Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 42
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Testo completo
Corte d'Appello
n. 560/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 560/2019 R.G.A.C. vertente tra
RA IC (c.f. [...]), nata a [...] il [...], e LE
RI (c.f. [...]), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Paduano
Sabato
Carlo (c.f.
[...]), elettivamente domiciliati in Rende (CS) alla via
Adige,16
appellanti principali e appellati incidentali
e
Unione Banche Italiane S.p.a. (c.f./p.i. 03053920165), in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nisticò Bruno (c.f.
[...]), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla via Mazzini, 6
appellata principale e appellante incidentale
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Corte d'Appello
e
UN S.p.a. (c.f. 00348170101), rappresentata e difesa dall'avv. Carbonetti
Francesco (c.f. [...]) e dall'avv. Carbonetti Fabrizio (c.f.
[...]), elettivamente domiciliata in Stignano (RC) alla via
Giannino, 5
appellata principale e appellante incidentale
e
ES SA LO S.p.a. (c.f. 00799960158), in persona del procuratore speciale pro tempore, in qualità di cessionaria dei rapporti già facenti capo a ES
SA LO NA NC, rappresentata e difesa dall'avv. Boccanera
Nicoletta (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in Bologna
(BO) alla via Massimo D'Azeglio, 31
appellata
e
PE Credit Management S.c.p.a. (c.f. 03667810364), in persona del procuratore speciale pro tempore, quale mandataria della PE NC S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Giangreco Sergio (c.f.
[...]), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla via Aschenez, 128
appellata
e
RU IT S.p.a. (c.f. 10311000961), in persona del procuratore speciale in carica, quale mandataria di ES SA LO S.p.a. (c.f. 00799960158), rappresentata e difesa dall'avv. Crapanzano Aldo, domiciliata in Reggio
Calabria alla via G. Amendola n. 29/G
appellata
e
RU IT S.p.a. (c.f. 10311000961), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di OD PV S.r.l. (c.f./p.i. 05111630264) cessionaria di ES SA LO S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv.
Schiavone Antonio (c.f. [...]) e dall'avv. Galati Giulia (c.f.
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Corte d'Appello
[...]), elettivamente domiciliata in Roma (RM) alla via IV
Novembre, 149
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato l'1.7.2019, gli appellanti chiedono la parziale riforma della sentenza n. 626 del 25.5.2019, notificata il 18.6.2019, con cui il
Tribunale di Locri, a definizione del giudizio n. 1452/2013, ha statuito: a) quanto al rapporto tra gli attori e l'ES SA LO (già BA di PO): il rigetto della domanda degli attori di nullità dei contratti di finanziamento e, con riguardo ai rapporti in conto corrente, la condanna dell'Istituto a restituire a
LE RI l'indebito di € 8.451,99;
b) il rigetto di ogni domanda attrice nei confronti dell'ES SA LO NA NC;
c) quanto al rapporto con la
PE (già NC PO per il IO): il rigetto della domanda di nullità del mutuo chirografario e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, la condanna del LE al pagamento dell'insoluto di € 55.414,34 oltre interessi;
con riferimento ai rapporti in conto corrente, il rigetto della domanda attrice di ripetizione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Istituto, la condanna del LE al pagamento dello scoperto di € 50.786,13;
d) quanto al rapporto in conto corrente con la
U.B.I. NC (già NC ME), in parziale accoglimento della domanda di
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ripetizione degli attori, la condanna della banca a restituire al LE l'indebito di € 1.517,27;
e) quanto al rapporto in conto corrente n. 342216 con la
UN: l'accertamento del saldo passivo di € 38.050,36 e l'inammissibilità
(poiché tardiva) della domanda di condanna al pagamento dello scoperto spiegata, in via riconvenzionale, dalla banca;
f) il rigetto di ogni domanda risarcitoria spiegata dagli attori.
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del mutuo chirografario, per illiceità della causa, dalla RA stipulato, il 3.4.2013, con l'allora BA di PO.
Il Tribunale ha ritenuto valido il mutuo, sebbene stipulato per consolidare
l'esistente passività del cliente sul conto n. 4087 acceso presso l'Istituto, non essendo stata provata l'illegittimità degli addebiti sul conto corrente.
