Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/01/2024, n. 132
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Testo completo
n. 136/2023 VG
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PER I MNORENNI CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. A G Presidente
dott. L S Consigliere
dott. C E Consigliere relatore
dott. M C Esperto
dott. I I Esperta
nell'interesse del minore , nato a Firenze il Persona_1
14.12.2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 136/2023 VG, avente ad oggetto l'appello avverso la
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 74/2022 e vertente:
tra
rappresentata e difesa dall'avv. A Parte_1
M ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via
Francesco Puccinotti, 65;APPELLANTE
e
Avv. quale tutore del minore CP_1 CP_2 [...]
, rappresentata e difesa da sé medesima;Persona_1
APPELLATA
e
1
rappresentato e difeso dall'avv. G C_3
A ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via G.
Pian dei Carpini, 21;INTERVENUTO
e in contraddittorio con
MNISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale Org_1
della Repubblica presso questa Corte d'Appello, dott. Melania Bellini;
Assunta in decisione all'udienza del 29.11.2023, sulle seguenti
conclusioni delle parti
Per <chiede alla Corte d'Appello di revocare la sentenza n. Parte_1
74/2922 emessa il 16.9.2022 dal TM all'esito del procedimento n. 42/2021 ADS,
depositata in data 14.10.2022 e notificata il 30.1.2023, con cui ha dichiarato lo stato
di adottabilità di nato a Firenze il 14.10.2021. Chiede che Persona_1
la Corte dichiari la nullità del procedimento di primo grado e rimetta gli atti al
Tribunale per i Minorenni stante la mancata integrazione del contraddittorio con
il padre biologico del minore. Osserva che gli incontri madre/figlio sono sereni e
procedono positivamente. Conclude per la revoca dello stato di adottabilità in ipotesi
chiede l'adozione legittimante. Eccepisce inoltre la irregolarità della presenza del
difensore degli affidatari>>.
Per il tutore del minore: <rigettare il proposto ricorso in appello e,
pertanto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 74/22.
Si oppone alla richiesta di trasmissione degli al Tribunale per i Minorenni per
nullità>>.
Per <dichiarare nulla la sentenza poiché il padre biologico CP_3
non è stato informato della facoltà, ex art. 11, IV comma, cpc, di chiedere la
sospensione del procedimento ed un termine per il riconoscimento del figlio e per la
mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, con rimessione del
procedimento al Tribunale per i Minorenni di Firenze;revocare in ogni caso la
sentenza impugnata poiché, stante la presenza del padre, che intende prendersi cura
del minore, non sussiste lo stato di abbandono del medesimo. Si associa a tutte le
2 istanze e deduzioni dell'avv. M. Insiste nella dichiarazione di nullità della
sentenza di primo grado>>;
Per il PG: <chiede che sia rigettata l'istanza di estromissione della famiglia
affidataria;chiede sia rigettata l'istanza di dichiarazione di nullità del
provvedimento di primo grado in quanto niente supporta la effettiva paternità di
[...]
nel merito conclude per la conferma della sentenza di primo grado>>. CP_3
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 74/2022, depositata il 14.10.2022, il Tribunale per i
Minorenni di Firenze dichiarava lo stato di adottabilità di Persona_1
, nato a Firenze il 14.12.2021, rilevando:
[...]
