Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2024, n. 1975
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Testo completo
N. R.G. 1814/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1814/2022 promossa da:
AL CH (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DE
CAPOA ANTONIO
APPELLANTE contro
CONDOMINIO VIA PARISIO NN. 36/38 - BOLOGNA (C.F. 80083970378), con il patrocinio dell'avv. ARNONE MICHELE APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Il Condominio di Bologna, Via Parisio nn. 36/38, conveniva dinanzi al Tribunale di
Bologna NI NA chiedendo ne venisse accertata la responsabilità, ex artt. 2043
o 2051 cc, per i danni cagionati al muro di contenimento di proprietà condominiale, dall'albero di ailanto e dalle altre piante cresciute sulla confinante proprietà della convenuta a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 894 cc, con conseguente condanna di quest'ultima all'abbattimento e alla rimozione di tutta la vegetazione, posta
a meno di 50 cm dal confine, nonché all'esecuzione degli interventi di ripristino e messa pagina 1 di 8
in sicurezza del muro o, in alternativa, al pagamento del loro costo, stimato, in sede di
ATP ante causam, in euro 10.980,00 (IVA inclusa).
La NI si costituiva eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento, avendo il Condominio formulato identica richiesta già nel 2008;
in subordine, deduceva la propria estraneità ai danni riportati dal muretto, sfaldatosi per carenze strutturali e manutentive a lei non imputabili;
chiedeva infine di chiamare in causa suo figlio,
LI AN, comproprietario dell'immobile, venendo a ciò autorizzata dal
GI.
Deceduta nelle more la NI, si costituiva il LI, il quale faceva proprie tutte le difese già svolte dalla madre, ma, al contempo, chiedeva venisse disposta una nuova CTU lamentando di essere stato ingiustamente pretermesso, in quanto comproprietario, dal procedimento di ATP.
Il Tribunale disponeva una nuova CTU nominando lo stesso consulente dell'ATP, dott.ssa I.E. Bruzzi, incaricata di accertare anche l'eventuale aggravarsi del danno.
Il CTU riaffermava la riconducibilità dei danni all'albero di ailanto, cresciuto a 12,5 cm dal manufatto, a partire «indicativamente dai primi anni successivi al 2007».
Con sentenza n. 2391/22 il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda del Condominio, condannando il LI ad abbattere e rimuovere tutta la vegetazione posta a meno di 50 cm dal muro di confine e ad eseguire a propria cura e spese gli interventi di ripristino e messa in sicurezza indicati dal CTU.
Avverso detta sentenza proponeva appello il LI, lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
1) rigettava l'eccezione di prescrizione;
2) aderiva alle conclusioni della CTU, viziata giacché resa da una agronoma, professionista non competente nella materia, peraltro già espressasi in sede di
ATP;
3) escludeva il concorso di colpa del condominio;
pagina 2 di 8
4) lo condannava ad opere ineseguibili poiché da effettuarsi sulla proprietà della controparte e necessitanti progetti e autorizzazioni amministrative a quest'ultima pertinenti.
Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 23.12.2022 la Corte rigettava l'istanza ex art. 283 cpc.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 9.4.24, sostituita ex art. 127ter c.p.c. con il deposito di note.
2)E' opportuno premettere che, come già rilevato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di inibitoria, il Tribunale ha condannato il LI alla rimozione dell'albero di ailanto
e della vegetazione posta a distanza inferiore a cm 50 dal confine, in ragione della violazione della distanza legale di cui all'art. 894 cc.
La sussistenza di tale violazione e l'obbligo da essa discendente di ripristinare la distanza legale non sono oggetto di impugnazione.
3)Con il primo motivo di gravame, l'appellante insiste nell'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni sostenendo che il Condominio, a conoscenza dello stato di precarietà del muro già dall'anno 2008, avrebbe ripetutamente «omesso di provvedere con interventi manutentivi nell'esclusivo tentativo di imputare alla presenza dell'ailanto la sola causa dei danni e individuare così una data di “scoperta” degli stessi molto successiva rispetto alla loro reale verificazione».
L'argomentazione svolta dall'appellante in punto di prescrizione non è rilevante.