L'appellante sostiene, in particolare, l'ingiustificato rigetto dell'istanza dell'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione contrattuale e contabile relativa all'intestato conto n. 4087.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano il rigetto della domanda di nullità del finanziamento n. 51771203 dal LE stipulato, il 30.11.2012, con
l'allora BA di PO.
Il giudice ha escluso l'illiceità della causa del finanziamento, ritenendo non provato il collegamento tra il contratto e l'esposizione debitoria relativa al conto n. 4015 acceso dal cliente presso il medesimo Istituto.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha ritenuto valido l'estinto finanziamento n. 1543981 dal LE stipulato, in data
25.7.2013, con il BA di PO quale intermediario dell'ES SA LO
NA NC.
Il Tribunale, secondo gli appellanti, ha errato nell'escludere il collegamento funzionale tra detto finanziamento ed il consolidamento di esistenti debiti
(scaturenti da addebiti illegittimi) maturati dal cliente nei confronti dell'Istituto.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano il rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza e contrarietà dell'oggetto all'ordine pubblico.
Gli appellanti deducono l'avvenuta manipolazione degli interessi applicati ai finanziamenti.
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Con il quinto motivo gli appellanti censurano il provvedimento nella parte in cui ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese utilizzato con riguardo ai conclusi finanziamenti.
Gli appellanti deducono la violazione dei doveri di correttezza e trasparenza bancaria, essendo stato applicato al contratto di finanziamento un sistema di ammortamento (alla francese, appunto) diretto a mascherare l'esistenza di pratiche anatocistiche.
Con il sesto motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha escluso l'esistenza di interessi usurari con riguardo ai dedotti finanziamenti.
Gli appellanti contestano l'operato del Tribunale il quale, al fine di accertare il superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996, non ha cumulato gli interessi corrispettivi con quelli moratori.
Con il settimo motivo gli appellanti censurano l'omessa pronuncia del
Tribunale in ordine alla domanda di nullità del mutuo n. 51380603 stipulato il
6.2.2008 con il BA di PO, stante la mancata produzione del contratto.
Gli appellanti, considerata l'esistenza di un principio di prova scritta del finanziamento (essendo state prodotte tre rate di pagamento), deducono
l'ingiustificato rigetto della richiesta di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., della relativa documentazione contrattuale.
Con l'ottavo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità del mutuo chirografario n. 12643569 stipulato dal LE, il 30.4.2012, con l'allora NC PO del IO, condannando il debitore, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, al pagamento dell'insoluto di € 55.414,34.
Il Tribunale non ha riconosciuto il collegamento funzionale tra il mutuo ed il consolidamento del debito del cliente relativo al conto n. 907248, ritenendo legittimo il piano di ammortamento del mutuo e disattendendo l'eccezione di nullità degli interessi siccome indeterminati e superiori al tasso soglia.
Gli appellanti deducono la natura solutoria del mutuo, inoltre sostenendo
l'errore del Tribunale nella parte in cui, nell'escludere il superamento del tasso soglia, non ha cumulato gli interessi corrispettivi con quelli moratori.
Con il nono motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui non ha esaminato le domande di nullità dei finanziamenti conclusi con l'UN
e con la NC ME, siccome non allegati dagli attori.
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I suddetti deducono di aver contestato tutti i rapporti bancari intercorsi con gli
Istituti convenuti e di aver insistito nell'ammissione di attività istruttoria (ctu e ordine di esibizione documentale) al fine di accertarne l'illegittimità.
Con il decimo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, ritenendo non assolto l'onere probatorio in capo agi attori, ha ricostruito i rapporti in conto corrente considerando soltanto i periodi coperti dagli estratti conto e partendo dal primo saldo negativo disponibile.
Gli appellanti sostengono di aver ritualmente richiesto agli Istituti, ex art. 119, comma 4, TUB, la trasmissione dell'intera documentazione contabile al fine dell'esatta ricostruzione dei relativi rapporti.
Con l'undicesimo motivo gli appellanti censurano il provvedimento nella parte in cui, rigettando le eccezioni sollevate dagli attori, ha accertato la legittimità degli addebiti relativi ai conti accesi dal LE presso la NC PO del
IO, condannando il correntista, in accoglimento della