- che il bambino era nato positivo agli oppiacei ed in crisi di astinenza, stante
la positività della madre alla cocaina;
- che erano riscontrati accessi al Ser.D. da parte della madre a decorrere dal
2014, mentre al momento essa non era seguita da alcun servizio
specialistico;
- che padre del minore, nonché marito della Persona_1 Parte_1
anch'egli dipendente da alcol e droghe, era deceduto circa un mese prima
della nascita del figlio;
- che non esisteva una rete parentale di supporto, giacché nessun familiare
si era informato delle condizioni del bambino, eccettuato uno zio paterno il
quale, rintracciato dal servizio sociale, aveva espresso rammarico per la
condizione del minore, riferendo di non avere rapporti con la madre e
comunque non manifestando l'intenzione di volersene occupare;
- che la madre, tossicodipendente, era scarsamente consapevole della
condizione di rischio cui aveva esposto il bambino, delle sue delicate
condizioni cliniche e delle cure di cui aveva bisogno;
- che, sussistendo importanti fattori di rischio per la salute del minore, il
Tribunale per i Minorenni adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti
ex art. 10 l. 184/1983, disponendosi, con decreto del 24.12.2021,
3
l'affidamento ai servizi sociali di Firenze ed il collocamento presso idonea
famiglia – ponte, ovvero, presso idonea comunità di tipo familiare con
possibilità di inserimento anche della madre, ove quest'ultima avesse
aderito al programma di disintossicazione. Con il medesimo
provvedimento erano disposti incontri protetti madre/figlio con cadenza
bisettimanale, approfondimenti in merito alla capacità genitoriale della
madre e ulteriori indagini socio – familiari;
- che il 20.1.2022, superata la crisi di astinenza, il bambino era stato dimesso
dall'ospedale e collocato presso la comunità “ di Viareggio”, Org_2
non essendo stata reperita idonea famiglia – ponte disponibile
all'accoglienza;
- che la madre incontrava settimanalmente il figlio e manteneva un
comportamento adeguato ed affettuoso;
- che dall'indagine socio – familiare emergeva un vissuto problematico della
madre, la quale versava in una condizione di instabilità economica e
lavorativa, aggravata dalla gravidanza inaspettata e dalla morte del marito
circa un mese prima della nascita di ;Persona_1 Persona_1
- che, dopo la nascita del figlio, la madre aveva intrapreso il programma
proposto dal sottoponendosi regolarmente ai controlli, che erano Pt_2
risultati negativi all'uso di sostanze, per il mese di febbraio 2022 (ad
eccezione di un unico controllo oggetto di ulteriori accertamenti);
- che tuttavia erano risultati positivi all'uso di cocaina (e in un caso anche
all'alcool) i controlli del 22, del 24, del 28 e del 31 marzo, mentre i controlli
di aprile erano negativi, ma quelli di maggio e di giugno nuovamente
positivi all'uso di cocaina (v. relazione Ser.D. 14.6.2022);
- che le ricadute della madre nella tossicodipendenza rendevano necessario
l'inserimento della madre e del minore non in una normale comunità, ma
in una comunità terapeutica;
4
- che frattanto la comunicava di essere nuovamente incinta e Parte_1
rifiutava l'inserimento, seppur temporaneo, in una comunità terapeutica;
- che pertanto il Tribunale per i Minorenni adottava un ulteriore
provvedimento ex art. 10 l. n. 184/1983 ai fini dell'individuazione di una
famiglia idonea per il collocamento etero – familiare del minore tra le coppie
che si erano dichiarate disponibili ad un affidamento a rischio giuridico;
- che, sentita all'udienza del 16.9.2022, la madre aveva ribadito la sua
volontà di non fare ingresso in alcuna comunità terapeutica e di voler
trascorrere il periodo di gravidanza accanto al padre del nascituro,
[...]
dichiarando altresì che non intendeva più fare uso di CP_3
sostanze stupefacenti;
- che, all'udienza del 16.9.2022, la madre dichiarava inoltre che il padre di
non era il proprio defunto marito ma il suo Persona_1 Persona_1
attuale compagno, precisando che quest'ultimo non C_3
sapeva di essere il padre di ;Persona_1
- che dalla relazione del emergeva che la nonostante lo Pt_2 Parte_1
stato di gravidanza (20° settimana), aveva interrotto il monitoraggio
tossicologico, mentre i campioni urinari rilasciati nel mese di luglio ed
agosto erano ancora positivi ai cannabinoidi sia alla cocaina;
- che nell'ultimo colloquio con i servizi sociali del 28.8.2022 la Parte_1
dichiarava di fare uso di sostanze sin dalla giovane età per cui la comunità
terapeutica non le avrebbe giovato e che intendeva lasciare l'Italia per
andare a partorire in un paese dove poteva trovare il supporto dei familiari
senza essere sottoposta al controllo del servizio sociale;
- che nessun altro familiare del minore aveva chiesto di incontrarlo, per cui
si prospettava la condizione di abbandono del minore, stante l'assenza di
una rete familiare di supporto e la volontà della madre di non sottoporsi ad
alcun percorso terapeutico.
