Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1253
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1196/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito promossa da CA EM ([...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Buscema e Stefania Lorefice – Appellante
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (CF: 80078750587) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dalle avv.te Antonella Testa e Maria Rosaria Bat- tiato, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania – Appellato
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (subentrata ex lege a Ri- scossione Sicilia) – (C.F. 13756881002), in persona del legale rapp.te pro tem- pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Isabella Salerno – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 384 del 19.4.2021 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno appellante avvero l'intimazione di pagamento e nr. 3 avvisi di addebito sottesi, dichiarava prescritti i contributi
R.G. 1196_2021
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portati dall'AVA n. 597 2013 0002125322;
rigettava l'opposizione avverso gli altri due avvisi di addebito rilevando infondata l'eccezione «di nullità delle co- pie depositate dall'I.N.P.S. per omessa dichiarazione della conformità all'originale (art.2719 c.c.) e l'eccezione di illegittimità delle copie delle carto- line di ricevimento difformi alle misure … perché genericamente formulate e comunque non avvalorate da alcuna attività istruttoria».
Condannava l'opponente al pagamento delle spese in favore dell'INPS e com- pensava le spese per un terzo tra il ricorrente ed AdER.
Appellava la suddetta pronuncia la parte soccombente con ricorso del
19.10.2021. Si costituivano le parti appellate.
La causa veniva posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di AdER rilevabile d'ufficio (Cass. SS.UU. n. 7514/2022).
Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Suprema Corte, già consoli- datosi a seguito della su citata sentenza