Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2024, n. 1659
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Testo completo
N. R.G. 4672/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Michele CACCESE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4672 dell'anno 2019, vertente tra
AN VI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Sorrentino e
Raffaele Troiano.
-APPELLANTE-
e
DA IO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Gallo.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1864/2019 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
11.9.2019, in materia di regolamento di confini;
azioni a tutela del diritto di proprietà.”
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa dell'appellato in data 11.1.2024 e dalla difesa dell'appellante in data 16.1.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2019 (a mezzo PEC), CO IN ha convenuto in giudizio, dinanzi
a questa Corte, AR UN, proponendo appello avverso la sentenza n. 1864/2019 emessa dal Tribunale di
Nola e pubblicata in data 11.9.2019.
****
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1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado CO IN, in qualità di proprietario di una porzione di fondo sito in Terzigno alla contrada
“Mauro Riserva”, identificato in catasto con la particella 218, foglio 23, di mq. 737, confinante, a sud, con la porzione di terreno di proprietà di AR UN alla contrada “Mauro Riserva”, identificata in catasto al foglio
23, particella 912, aveva agito nei confronti di quest'ultimo per sentirlo condannare, previo accertamento, anche a mezzo CTU, dei confini tra le zone di terreno e relativa apposizione di termini, alla cessazione delle turbative e delle molestie (vantando “improbabili diritti usucapiti”) perpetrate in danno del proprio fondo, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il persistente rifiuto del convenuto alla bonaria delimitazione dei confini, pur a fronte dei numerosi inviti che gli erano stati rivolti.
Il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 28.4.2005 si era costituito in giudizio AR UN, eccependo preliminarmente la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui aveva, perciò, chiesto il rigetto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con sentenza n. 1864/2019, pubblicata l'11.9.2019, il Tribunale di Nola, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta e, in particolare, di un secondo elaborato peritale redatto dal CTU incaricato, ha rigettato la domanda avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 949 c.p.c. (in riferimento, cioè, alla invocata cessazione delle asserite molestie e turbative al proprio fondo) e, previo accertamento dei confini secondo quanto rilevato dal consulente tecnico, ha autorizzato il CO all'apposizione dei termini lungo la linea demarcata dagli elaborati peritali in sede di accertamento dei confini.
Il giudice di primo grado ha, poi, condannato CO IN alla refusione delle spese di lite in favore del difensore del AR, dichiaratosi anticipatario, nonché al pagamento delle spese di CTU.
****
2. Il giudizio di secondo grado.
CO IN ha censurato la sentenza n. 1864/2019 emessa dal Tribunale di Nola esclusivamente in ordine alle statuizioni relative alle spese di lite (liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre accessori di legge) e di ctu.
In particolare ha impugnato (con il primo motivo) la detta sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur a fronte della soccombenza reciproca avutasi – secondo l'appellante- in virtù del rigetto della sola domanda negatoria e dell'accoglimento delle domande di regolamento di confini e di apposizione di termini, lo ha condannato alle spese di lite in aperta violazione del principio della soccombenza.
Al contrario, secondo l'appellante, sarebbe risultato congruo compensare le spese, tra le parti, nella misura di due terzi e condannare il convenuto alla refusione, in favore di esso attore, della residua quota di un terzo, ponendo due terzi delle spese di CTU a carico del AR.
pagina 2 di 7
La medesima statuizione relativa alle spese di giudizio è stata, altresì, impugnata (con il secondo motivo) sulla base della considerazione per cui la situazione che lo aveva determinato ad agìre in giudizio era connotata da un'oggettiva incertezza (come evidente dalla circostanza per cui anche il consulente tecnico era inizialmente caduto in errore circa l'esatta collocazione dei confini): ciò, secondo l'appellante, avrebbe dovuto indurre il giudicante a compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto che la vicenda prospettata in giudizio era obiettivamente oscura, sicché non era agevole conoscere ex ante le rispettive ragioni.
Tutto ciò considerato, il CO ha chiesto: 1) in via principale, la compensazione di due terzi delle spese di lite del primo grado di giudizio, con condanna dell'appellato al pagamento, in proprio favore, della residua quota di un terzo, nonché dei due terzi delle spese di CTU;
2) in subordine, la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite e di CTU.