Osservava in particolare il primo giudice:
5
- che alla madre era stata ampiamente assicurata la possibilità di partecipare
e di far valere il proprio punto di vista nel processo decisionale relativo
all'adottabilità del bambino e che alla stessa, durante l'intero periodo di
durata del procedimento, era stata più volte offerta la possibilità di
usufruire di interventi di sostegno terapeutico anche a protezione del
nascituro e di sostegno alla genitorialità;
- che la madre aveva rifiutato il percorso terapeutico, interrompendo il
monitoraggio del Ser.D. ed aveva manifestato l'intento di lasciare l'Italia e
sfuggire all'attenzione dei servizi sociali;
- che gli ultimi esami tossicologici espletati nell'agosto 2022 erano positivi;
- che l'uso delle sostanze, anche durante il periodo della gravidanza ed in
prossimità del parto, aveva posto in serio pericolo la salute di
[...]
che era nato in crisi di astinenza;Persona_1
- che analoghi comportamenti pericolosi erano stati tenuti dalla madre
anche in concomitanza della seconda gravidanza, ponendo, anche in questo
caso a repentaglio la vita del nascituro;
- che la prognosi sulla possibilità di recupero di capacità genitoriali in tempi
adeguati in relazione alle esigenze di sviluppo del bambino era negativa;
- che la situazione della famiglia di origine del minore era tale, per fattori e
cause non transitori, da compromettere in modo grave ed irreversibile il suo
armonico sviluppo psico – fisico;
- che pertanto era ravvisabile una situazione di abbandono del minore,
siccome privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi ai sensi dell'art. 8 l. n. 184/1983, giacché il
diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine
incontrava limiti, laddove questa non era in grado di prestargli le cure
necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere,
educare ed istruire la prole;
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- ritenuto inoltre che: <in considerazione del lungo periodo di permanenza in
comunità del bambino e per ovviare ai rischi connessi ad una prolungata
istituzionalizzazione, è parso urgente il suo inserimento in un idoneo nucleo
familiare, disponibile ad un affidamento “a rischio giuridico”, mantenendo il regime
di incontri protetti con la madre>>per cui: <è stato emesso da questo Tribunale
un provvedimento provvisorio, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge n.
184/1993, con il quale è stato conferito mandato al Settore adozioni del T.M. di
individuare una famiglia idonea per il collocamento etero – familiare del minore,
scelta tra quelle che hanno presentato la domanda a scopo di adozione e che hanno
manifestato disponibilità ad un affidamento a rischio giuridico>>;
- poste tali premesse, dichiarava lo stato di adottabilità di Persona_1
disponendo, sino al momento in cui la sentenza fosse divenuta
[...]
definitiva, che gli incontri tra la madre biologica ove Parte_1
richiesti dalla stessa, avessero luogo con cadenza di uno al mese per la
durata massima di 45 minuti, secondo modalità protette, in luogo neutro ed
alla presenza di un educatore. Disponeva quindi il collocamento del minore
a scopo adottivo presso idonea coppia di coniugi, che doveva essere
individuata dal settore adozioni del medesimo Tribunale tra quelle che
avevano presentato domanda all'adozione, nominando tutore provvisorio
del bambino l'avv. C_4
Avverso la sentenza proponeva appello la madre, , Parte_1
rappresentando che già all'udienza del 16.9.2022 era emersa la circostanza
che il padre biologico di non era il proprio defunto marito Persona_1
ma il suo attuale compagno, padre del secondo bambino di Persona_1
cui era incinta, sig. il quale era, tuttavia, all'oscuro di Persona_2
tale circostanza. Impugnava, quindi, la sentenza per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo contestava lo stato di abbandono del minore,
allegando che i report dei servizi sociali sugli incontri madre/figlio davano
positivo riscontro dell'esistenza del legame affettivo della madre verso
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. Rappresentava che il proprio rifiuto di inserimento in una Persona_1
comunità terapeutica era determinato dal fatto che voleva avere accanto il
padre durante la gravidanza e la nascita del suo secondo figlio, poi venuto
alla luce il 24.1.2023. Dopo la nascita del secondo figlio, essa aveva
condiviso il progetto di essere inserita in una comunità terapeutica idonea
ad accogliere madre e figlio, come stabilito nell'ordinanza emessa il
26.1.2023 dal Tribunale per i minorenni nell'ambito del procedimento n.