Oggetto della domanda del Condominio è il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1814/2022 promossa da:
AL CH (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DE
CAPOA ANTONIO
APPELLANTE contro
CONDOMINIO VIA PARISIO NN. 36/38 - BOLOGNA (C.F. 80083970378), con il patrocinio dell'avv. ARNONE MICHELE APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Il Condominio di Bologna, Via Parisio nn. 36/38, conveniva dinanzi al Tribunale di
Bologna NI NA chiedendo ne venisse accertata la responsabilità, ex artt. 2043
o 2051 cc, per i danni cagionati al muro di contenimento di proprietà condominiale, dall'albero di ailanto e dalle altre piante cresciute sulla confinante proprietà della convenuta a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 894 cc, con conseguente condanna di quest'ultima all'abbattimento e alla rimozione di tutta la vegetazione, posta
a meno di 50 cm dal confine, nonché all'esecuzione degli interventi di ripristino e messa pagina 1 di 8
in sicurezza del muro o, in alternativa, al pagamento del loro costo, stimato, in sede di
ATP ante causam, in euro 10.980,00 (IVA inclusa).
La NI si costituiva eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento, avendo il Condominio formulato identica richiesta già nel 2008;
in subordine, deduceva la propria estraneità ai danni riportati dal muretto, sfaldatosi per carenze strutturali e manutentive a lei non imputabili;
chiedeva infine di chiamare in causa suo figlio,
LI AN, comproprietario dell'immobile, venendo a ciò autorizzata dal
GI.
Deceduta nelle more la NI, si costituiva il LI, il quale faceva proprie tutte le difese già svolte dalla madre, ma, al contempo, chiedeva venisse disposta una nuova CTU lamentando di essere stato ingiustamente pretermesso, in quanto comproprietario, dal procedimento di ATP.
Il Tribunale disponeva una nuova CTU nominando lo stesso consulente dell'ATP, dott.ssa I.E. Bruzzi, incaricata di accertare anche l'eventuale aggravarsi del danno.
Il CTU riaffermava la riconducibilità dei danni all'albero di ailanto, cresciuto a 12,5 cm dal manufatto, a partire «indicativamente dai primi anni successivi al 2007».
Con sentenza n. 2391/22 il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda del Condominio, condannando il LI ad abbattere e rimuovere tutta la vegetazione posta a meno di 50 cm dal muro di confine e ad eseguire a propria cura e spese gli interventi di ripristino e messa in sicurezza indicati dal CTU.
Avverso detta sentenza proponeva appello il LI, lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
1) rigettava l'eccezione di prescrizione;
2) aderiva alle conclusioni della CTU, viziata giacché resa da una agronoma, professionista non competente nella materia, peraltro già espressasi in sede di
ATP;
3) escludeva il concorso di colpa del condominio;
pagina 2 di 8
4) lo condannava ad opere ineseguibili poiché da effettuarsi sulla proprietà della controparte e necessitanti progetti e autorizzazioni amministrative a quest'ultima pertinenti.
Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 23.12.2022 la Corte rigettava l'istanza ex art. 283 cpc.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 9.4.24, sostituita ex art. 127ter c.p.c. con il deposito di note.
2)E' opportuno premettere che, come già rilevato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di inibitoria, il Tribunale ha condannato il LI alla rimozione dell'albero di ailanto
e della vegetazione posta a distanza inferiore a cm 50 dal confine, in ragione della violazione della distanza legale di cui all'art. 894 cc.
La sussistenza di tale violazione e l'obbligo da essa discendente di ripristinare la distanza legale non sono oggetto di impugnazione.
3)Con il primo motivo di gravame, l'appellante insiste nell'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni sostenendo che il Condominio, a conoscenza dello stato di precarietà del muro già dall'anno 2008, avrebbe ripetutamente «omesso di provvedere con interventi manutentivi nell'esclusivo tentativo di imputare alla presenza dell'ailanto la sola causa dei danni e individuare così una data di “scoperta” degli stessi molto successiva rispetto alla loro reale verificazione».
L'argomentazione svolta dall'appellante in punto di prescrizione non è rilevante.
Oggetto della domanda del Condominio è il
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