In ogni caso ha chiesto la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del secondo grado, con attribuzione in favore del proprio difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 13.1.2020, si è costituito in giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Michele CACCESE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4672 dell'anno 2019, vertente tra
AN VI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Sorrentino e
Raffaele Troiano.
-APPELLANTE-
e
DA IO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Gallo.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1864/2019 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
11.9.2019, in materia di regolamento di confini;
azioni a tutela del diritto di proprietà.”
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa dell'appellato in data 11.1.2024 e dalla difesa dell'appellante in data 16.1.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2019 (a mezzo PEC), CO IN ha convenuto in giudizio, dinanzi
a questa Corte, AR UN, proponendo appello avverso la sentenza n. 1864/2019 emessa dal Tribunale di
Nola e pubblicata in data 11.9.2019.
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1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado CO IN, in qualità di proprietario di una porzione di fondo sito in Terzigno alla contrada
“Mauro Riserva”, identificato in catasto con la particella 218, foglio 23, di mq. 737, confinante, a sud, con la porzione di terreno di proprietà di AR UN alla contrada “Mauro Riserva”, identificata in catasto al foglio
23, particella 912, aveva agito nei confronti di quest'ultimo per sentirlo condannare, previo accertamento, anche a mezzo CTU, dei confini tra le zone di terreno e relativa apposizione di termini, alla cessazione delle turbative e delle molestie (vantando “improbabili diritti usucapiti”) perpetrate in danno del proprio fondo, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il persistente rifiuto del convenuto alla bonaria delimitazione dei confini, pur a fronte dei numerosi inviti che gli erano stati rivolti.
Il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 28.4.2005 si era costituito in giudizio AR UN, eccependo preliminarmente la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui aveva, perciò, chiesto il rigetto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con sentenza n. 1864/2019, pubblicata l'11.9.2019, il Tribunale di Nola, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta e, in particolare, di un secondo elaborato peritale redatto dal CTU incaricato, ha rigettato la domanda avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 949 c.p.c. (in riferimento, cioè, alla invocata cessazione delle asserite molestie e turbative al proprio fondo) e, previo accertamento dei confini secondo quanto rilevato dal consulente tecnico, ha autorizzato il CO all'apposizione dei termini lungo la linea demarcata dagli elaborati peritali in sede di accertamento dei confini.
Il giudice di primo grado ha, poi, condannato CO IN alla refusione delle spese di lite in favore del difensore del AR, dichiaratosi anticipatario, nonché al pagamento delle spese di CTU.
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2. Il giudizio di secondo grado.
CO IN ha censurato la sentenza n. 1864/2019 emessa dal Tribunale di Nola esclusivamente in ordine alle statuizioni relative alle spese di lite (liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre accessori di legge) e di ctu.
In particolare ha impugnato (con il primo motivo) la detta sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur a fronte della soccombenza reciproca avutasi – secondo l'appellante- in virtù del rigetto della sola domanda negatoria e dell'accoglimento delle domande di regolamento di confini e di apposizione di termini, lo ha condannato alle spese di lite in aperta violazione del principio della soccombenza.
Al contrario, secondo l'appellante, sarebbe risultato congruo compensare le spese, tra le parti, nella misura di due terzi e condannare il convenuto alla refusione, in favore di esso attore, della residua quota di un terzo, ponendo due terzi delle spese di CTU a carico del AR.
pagina 2 di 7
La medesima statuizione relativa alle spese di giudizio è stata, altresì, impugnata (con il secondo motivo) sulla base della considerazione per cui la situazione che lo aveva determinato ad agìre in giudizio era connotata da un'oggettiva incertezza (come evidente dalla circostanza per cui anche il consulente tecnico era inizialmente caduto in errore circa l'esatta collocazione dei confini): ciò, secondo l'appellante, avrebbe dovuto indurre il giudicante a compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto che la vicenda prospettata in giudizio era obiettivamente oscura, sicché non era agevole conoscere ex ante le rispettive ragioni.
Tutto ciò considerato, il CO ha chiesto: 1) in via principale, la compensazione di due terzi delle spese di lite del primo grado di giudizio, con condanna dell'appellato al pagamento, in proprio favore, della residua quota di un terzo, nonché dei due terzi delle spese di CTU;
2) in subordine, la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite e di CTU.
In ogni caso ha chiesto la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del secondo grado, con attribuzione in favore del proprio difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 13.1.2020, si è costituito in giudizio
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