149/2023 aperto nei confronti del secondo bambino, ed era in attesa di
conoscere la comunità in cui iniziare il percorso;
2) con il secondo motivo lamentava che il primo giudice aveva
ignorato il legame madre – bambino emerso durante l'istruttoria, in
particolare, dalle dichiarazioni rese al riguardo dalla dott. , assistente Tes_1
sociale, e dalla dott. psicologa dell' attestanti Tes_2 Org_3
l'importante investimento della madre nei confronti del figlio, che pur di
vedere il figlio per 45 minuti si era sempre recata, nonostante lo stato di
gravidanza, a Viareggio, percorrendo a piedi il tragitto dalla stazione
ferroviaria sino alla struttura. Allegava che il bambino, quando era con la
madre, era sereno, sorridente ed a suo agio, come documentato dalle foto
che esibiva;
3) con il terzo motivo evidenziava la contraddittorietà della sentenza
che, pur dichiarando lo stato di abbandono di , non aveva Persona_1
sospeso gli incontri con la madre, riconoscendoli quindi positivi per il
minore ed implicitamente riconoscendo un valido legame madre/figlio;
4) con il quarto motivo allegava che lo stato di abbandono non poteva
reputarsi sussistente anche perché il padre biologico intendeva riconoscere
legalmente il figlio e prendersi cura di lui. Infatti, il C_3
17.1.2023, a seguito della notifica della sentenza, avendo saputo che Per_1
era suo figlio biologico, aveva presentato un'istanza al Pubblico
[...]
Ministero presso il tribunale ordinario di Firenze, per la nomina di un
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curatore speciale al fine di promuovere l'azione di disconoscimento di
paternità ai sensi dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ.. Ciò al fine di
assumersi tutte le responsabilità genitoriali non solo nei confronti del
secondo bambino, ma anche del primo. Sottolineava, inoltre, che la
conferma della sentenza di primo grado avrebbe comportato anche la
recisione di ogni legame tra i due fratelli. Concludeva come in epigrafe per
la revoca della dichiarazione di adottabilità.
Si costituiva il tutore provvisorio del minore, ripercorrendo l'intera
vicenda processuale di cui si è sopra dato atto. Rimarcava che a causa dello
stato di tossicodipendenza della mantenuto anche durante la Parte_1
gravidanza del secondo figlio, e del suo persistente rifiuto di entrare in una
comunità terapeutica insieme al piccolo , nonostante le molteplici Per_1
proposte rivoltele, la madre aveva, di fatto, determinato l'abbandono del
primo figlio, che aveva vissuto sino all'età di undici mesi da solo presso la
Comunità di Viareggio. Inoltre, anche durante seconda la Org_2
gravidanza la madre non si era sottoposta ad alcun controllo, continuando
a fumare e a fare uso di sostanze stupefacenti quali cocaina e cannabis.
