Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 4470

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 4470
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4470
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

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Sent. n.
Ruolo Generale n. 2168/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2168/2019 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della
trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 6.11.2024, e vertente
TRA
LA AR, c.f. [...], nato a
Pompei il 20.12.1975, residente a [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo -
congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avvocati Antonio D'Auria, c.f. DRA


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NTN 34E30 I483R, PEC: a.dauria34@avvocatinocera-pec.it, Fabio D'Auria,
c.f. [...], PEC: f.dauria@avvocatinocera-pec.it, e
Valeria D'Auria, c.f. [...], PEC:
v.dauria@avvocatinocera-pec.it, con cui elettivamente domiciliano presso lo
studio dell'Avvocato Pasquale Mellone, sito in Napoli, alla via Biscardi n. 31.
RICORRENTE
E
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Maria Talarico e dell'avv.
Maria GI AN di Colella Lavina dell'Avvocatura Regionale, in virtù
di Procura Generale ad lites e Decreto di conferimento incarico n. 839 del
1.7.2016, e con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Santa
Lucia n. 81, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente
indirizzo PEC: ml.schianodicolella@pec.regione.campania.it.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente AV TO, come da conclusioni
rassegnate con note depositate in data 24.6.2022, ai fini della trattazione scritta
dell'udienza del 12.7.2022, e quindi:
A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della Regione Campania nel verificarsi dell'evento
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare al ricorrente i danni subiti per la perdita delle colture danneggiate
e di tutti i danni al terreno ed annessi, nella misura che riterrà in Sua giustizia,
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da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di
riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP dott. Agr. Pasquale
Sorrentino nei suoi elaborati versati in atti (danno stimato € 83.576,00) con
rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dal 1°
marzo 2014 (data dell'allagamento) fino all'effettivo soddisfo;
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA;
al riguardo, gli avv.ti D'Auria Antonio, D'Auria Fabio e

D'Auria Valeria chiedono che tutte le spese di giudizio siano distratte in
favore degli avv.ti D'Auria Fabio e D'Auria Valeria, in ragione di un mezzo
ciascuno.
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente Regione Campania, come da comparsa di
costituzione e risposta del 4.2.2020, e quindi:
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, sulla domanda proposta nei suoi confronti voglia così
provvedere:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione
Regionale;

- nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti
della Regione Campania perché infondata in fatto e diritto;

- in via istruttoria rigettare ogni relativa istanza;
con vittoria di spese,

diritti ed onorari del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso notificato in data 21.2.2019, AV TO,
premesso di essere conduttore- stante il contratto di comodato del 22.9.2010 e
il contratto agrario in comodato d'uso gratuito del 14.6.2010 – di fondi agricoli
della totale estensione di mq. 16.203 ubicati in Scafati (SA), località Terze,
nelle immediate vicinanze del Controfosso Destro del Fiume Sarno e riportati
in catasto al foglio 20 del Comune di Scafati, p. 67 di mq 3.704, p. 42 di mq
8.797, p. 665 di mq 3702, conveniva in giudizio la Regione Campania onde
sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni arrecati ai predetti
fondi, a seguito del riversamento su di essi di acqua, melma e detriti di ogni
genere provenienti dallo straripamento, in data 1° marzo 2014, del
Controfosso Destro del Fiume Sarno.
A sostegno della pretesa, il ricorrente allegava una consulenza tecnica
di parte redatta a firma del dr. agr. Pasquale Sorrentino.
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto era da
attribuirsi alla Regione Campania, essendo il predetto ente tenuto ad effettuare
l'adeguamento strutturale, la manutenzione straordinaria, ordinaria,
sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del
Controfosso Destro del Fiume Sarno.
Chiedeva, quindi, condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i
danni subiti, compresi quelli morali, per violazione del diritto
costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura specificata in corso di
causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT, oltre vittoria di spese e
competenze.
In data 4.2.2020 si costituiva la Regione Campania eccependo, in via
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del
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Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, nonché dell'Ente
Comunale, istituito per legge alla gestione dei rifiuti giacenti sulle rive dei
corsi d'acqua.
Nel merito, la resistente chiedeva accertarsi il rispetto della distanza
legale dal piede degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 96 lettera f) del
R.D. 523/1904
, e deduceva il mancato deposito, a fini probatori, del quaderno
di campagna. La Regione Campania, dunque, sulla base delle considerazioni
sopra esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con
vittoria di spese, diritti ed onorari.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata
la prova per testi richiesta dal ricorrente, previa delega al Tribunale di Nocera
Inferiore ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione
all'udienza collegiale del 6.11.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 16.10.2024, acquisite le
note di parte depositate, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il
Tribunale all'udienza collegiale del 6.11.2024 riservava la causa in decisione.
*************
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta, nei limiti di quanto
di ragione.
La legittimazione attiva del ricorrente, peraltro non contestata da parte
resistente, risulta dalla prova documentale (cfr. visure catastali e contratti di
comodato allegati alla perizia di parte in atti) e dalla prova testimoniale svolta
all'udienza del 1.6.2022 innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, ove i testi
OR AC, NG GI e dott. agr Pasquale Sorrentino
(autore della perizia di parte in atti allegata) hanno tutti concordemente
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dichiarato che l'attore coltiva i fondi indicati nel ricorso all'epoca
dell'esondazione.
Tali circostanze legittimano senz'altro l'odierno ricorrente ad agire per
il risarcimento dei danni subiti ai terreni, e ciò in ragione del rapporto di
disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n.
5421/2000).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla
Regione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta
configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla Regione a fronte
del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di
legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla
Regione in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo
laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia
titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia
titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della
causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive
prospettate nella domanda.
In punto di fatto va poi dato atto che, alla stregua dell'esame
testimoniale svoltosi attraverso l'escussione dei predetti testi, ai cui più
specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come
sostenuto dal ricorrente, che in data 1° marzo 2014 in seguito a precipitazioni
atmosferiche il controfosso destro del fiume Sarno esondava andando ad
invadere tutti i fondi circostanti, ivi compresi quelli coltivati dal ricorrente.
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Il fatto storico, come si è sopra già sottolineato, risulta, altresì,
confermato dalla relazione tecnica di parte redatta dal predetto dr. agr.
Pasquale Sorrentino in cui si sottolinea lo stato di incuria e di scarsa
manutenzione del fiume Sarno all'epoca dei fatti e che a causa dell'incuria
manutentiva ovvero dell'assenza totale di dragaggio, in data 1° marzo 2014 il
fiume esondava cagionando ingenti danni ai terreni circostanti.
Il carattere eccezionale dell'evento in questione, peraltro non eccepito
dalla Regione, in realtà
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