Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2024, n. 540

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2024, n. 540
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 540
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 351/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott Maurizio PETRELLI Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 351 del ruolo generale delle cause dell'anno
2021
TRA
OR RE (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Piero De Stradis, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Francavilla Fontana, alla Via G. Verga n.59, in virtù di
procura in atti nel giudizio di promo grado;

-APPELLANTE-
E
IFIS NPL Investing S.p.a. (p.iva: 04494710272) e, per essa, quale mandataria, IFIS NPL
Servicing S.p.a. (p. iva: 04602210272), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
Marco Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Verona, al v.lo S. Bernardino
n.5°, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;

-APPELLATA-
All'udienza del 7/6/2023, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori
delle parti costituite, nel termine loro assegnato, la causa è stata riservata per la decisione con
concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, con atto di citazione ritualmente notificato, CO RE proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 373/2018, emesso l'8.3.2018 dal Tribunale di
Brindisi, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della Banca Ifis S.p.a., la somma di
10.670,23 euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: - la nullità del decreto ingiuntivo per carenza
di prova del credito;
- la nullità del contratto di finanziamento Findomestic n. 2118646794901;
-
l'omessa notifica della decadenza del beneficio del termine;
- la violazione dell'art. 125 bis, co. 6,
del TUB
;
- l'illegittimità dei tassi di interesse applicati.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Banca Ifis S.p.a. chiedendo il rigetto
dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 27.10.2018 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita mediante acquisizione di varia documentazione, veniva definita con sentenza n.
1221/2020 del 14/2/20, con cui il Tribunale adito: a) rigettava l'opposizione e le domande
formulate da CO RE e, per l'effetto, confermava il d.i. n.373/2018 emesso dal Tribunale
di Brindisi l'8/3/2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 27/10/2018,
depositata il 31/10/2018;
b) condannava CO RE, al pagamento di spese e compensi di lite,
in favore di Banca Ifis S.p.a..
Avverso la predetta sentenza, CO RE interponeva appello, con atto ritualmente notificato
nei confronti di Banca Ifis S.p.a., chiedendone la riforma, con vittoria delle spese del doppio grado
di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva IFIS NPL Investing S.p.A. e, per essa quale mandataria,
IFIS NPL Servicing S.p.a., instando per il rigetto dell'avverso gravame, con vittoria delle spese di
lite.
All'udienza del 7/6/2023, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori
delle parti costituite, nel termine loro assegnato, la causa è stata riservata per la decisione con
concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità del decreto ingiuntivo opposto per
carenza di prova del credito azionato, in quanto le scritture contabili (estratti conto) prodotte in fase
monitoria (doc. 4 e 8 monitorio) sarebbero carenti dei requisiti formali richiesti dall'art. 50 TUB.
Inoltre, evidenzia come, lo stesso valore probatorio del saldaconto, di cui all'art. 102 L. 7/3/1938 n.
141, sarebbe comunque limitato al procedimento monitorio, potendo assumere rilievo nel
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo solo come documento indiziario.
Nel caso di specie, conclude rilevando come la banca, con la produzione di un semplice estratto, non
abbia fornito la prova del credito vantato.

2. Dette censure non sono degne di pregio.
E' noto che il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal
carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si istaura soltanto nella fase
dell'opposizione ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento
costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione
non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla
legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma
si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e
specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel
corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria
già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte (cfr.
Cass. 21/3/1970, n. 771).
In altri termini, nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto
ingiuntivo (nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata
legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi
offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della
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