Rimarcava che, rifiutando tutti i progetti proposti dai Servizi che avrebbero
consentito alla di stare con il figlio e decidendo così di lasciare il Parte_1
piccolo da solo in comunità, la madre, di fatto, lo aveva Persona_1
abbandonato, preferendo investire sul nascituro per il quale, invece, si era
dichiarata disponibile ad entrare anche in una comunità terapeutica. A
causa di tale atteggiamento era stato praticamente assente il legame
madre/figlio, da lei incontrato per soli 45 minuti al mese, senza creare alcun
rapporto affettivo significativo, tanto che gli operatori segnalavano
l'irritabilità di dopo gli incontri con la madre soprattutto quando Per_1
era lei ad alimentarlo. Da novembre 2022 era inserito in una Persona_1
famiglia in cui stava crescendo serenamente. Quanto al
[...]
contestava che egli fosse venuto a conoscenza della sua CP_3
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presunta paternità soltanto dopo la notificazione della sentenza oggi
impugnata, posto che egli, dinanzi al tribunale per i Minorenni di Firenze,
nel procedimento inerente il minore , aveva dichiarato di Persona_3
conoscere la da cinque/sei anni e di convivere con la stessa, Parte_1
mentre la madre aveva dichiarato di non avere più rapporti con il marito
invalido, ma di averli con tanto che il bambino era stato CP_3
chiamato , come il marito, e come il compagno. Faceva Per_1 Per_1
rilevare che il quale peraltro aveva dichiarato di C_3
essere sposato con una donna rumena, era privo del permesso di soggiorno
e attinto da numerosi precedenti penali. Era inoltre privo di lavoro, né
poteva lavorare siccome irregolare. Inoltre, anche dopo la notifica della
sentenza oggi impugnata, egli non aveva mostrato alcun interesse verso
e non aveva nemmeno chiesto di vederlo. Per tali ragioni Persona_1
essa tutrice si era opposta alla nomina di un curatore speciale per
promuovere l'azione di disconoscimento di paternità, perché contraria
all'interesse del minore, in quanto, ove accolta, avrebbe sancito una
filiazione naturale con un padre che non si era mai interessato di lui ed
avrebbe comportato il prolungarsi di una situazione di incertezza
incompatibile con il regolare e sereno sviluppo del minore il quale, peraltro,
avrebbe perduto ogni diritto sull'eredità del padre Inoltre, Persona_1
tale iniziativa poteva avere gravi conseguenze anche sul riconoscimento
della cittadinanza italiana. Concludeva per il rigetto degli appelli,
documentando di aver portato gli affidatari a conoscenza della pendenza
del procedimento e di averli informati in merito alla possibilità di
intervenire e di svolgere proprie difese.
I genitori affidatari depositavano memoria dove davano atto del
percorso di conoscenza e di inserimento di nella famiglia, Persona_1
rappresentando che era stato accolto con gioia anche dal loro figlio e che la
l'affidataria aveva fruito di tre mesi di congedo per maternità al fine di
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poterlo seguire più da vicino. Il bambino era inoltre seguito ed amato anche
dai quattro nonni e dagli zii. Allegavano che il piccolo Persona_1
presentava, sin dalla nascita, gli anticorpi di patologie infettive (HVC e
LUE) senza, fortunatamente, aver contratto la malattia, come era risultato
all'esito degli esami specialistici che avevano intrapreso essi affidatari. Il
follow up neurologico e psicomotorio non era, invece, ancora concluso. Gli
affidatari allegavano che stava crescendo, aveva iniziato a sillabare Per_1
e a camminare, gli piaceva passare del tempo con la famiglia e col fratello
più grande, del quale rimarcavano l'ottimo rapporto con il minore.
Chiedevano di essere sentiti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 23.5.2023,
l'appellante faceva presente che, da circa un mese, aveva avuto luogo
l'inserimento della madre in una comunità terapeutica, insistendo
nell'espletamento di una c.t.u. sulla capacità genitoriale e nell'istanza di
sospensione del procedimento ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della
definizione del giudizio di disconoscimento della paternità intrapreso da
[...]
e documentato in atti. Le altre parti si opponevano e CP_3
chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
Con istanza depositata fuori udienza il 29.5.2023, l'appellante
lamentava altresì la nullità di tutti gli atti del procedimento in esito alla
presentazione della memoria di costituzione da parte della coppia
affidataria della quale chiedeva l'estromissione in quanto priva di
legittimazione processuale. Analoga istanza era reiterata anche in data