Corte d'Appello Messina, sentenza 31/10/2024, n. 951
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dott. Augusto Sabatini Presidente
2) dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 444/2022 R.G. vertente tra
OL IA, nata a [...], il [...], cod. fisc. [...], residente in [...], elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio in Messina,
Via N. Fabrizi n. 87 (c/o avv. Francesco Velardi), recapito professionale dell'avv. Massimo Miracola
(cod. fisc. [...]), che la rappresenta e difende giusta procura in calce allegata all'atto di citazione;
APPELLANTE
CONTRO
MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. (CA del
Mezzogiorno –Mediocredito Centrale S.p.A.), società con socio unico Invitalia S.p.A., C.F.
00594040586 e P.I. 00915101000, con sede in Roma al Viale America,351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Bernardo Mattarella, giusta delibera del
C. di A. del 01/03/21, depositata in atto pubblico di cui al verbale del 20/05/21 redatto dal notaio P.
Castellini di Roma rep. n.85263 e racc. n.24433), rappresentata e difesa, in forza della procura speciale rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. dall'avv. Silvio Baldassarre del Foro di Trani
(C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata ???;
APPELLATA
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, C.F. e P.I. 13756881002, in persona del
Procuratore Speciale Fabio Giordano giusta procura, rilasciata da Agenzia delle Entrate Riscossione,
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, ente pubblico economico subentrato a titolo universale , in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A., , elettivamente domiciliato in Messina alla Via Maddalena
n. 128 presso o studio dell'Avv. Giovanni Rao (CF [...];
PEC: avv.giovannirao@pec.giuffre.it fax n. 090662861), che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.329/2022, emessa dal Tribunale di Patti, Sezione Civile, in data 3.05.2022, pubblicata il 5.05.2022, notificata il 13.05.2022, a definizione del giudizio iscritto al
n. 776/2017 R.G.
_________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1). In via preliminare ed inaudita altera parte, ovvero in subordine previi gli incombenti di rito, sospendere la provvisoria esecuzione e/o esecutorietà della sentenza di I° grado n. 329/2022 emessa dal
Tribunale di Patti ed impugnata con il presente atto. 2). Ritenere e dichiarare erronea, ingiusta ed illegittima la sentenza di primo grado n. 329/2022 emessa dal Tribunale di Patti, che ha erroneamente rigettato le domande formulate dalla Sig.ra VO AG, condannandola al pagamento delle spese di lite, per tutti i motivi ut supra esposti;3). Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente le domande formulate in primo grado dalla Sig.ra VO AG, come di seguito riproposte:
2.a). Ritenere e dichiarare l'illegittimità del ruolo e della cartella opposta, meglio indicati in citazione, in quanto erronei e comunque emessi per un credito insussistente;
2.b). Ritenere e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata dalla Sig.ra VO AG in favore della banca ES ANpaolo S.p.A.;2.c). Ritenere e dichiarare l'estinzione della fideiussione e/o della garanzia rilasciata dalla Sig.ra VO AG, ovvero la liberazione dalla garanzia prestata;
2.d). Ritenere
e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra VO AG alla CA del Mezzogiorno - Medio
Credito Centrale S.p.A.;2.e). Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta per tutti i motivi esposti;
2.f). Ritenere e dichiarare che nell'esecuzione del rapporto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta la CA ha violato i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza dichiarare la nullità e/o l'estinzione del contratto di fideiussione;
2.g). Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra VO, o in subordine la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1957 cod. civ. 3). Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.
