Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2024, n. 4285
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. A CE Presidente dott.ssa M P D S Consigliere dott. R B Consigliere relatore
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.11.2023 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3763/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 250/2019, vertente
TRA
, , , E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dagli Avv.ti G N e N N, ed elettivamente domiciliati in Viterbo, Via Garibaldi, 16;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. L P, ed elettivamente domiciliato in Montefiascone (VT), Oreste Borghesi, 43;
APPELLATA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, i ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti di e di essere transitati in Pt_6
, in virtù di accordo stipulato il 23 aprile 2010, chiedevano al Tribunale di: CP_1
“accertare e dichiarare il diritto alla conservazione della posizione giuridica ed economica maturata presso la fino alla data del passaggio in , Pt_6 CP_1
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l'avverso ricorso in rito e nel merito.
Il Tribunale rigettava il ricorso. Ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 3, “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri