Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 655

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 655
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 655
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Rosaria Papa Presidente dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4227/2019, assunta in decisione all'udienza del 18 ottobre 2023 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
AM PP, c.f. [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di appello, dagli Avvocati Arturo Rianna e Ugo Sacchetti ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Somma Vesuviana (NA), alla via San Giovanni de
Matha n. 25, indirizzi di posta elettronica certificata arturo.rianna@pecavvocatinola.it e ugo.scacchetti@firenze.pecavvocati.it
APPELLANTE
CONTRO
D'AM IC, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Tuorto nel cui studio in Napoli alla via Toledo
n. 15 elettivamente domicilia in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata luigi.tuorto@pecavvocatinola.it
APPELLATO
NONCHÉ
Eredi di IN GE
APPELLATI – NON COSTITUITI
OGGETTO: appello alla sentenza n. 1755/2019 del Tribunale di Nola, pubblicata il 29 luglio
2019, notificata il 30 luglio 2019, in materia di usucapione
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata il 26 settembre 2019 PP AM ha impugnato la sentenza n. 1755/2019, pubblicata il 29 luglio 2019 e notificata il giorno successivo, con cui il Tribunale di Nola, nel definire il giudizio da lui promosso

contro

IC D'AM e contro gli eredi e gli aventi causa da GE IN, quest'ultimi evocati con notifica per pubblici proclami autorizzata dal Presidente, ha rigettato la domanda di accertamento di intervenuta usucapione del terrazzo accessibile esclusivamente dalla sua proprietà in via
Mazzini nel comune di Pollena Trocchia, condannandolo al rilascio con la sola esclusione della superficie di 20 mq e al pagamento delle spese di lite.

1.1. All'esito dell'articolazione dei motivi di gravame ha chiesto alla Corte, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza, la riforma della decisione con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e la vittoria delle spese dell'intero giudizio.

2. Si è costituito IC D'AM chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto
e in diritto.

3. In appello non si è svolta attività istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio. L'istanza sospensiva formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. è stata respinta con ordinanza delibata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019.

3.1. Sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 18 ottobre 2023 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.

4. Per meglio comprendere i fatti di causa, giova riferire quanto accaduto in primo grado.

4.1. Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2015, PP AM ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola IC D'AM unitamente agli eredi di GE
IN, per sentir affermare il proprio acquisto ad usucapionem ultraventennale della proprietà del terrazzo sito in Pollena Trocchia, compiutamente descritto in atti, e di dichiarare, ai sensi dell'art. 970 c.c., l'estinzione/prescrizione dell'enfiteusi gravante sul prefato bene in favore di IC D'AM per non uso ultraventennale;
in subordine ha chiesto di dichiarare l'intervenuta usucapione ultraventennale dell'enfiteusi sul fondo in suo favore e in danno del D'AM e degli altri convenuti. 2
L'attore ha premesso di essere proprietario di un immobile sito in Pollena Trocchia, alla via
Mazzini n. 4, composto da quattro piani fuori terra oltre il pian terreno, in N.C.E.U. alla partita 44509, foglio 5 particella 15 sub 1, già appartenuto a NT AC, FL AC,
NA AC, RO AC e IA AC, tutti eredi di EM IC e
NZ AC, e da lui acquistato al pubblico incanto, con verbale di definitiva aggiudicazione per notaio Luigia Finoja Sanseverino del 3 marzo 1986. Ha dichiarato che già al momento dell'acquisto e tutt'ora, due porte finestre site al primo piano aprono su un terrazzo a livello, esteso circa 70 mq, all'epoca in evidente stato di abbandono e grezzamente coperto da un manto di asfalto, delimitato ad ovest da un lato del fabbricato, a nord da una balaustra in ferro, ad est e a sud da un parapetto in muratura. Ha precisato anche che il terrazzo in questione copre per intero la superficie di un basso edificio confinante, sito all'attuale civico n. 14 della stessa via Mazzini, bene risultato in enfiteusi a IC D'AM
e in proprietà degli eredi e aventi causa di GE IN. Ha indicato la particolarità del terrazzo nell'essere protetto su tre lati dal parapetto e dalla balaustra e sul quarto dal muro in proprietà dell'istante, ragion per cui non vi sarebbe altro modo per accedervi se non attraverso il suo fabbricato, al punto da apparire - oggettivamente e soggettivamente - come una mera propaggine del primo piano del suo stabile che vi permette, ab immemorabilis, l'accesso. Ha poi dichiarato di aver preso a praticare liberamente, pacificamente e palesemente il terrazzo, nei fatti impossessandosene come cosa propria, provvedendo nel corso degli anni successivi ad eseguire su di esso opere dirette alla sua bonifica e conservazione, aprendo luci e vedute sulla facciata del muro dell'edificio che vi prospetta, esercitandovi ogni diritto permesso dalla legge. Ha specificato di avere non solo occupato il terrazzo, ma anche rifiutato al D'AM di accedervi e di avervi eseguito opere sintomatiche di animus possidendi e dell'intenzione di tenere la cosa per sé.

4.2. Nessuno si è costituito in giudizio per i successori e gli eredi di GE IN, mentre lo ha fatto IC D'AM che ha eccepito l'improcedibilità della domanda non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
2010 n. 28 e il difetto di contraddittorio nei confronti dei presunti eredi di GE
IN, non essendo, a suo parere, idonea la notifica curata ai sensi dell'articolo 150
c.p.c.
. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di usucapione, ritenuta infondata e, ancor prima, in violazione del ne bis in idem in base all'art. 2909 c.c.. Ha richiamato a tal proposito la sentenza n. 188/2014, passata in giudicato, con cui la Corte d'Appello di Napoli 3
ha accertato in via definitiva che il AM non può vantare alcun titolo sul detto lastrico, rigettando la domanda riconvenzionale da costui al tempo proposta, se non per la limitata parte di 20 mq a copertura di un vecchio vano adibito a forno. Ha anche chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del AM al rilascio del terrazzo nel suo utile dominio per avere la prefata sentenza giudicata accertato la qualità di enfiteuta che gli compete, oltre al risarcimento dei danni per l'illecita occupazione perpetrata dal 1995 fino all'effettivo rilascio e per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese del giudizio.

4.3. Disposta la mediazione obbligatoria nel termine assegnato e successivamente rinnovato, dopo la concessione dei termini istruttori, la causa è stata posta in decisione.

5. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione essendo già stato accertato, con sentenza passata in giudicato n. 188/2014 della Corte di
Appello di Napoli, emessa in un processo vertente sulla titolarità del lastrico solare anche oggi conteso e che copre i vani del fabbricato in utile dominio di IC D'AM, che
PP AM può vantare un diritto di calpestio limitato soltanto alla superficie di
20 mq sovrastante il vano costituente il “vecchio forno”, con esclusione della restante parte.
Nella prefata decisione giudicata è stata ritenuta compresa, sebbene implicitamente, la reiezione della domanda riconvenzionale proposta dal AM di dichiarare il suo diritto di praticare liberamente l'intera area del terrazzo. A conferma di ciò è stato indicato il fatto che la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda dell'enfiteuta D'AM volta alla condanna dell'avversario ad eliminare le nuove aperture realizzate nel suo muro e dalle quali il AM può esercitare un'indebita prospezione sul noto terrazzo. In tale statuizione, quindi, sarebbe indirettamente contenuto l'accertamento della non
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