4). In via istruttoria si chiede ammettersi CTU contabile, al fine di accertare e determinare:
a). se il credito fatto valere dalla società appellata sia certo, liquido ed esigibile;
b). se la CA mutuante abbia correttamente determinato il TAEG applicato al contratto e per l'effetto rideterminare il TAEG o ISC del finanziamento;
c). se la banca mutuante abbia applicato un tasso di interesse effettivo globale medio annuo superiore al
c.d. tasso-soglia di cui alla legge 108/1996, rilevato nel trimestre di stipula del contratto di mutuo;
d). se l'indice euribor a cui è collegato il tasso di interessi del mutuo dedotto in giudizio rientra nell'ambito dell'intesa anticoncorrenziale, accertata dalla Commissione Europea nelle decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 e). la riconducibilità del contratto di mutuo oggetto di causa agli effetti derivanti dalle decisioni della Commissione UE del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 in materia di tassi Euribor f). se l'indice euribor a cui è collegato il tasso di interessi del mutuo dedotto in giudizio sia frutto di una intesa anticoncorrenziale, secondo i principi espressi dalla Commissione UE del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, ovvero secondo quanto previsto dalla normativa antitrust (Legge 287/1990 e regolamenti in materia)”
Per l'appellata Mediocredito Centrale CA del Mezzogiorno s.p.a.:
“1-) in via preliminare, rigettare l 'avversa istanza di sospensione del l' efficacia esecutiva della sentenza appellata per tutti i motivi innanzi prospettati ;
2-)nel merito, rigettare l'interposta impugnazione, perché priva di ogni pregio giuridico, confermando la pronuncia gravata;
3-) condannare l'appellante al la rifusione del le spese del presente giudizio, con gli accessori di legge. In via istruttoria si oppone all'ammissione delle prove ex adverso articolate, atteso che le circostanze che si intendono dimostrare sono inopponibili all'odierna appellata e, in ogni caso, ininfluenti ai fini della decisione”.
Per l'appellata Agenzia delle Entrate Riscossione:
“inopponibilità all'Agenzia delle Entrate Riscossione delle contestazioni sollevate;2) legittimità della procedura di riscossione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 4.05.2017, VO AG proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 295 2016 00303867 52 002 dell'importo di €. 34.201,88, derivante dall'emissione del ruolo n. 2016/003623 – Partita 201600 2000000006001AV201602081092 189224
-Recupero Agevolazione L. 662/96, Comunicazione di surroga MC a seguito di escussione di
Garanzia sull'Op.ne 189224), notificata in data 11.04.2017 da Riscossione Sicilia, su mandato di
CA del Mezzogiorno Mediocredito centrale s.p.a. (di seguito solo MC).
Premetteva, a sostegno dell'opposizione, che:
- la cartella de qua ineriva ad un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di euro 500.000,00, stipulato nel primo semestre del 2011 tra la CA ES san OL s.pa. e la società BR
DI s.r.l. , (oggi Tea Hotel Palace s.r.l.), successivamente dichiarata fallita, garantito dal
Fondo di Garanzia per le P.M.I. ex art. 2 comma 100 lett. A L. 662/96 fino all'importo di euro
350.000,00, oltre che da fideiussione rilasciata, tra gli altri, da essa esponente per una quota pari all'11,71%;
- a fronte dell'inadempimento di BR DI s.r.l., MC, la quale, in virtù di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolgeva attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, lettera a) della L. 662/96, ricevuta richiesta di escussione della garanzia da parte del soggetto finanziatore, ES AN OL
s.p.a., aveva provveduto al pagamento dell'importo di euro 350.000,00 acquisendo il diritto di rivalsa nei confronti della società inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare
predetto, di surrogarsi in tutti i in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Ciò posto, l'opponente evidenziava:
- l'insussistenza di un diritto di credito e di surroga da parte del Fondo di Garanzia PMI, per avere lo stesso garantito e pagato solo una quota del mutuo concesso dalla CA ES
ANpaolo S.p.A. alla società BR DI S.r.l., oggi Tea Palace Hotel S.r.l., vale a dire la propria quota , e per avere essa VO garantito , in relazione al medesimo mutuo, non l'intero, ma sola la propria quota del 10,64%;
- la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza in materia bancaria e finanziaria, con conseguente nullità anche della fideiussione prestata da essa opponente;
- la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust ex art. 2 L. 287/1990, con conseguente nullità anche della detta fideiussione;
- la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antiusura, con conseguente nullità anche della fideiussione prestata dall'appellante;
- la nullità e/o inefficacia della fideiussione per violazione dei principi di correttezza e buona fede, ovvero la sua estinzione per la decadenza della CA ES ANpaolo S.p.A e della
CA del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. dall'azione a norma dell'art. 1956 cod. civ.;
- la nullità / inefficacia della fideiussione per violazione della disciplina sulle clausole abusive, tali essendo ictu oculi quelle clausole contenute
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dott. Augusto Sabatini Presidente
2) dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 444/2022 R.G. vertente tra
OL IA, nata a [...], il [...], cod. fisc. [...], residente in [...], elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio in Messina,
Via N. Fabrizi n. 87 (c/o avv. Francesco Velardi), recapito professionale dell'avv. Massimo Miracola
(cod. fisc. [...]), che la rappresenta e difende giusta procura in calce allegata all'atto di citazione;
APPELLANTE
CONTRO
MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. (CA del
Mezzogiorno –Mediocredito Centrale S.p.A.), società con socio unico Invitalia S.p.A., C.F.
