Corte d'Appello Catania, sentenza 03/05/2024, n. 742

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 03/05/2024, n. 742
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 742
Data del deposito : 3 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dora Bonifacio Presidente
IN Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 194/2021 R.G promossa da
NO ZI ([...]), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvia Sapienza;
appellante contro
AR SE ([...]), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Vincenzo Iozzia;
appellato
AXA ASSICURAZIONI s.p.a. (cf/pi 00902170018), in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Aldo Burgio e
Vincenzo Burgio;
appellato, già terzo chiamato
All'udienza collegiale del 22 dicembre 2023 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17.9.2010, NO UD conveniva SE RO innanzi al Tribunale di Ragusa e, premesso di essere stato, sino al 31.12.2000, titolare di una ditta individuale di generi alimentari e di aver dato incarico professionale al convenuto, per il periodo di esercizio 1999/2000, concernente la tenuta delle scritture contabili, nonché la redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, lamentava che il RO aveva predisposto e presentato il modello Unico 2001 - nel quale veniva indicato, a fronte di debiti per PE (£.11.658.000), addizionale regionale e comunale
PE (£.974.000 + £.217.000) e RA (£.683.000), un credito Iva di importo superiore, pari a £.39.117.000 - omettendo, tuttavia, di eseguire il “versamento delle somme dovute per PE con mod. F24, in compensazione, pari a £.0” e di chiedere il rimborso iva per la parte eccedente la compensazione;
ciò aveva comportato l'emissione e notifica, in data 1.12.2004, della cartella di pagamento n. 297 2004 0016841837,
(dell'importo di €.47.330,14), a titolo di recupero delle imposte PE, addizionali
PE e RA, dichiarate con l'Unico 2001 e non versate, relativi interessi, sanzioni e compensi di riscossione;
il RO aveva, poi, commesso un ulteriore errore, tentando di pagare la cartella, a mezzo modello F24 del 31.1.2005, compensando il relativo importo con il credito Iva del 2000, peraltro indicato erroneamente in €.30.687,14;
sicchè l'agente della riscossione, in data 28.4.2009, gli aveva notificato altra cartella,
n. 297 2009 0000971391, dell'importo di €.46.734,50, in essi ricompresi €.30.687,00 per sorte capitale, il resto per interessi, sanzioni e compensi di riscossione, per aver dichiarato un credito Iva inesistente;
tutto ciò premesso chiedeva al tribunale adito che, ritenuta e dichiarata la responsabilità professionale del convenuto, in relazione alle sopra descritte condotte, lo condannasse al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, degli importi di cui alle sopra menzionate cartelle di pagamento, nonché dell'importo ulteriore di €.24.793,00 a titolo mancato conseguimento del rimborso Iva anno 2000 (€.20.202,24) e relativi interessi dal 1.1.2002 (€.4.590,88), oltre agli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2
Resisteva il convenuto, eccependo l'insussistenza del dedotto inadempimento, in quanto l'incarico professionale ricevuto dall'attore concerneva solo la tenuta delle scritture contabili e la redazione delle dichiarazioni fiscali conseguenti, non avendo egli avuto delega al fine di presentare ed effettuare i pagamenti tramite modelli F24, ovvero al fine di richiedere rimborso alcuno;
in ogni caso, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa del proprio assicuratore, AXA Assicurazioni s.p.a., al fine di tenerlo indenne da ogni eventuale responsabilità professionale.
Si costituiva la AXA assumendo l'infondatezza della domanda principale e, in ogni caso, l'insussistenza della garanzia assicurativa per omessa tempestiva denuncia del sinistro;
in subordine chiedeva di circoscriverla nei limiti del massimale.
All'esito dell'istruttoria espletata, con sentenza n. 2/2021 del 5.1.2021 il tribunale adito rigettava le domande, condannando l'attore al pagamento in favore delle altre parti delle spese di lite.
A sostegno della decisione, il primo giudice esponeva:
i) in relazione alla domanda risarcitoria concernente gli importi corrispondenti alle cartelle esattoriali, per complessivi €.121.193,12, assumeva rilievo assorbente la circostanza che l'attore non avesse in alcun modo provato di aver effettivamente pagato, in tutto o in parte, le somme in questione;
in difetto di prova di un pregiudizio effettivo alla sua sfera patrimoniale, l'attore non poteva pertanto vantare alcun diritto al risarcimento;

ii) quanto alla domanda risarcitoria per l'omessa richiesta di rimborso del credito iva eccedente la compensazione, come si evinceva dalla ctu il credito Iva disponibile, pari ad €.20.202,24, non sarebbe stato sufficiente a saldare i tributi dovuti per l'anno
2000, residuando, piuttosto, un debito in capo al contribuente di €.836,14;
il UD non avrebbe dunque avuto diritto alla corresponsione di alcun rimborso in suo favore, ma solo alla riduzione del debito tributario per compensazione;
l'omessa richiesta di rimborso, pertanto, incideva solo sull'ammontare delle somme richieste con le cartelle di pagamento e non determinava una voce di danno ulteriore;

3 iii) in ogni caso nessun inadempimento era ravvisabile nella condotta del convenuto rispetto alla mancata compensazione del credito Iva con le somme dovute per PE per l'anno 2000;
come precisato dal ctu, nel caso in questione il modello F24, con saldo a zero per effetto delle compensazioni, avrebbe dovuto essere presentato, secondo la normativa di riferimento, esclusivamente in modalità cartacea presso uno sportello bancario entro il 20/6/2001, risultando escluso che il professionista potesse provvedere autonomamente alla presentazione del modello F24 sul conto corrente intestato al cliente;
a fronte dell'espressa contestazione del convenuto, l'attore non aveva, tuttavia, provato che l'incarico professionale conferito al RO riguardasse, oltre che la predisposizione della dichiarazione, anche la presentazione dei modelli
F24 agli istituti bancari delegati per effettuare i pagamenti;
le dichiarazioni rese al riguardo dai testi attorei, cioè La IR LI, La IR AN e ER ES, nessuna valenza probatoria avevano, avendo gli stessi deposto su fatti riferiti dallo stesso attore UD NO;
di contro, SA NA - che aveva lavorato alle dipendenze del RO nel periodo dal 1999 al 2006, occupandosi, tra l'altro, dei modelli F24 - aveva riferito che tra maggio e giugno 2001 lei stessa aveva contattato più volte sia UD NO che i suoi zii La IR AN e ER ES, avvisandoli che “c'era un versamento da presentare alla banca in riferimento al
Modello Unico 2001, che era pari a zero”.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il UD, con atto notificato il
4.2.2021, cui resistevano gli appellati.
Compiuti i termini per conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, NO UD censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un danno in capo ad esso appellante per non aver provato di aver pagato le cartelle, per tal modo limitando il concetto di danno risarcibile al solo profilo della ripetizione di quanto pagato.
4
Deduce, al riguardo, che costituisce pregiudizio effettivo e reale il fatto che egli si ritrovi un debito erariale;
che non esiste, per il danneggiato, l'obbligo di provvedere al preventivo pagamento, ossia la regola del
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