Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2024, n. 4285

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2024, n. 4285
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 4285
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.11.2023 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3763/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 250/2019, vertente
TRA
, , , E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuliano Nisi e Norberto Nisi, ed elettivamente domiciliati in Viterbo, Via Garibaldi, 16;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luca Paoletti, ed elettivamente domiciliato in Montefiascone (VT), Oreste Borghesi, 43;
APPELLATA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, i ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti di e di essere transitati in Pt_6
, in virtù di accordo stipulato il 23 aprile 2010, chiedevano al Tribunale di: CP_1
accertare e dichiarare il diritto alla conservazione della posizione giuridica ed economica maturata presso la fino alla data del passaggio in , Pt_6 CP_1
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comprensivo dell'emolumento stipendiale consolidato, con condanna di CP_1 al pagamento del suddetto emolumento retributivo relativo agli anni 2010-2018 (per ciascuno diversamente quantificato) ovvero della maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, con gli accessori di legge e/o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”. Esponevano i lavoratori che nell'accordo del 23.4.2010 erano stabilite le modalità di trasferimento del personale, tra cui la previsione del mantenimento dei rapporti di lavoro in corso a tale data, con esclusione di qualsiasi conseguenza giuridica od economica pregiudizievole. Affermavano i ricorrenti di aver percepito fino a maggio 2010 (come risultante dalle buste paga), mentre erano alle dipendenze della , Pt_6 un emolumento ulteriore alla retribuzione a titolo di "premio medio pro capite", calcolato su base variabile. Sostenevano nel ricorso che tale emolumento era da considerarsi diritto acquisito dei lavoratori, nonché elemento fisso della retribuzione ed emolumento stipendiale consolidato. Tale emolumento era stato, infatti, percepito a far data dal 2005, in virtù dell'accordo nazionale interfederale del 6.6.1996, con una previsione consolidata nell'accordo aziendale del 6.12.2000. L'emolumento non era stato riconosciuto dalla soc. nell'atto di cessione di azienda: Infatti, nel verbale CP_1 di incontro per procedure ex art. 53 CCNL, le parti in rappresentanza della soc. CP_1 non avevano riconosciuto tale emolumento quale diritto acquisito. I ricorrenti rivendicavano, dunque, il mantenimento della corresponsione della retribuzione di risultato (“premio medio pro capite”) di cui in causa in virtù dell'art. 2112 c.c. Si costituiva la resistente nel giudizio di primo grado contestando CP_2
l'avverso ricorso in rito e nel merito.
Il Tribunale rigettava il ricorso. Ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 3, “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
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