00594040586 e P.I. 00915101000, con sede in Roma al Viale America,351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Bernardo Mattarella, giusta delibera del
C. di A. del 01/03/21, depositata in atto pubblico di cui al verbale del 20/05/21 redatto dal notaio P.
Castellini di Roma rep. n.85263 e racc. n.24433), rappresentata e difesa, in forza della procura speciale rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. dall'avv. Silvio Baldassarre del Foro di Trani
(C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata ???;
APPELLATA
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, C.F. e P.I. 13756881002, in persona del
Procuratore Speciale Fabio Giordano giusta procura, rilasciata da Agenzia delle Entrate Riscossione,
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, ente pubblico economico subentrato a titolo universale , in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A., , elettivamente domiciliato in Messina alla Via Maddalena
n. 128 presso o studio dell'Avv. Giovanni Rao (CF [...];
PEC: avv.giovannirao@pec.giuffre.it fax n. 090662861), che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.329/2022, emessa dal Tribunale di Patti, Sezione Civile, in data 3.05.2022, pubblicata il 5.05.2022, notificata il 13.05.2022, a definizione del giudizio iscritto al
n. 776/2017 R.G.
_________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1). In via preliminare ed inaudita altera parte, ovvero in subordine previi gli incombenti di rito, sospendere la provvisoria esecuzione e/o esecutorietà della sentenza di I° grado n. 329/2022 emessa dal
Tribunale di Patti ed impugnata con il presente atto. 2). Ritenere e dichiarare erronea, ingiusta ed illegittima la sentenza di primo grado n. 329/2022 emessa dal Tribunale di Patti, che ha erroneamente rigettato le domande formulate dalla Sig.ra VO AG, condannandola al pagamento delle spese di lite, per tutti i motivi ut supra esposti;3). Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente le domande formulate in primo grado dalla Sig.ra VO AG, come di seguito riproposte:
2.a). Ritenere e dichiarare l'illegittimità del ruolo e della cartella opposta, meglio indicati in citazione, in quanto erronei e comunque emessi per un credito insussistente;
2.b). Ritenere e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata dalla Sig.ra VO AG in favore della banca ES ANpaolo S.p.A.;2.c). Ritenere e dichiarare l'estinzione della fideiussione e/o della garanzia rilasciata dalla Sig.ra VO AG, ovvero la liberazione dalla garanzia prestata;
2.d). Ritenere
e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra VO AG alla CA del Mezzogiorno - Medio
Credito Centrale S.p.A.;2.e). Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta per tutti i motivi esposti;
2.f). Ritenere e dichiarare che nell'esecuzione del rapporto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta la CA ha violato i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza dichiarare la nullità e/o l'estinzione del contratto di fideiussione;
2.g). Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra VO, o in subordine la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1957 cod. civ. 3). Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.
