Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2024, n. 1322

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2024, n. 1322
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 1322
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott. Alberto Filardo Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 755/2024 RGAC, vertente:
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castrovillari, Via Luigi Longo n. 9, presso lo studio legale dell'avv. Angela Aversa, che lo rappresenta e difende;

Appellante.
E
, (C.F.e ), elettivamente domiciliata in Trebisacce, Parte_2 C.F._2
via Trento, 14, presso lo studio legale dell'avv. Domenica Maria Aino, che la rappresenta e difende.
Appellata. con l'intervento della P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: accogliere l'appello e conseguentemente, in accoglimento della domanda di primo grado ridurre l'importo relativo all'assegno di mantenimento ad €. 150,00 per le motivazioni innanzi esposte e come peraltro avviene già dall'emissione del primo provvedimento;
in subordine ridurre l'importo secondo quanto la Corte riterrà giusto secondo gli elementi in atti;
- con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'Erario. Si dichiara che la presente controversia è esente”. PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ecc. ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, definitivamente pronunciandosi, rigettare in toto il reclamo, proposto dal Sig. e Parte_1
per cui è causa, perché inammissibile, oltre che palesemente infondato, sia in fatto che in diritto e non provato, per tutto quanto in premessa esposto e motivato e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, n° 735/2024, pubblicata
IL PG “Letti gli atti, si conclude per il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato”.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<
, nato fuori del matrimonio in data 4.5.2017, imponendo al Persona_1
padre di contribuire al suo mantenimento, versando alla ex Parte_1 convivente , madre del minore e con questo coabitante, l'assegno Parte_2 mensile di € 300,00 e partecipando al 50% delle spese straordinarie.
Con successivo decreto del 19/29.3.2021, questo Tribunale rigettava il ricorso del
volto alla modifica delle condizioni di affido del figlio e, in particolare, alla Parte_1
riduzione dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento.
Con ricorso depositato il 10.7.2023, ha chiesto nuovamente la Parte_1
riduzione dell' assegno di mantenimento in questione, allegando che egli svolge solo precariamente <qualche piccolo e scarso lavoro >>;
che, per contro, l'ex convivente è imprenditrice;
che egli, già invalido civile, ha visto aggravare le sue condizioni di salute a cagione dell'inasprimento della patologia da cui è affetto (piastrinopenia in sindrome da anticorpi antifosfo-lipidi, sindrome apa);
che l' assegno di invalidità erogatogli dall' , CP_1
pari all'importo mensile di € 313,91, non gli consente di sostenere l'esborso dell' assegno, tant'è che egli sta versando il minor importo di € 150,00 al mese (anziché € 300,00).
ha resistito alla domanda, adducendo che nessuna effettiva modifica Parte_2
delle condizioni economiche del ricorrente è sopravvenuta e che comunque egli lavora di fatto nell' azienda di famiglia.
All' udienza del 27.3.2024, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il PM ad oggi non ha fatto pervenire le sue conclusioni>>.
Con sentenza n. 735 del 2024, emessa il 18 aprile 2024 e pubblicata il 22 aprile 2024, il
Tribunale di Castrovillari rigettava il ricorso e compensava le spese.
Il Tribunale escludeva la sussistenza di circostanze sopravvenute atte a giustificare la modifica dell'assetto cristallizzatosi con i precedenti provvedimenti.
Osservava il giudice di primo grado: - che, dalla documentazione era emerso che la CP_1
percentuale di invalidità del era rimasta invariata;
- che, contrariamente a quanto Parte_1
riferito dal circa il suo stato di disoccupazione, era emerso che egli di fatto Parte_1 collaborava nell'attività di famiglia avente ad oggetto il commercio ambulante di prodotti alimentari, come dimostravano le riproduzioni
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