4). In via istruttoria si chiede ammettersi CTU contabile, al fine di accertare e determinare:
a). se il credito fatto valere dalla società appellata sia certo, liquido ed esigibile;
b). se la CA mutuante abbia correttamente determinato il TAEG applicato al contratto e per l'effetto rideterminare il TAEG o ISC del finanziamento;
c). se la banca mutuante abbia applicato un tasso di interesse effettivo globale medio annuo superiore al
c.d. tasso-soglia di cui alla legge 108/1996, rilevato nel trimestre di stipula del contratto di mutuo;
d). se l'indice euribor a cui è collegato il tasso di interessi del mutuo dedotto in giudizio rientra nell'ambito dell'intesa anticoncorrenziale, accertata dalla Commissione Europea nelle decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 e). la riconducibilità del contratto di mutuo oggetto di causa agli effetti derivanti dalle decisioni della Commissione UE del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 in materia di tassi Euribor f). se l'indice euribor a cui è collegato il tasso di interessi del mutuo dedotto in giudizio sia frutto di una intesa anticoncorrenziale, secondo i principi espressi dalla Commissione UE del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, ovvero secondo quanto previsto dalla normativa antitrust (Legge 287/1990 e regolamenti in materia)”
Per l'appellata Mediocredito Centrale CA del Mezzogiorno s.p.a.:
“1-) in via preliminare, rigettare l 'avversa istanza di sospensione del l' efficacia esecutiva della sentenza appellata per tutti i motivi innanzi prospettati ;
2-)nel merito, rigettare l'interposta impugnazione, perché priva di ogni pregio giuridico, confermando la pronuncia gravata;
3-) condannare l'appellante al la rifusione del le spese del presente giudizio, con gli accessori di legge. In via istruttoria si oppone all'ammissione delle prove ex adverso articolate, atteso che le circostanze che si intendono dimostrare sono inopponibili all'odierna appellata e, in ogni caso, ininfluenti ai fini della decisione”.
Per l'appellata Agenzia delle Entrate Riscossione:
“inopponibilità all'Agenzia delle Entrate Riscossione delle contestazioni sollevate;2) legittimità della procedura di riscossione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 4.05.2017, VO AG proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 295 2016 00303867 52 002 dell'importo di €. 34.201,88, derivante dall'emissione del ruolo n. 2016/003623 – Partita 201600 2000000006001AV201602081092 189224
-Recupero Agevolazione L. 662/96, Comunicazione di surroga MC a seguito di escussione di
Garanzia sull'Op.ne 189224), notificata in data 11.04.2017 da Riscossione Sicilia, su mandato di
CA del Mezzogiorno Mediocredito centrale s.p.a. (di seguito solo MC).
Premetteva, a sostegno dell'opposizione, che:
- la cartella de qua ineriva ad un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di euro 500.000,00, stipulato nel primo semestre del 2011 tra la CA ES san OL s.pa. e la società BR
DI s.r.l. , (oggi Tea Hotel Palace s.r.l.), successivamente dichiarata fallita, garantito dal
Fondo di Garanzia per le P.M.I. ex art. 2 comma 100 lett. A L. 662/96 fino all'importo di euro
350.000,00, oltre che da fideiussione rilasciata, tra gli altri, da essa esponente per una quota pari all'11,71%;
- a fronte dell'inadempimento di BR DI s.r.l., MC, la quale, in virtù di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolgeva attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, lettera a) della L. 662/96, ricevuta richiesta di escussione della garanzia da parte del soggetto finanziatore, ES AN OL
s.p.a., aveva provveduto al pagamento dell'importo di euro 350.000,00 acquisendo il diritto di rivalsa nei confronti della società inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare
predetto, di surrogarsi in tutti i in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Ciò posto, l'opponente evidenziava:
- l'insussistenza di un diritto di credito e di surroga da parte del Fondo di Garanzia PMI, per avere lo stesso garantito e pagato solo una quota del mutuo concesso dalla CA ES
ANpaolo S.p.A. alla società BR DI S.r.l., oggi Tea Palace Hotel S.r.l., vale a dire la propria quota , e per avere essa VO garantito , in relazione al medesimo mutuo, non l'intero, ma sola la propria quota del 10,64%;
- la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza in materia bancaria e finanziaria, con conseguente nullità anche della fideiussione prestata da essa opponente;
- la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust ex art. 2 L. 287/1990, con conseguente nullità anche della detta fideiussione;
- la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antiusura, con conseguente nullità anche della fideiussione prestata dall'appellante;
- la nullità e/o inefficacia della fideiussione per violazione dei principi di correttezza e buona fede, ovvero la sua estinzione per la decadenza della CA ES ANpaolo S.p.A e della
CA del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. dall'azione a norma dell'art. 1956 cod. civ.;
- la nullità / inefficacia della fideiussione per violazione della disciplina sulle clausole abusive, tali essendo ictu oculi quelle clausole contenute
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi