Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2024, n. 866
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Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa F. Conti Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 5 novembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro n. 65/2023 r.g. vertente tra:
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, elettivamente domiciliata in presso il domicilio digitale dell'avv. Benedetto
Calpona e dall'avv. Raffaele Tommasini che la rappresenta e difende per procura in atti appellante
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
02.04.1967,rappresentato e difeso dall'avv. A Genovese e dall'avv. Antonio Saccà appellato-appellante incidentale
OGGETTO: impugnazione licenziamento orale e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1088/2022 il tribunale di Barcellona P.G. in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulle domande proposte da con ricorso del Controparte_1
23.8.2013, dichirava l'inefficacia del licenziamento intimatogli dalla Parte_1 condannando quest'ultima a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a corrispondergli a titolo di risarcimento danno la somma di euro 240.000 oltre interessi legali sugli importi via via rivalutate nonché al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento
(31.1.2011) fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Osservava il decidente che, come risultante dalle sentenze penali relative ai tre gradi di giudizio versate in atti, era stato condannato con pronuncia passata Controparte_1 in giudicato per il reato di cui all'art 646 c.p. per essersi indebitamente appropriato in data antecedente e prossima all'1.2.2011 degli incassi della sala bowling di Pace del
Mela di proprietà della società resistente per un importo pari ad euro 100.000.
Rilevava altresì la presenza in atti della comunicazione del 4.2.2011 di CP_2
cessazione del rapporto a decorrere dal 31.1.2011 a causa di licenziamento per giusta causa del ricorrente e riteneva che tale comunicazione di provenienza datoriale, poiché inviata da che escusso quale testimone all'udienza del 17.12.2019 si Controparte_3
era qualificato come commercialista della società sin dal momento della Parte_1
sua costituzione, smentiva seccamente la prospettazione di parte resistente in ordine alle dimissioni del lavoratore. Né avrebbe potuti assegnarsi rilievo alla dichiarazione di dimissione allegata (con il numero 7) alla memoria di costituzione di parte resistente e sottoscritta dal lavoratore trattandosi di documento privo di data sì da apparire espressione della nota pratica delle c.d. “dimissioni in bianco”. Dal che discendeva
l'inefficacia del licenziamento in quanto intimato oralmente senza il rispetto della prevista forma scritta.
Quanto alle conseguenze giuridiche, tenuto conto che il rapporto di lavoro si era estinto nel gennaio 2011 e che dalle deposizioni testimoniali si evinceva che nella sala bowling operavano non più di 7/ 8 lavoratori, con conseguente mancanza del requisito dimensionale per l'operatività della tutela ex art. 18 l. n. 300/70, doveva aversi riguardo allo statuto del licenziamento orale vigente prima del 2012 per le imprese con meno di
15 dipendenti e dunque il licenziamento orale doveva ritenersi improduttivo di effetti con conseguente diritto del lavoratore a ricevere un risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite fino alla riammissione in servizio.
Il tribunale disattendeva invece la domanda di differenze sul trattamento economico fondata sul previo riconoscimento di mansioni superiori ritenendo che il ricorrente non avesse adempiuto l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto vantato, essendosi limitato ad indicare le mansioni svolte ed ad allegare genericamente la loro
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riconducibilità ad un livello d'inquadramento superiore (quadri categoria A) senza descrivere compiutamente il contenuto della declaratoria contrattuale di formale inquadramento ( livello 3^) e senza effettuare la necessaria comparazione tra il livello in suo possesso e quello reclamato.
Rilevava ancora che il ricorrente non aveva formulato espressamente richiesta di pagamento del lavoro straordinario notturno e festivo, delle ferie e dei permessi non goduti avendo in sede di conclusioni chiesto solo il pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte.
In ogni caso osservava che, al netto delle dichiarazioni di , che aveva Testimone_1
identico contenzioso con la resistente, e di padre del ricorrente, i Persona_1
quali apparivano assolutamente inattendibili in ragione dello stretto vincolo familiare
l'uno e dell'identità di domanda giudiziaria l'altro, dalle deposizioni rese dai testi non emergeva in modo preciso l'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente e dunque elementi certi per procedere ad una precisa determinazione dell'eventuale quantum debeatur.
Rigettava in ultimo, per quanto qui ancora d'interesse, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società resistente di pagamento dell'indennità di mancato preavviso essendo stato accertato che la cessazione del rapporto era da ascrivere al recesso datoriale e non alle dimissioni del lavoratore.
Avverso detta pronuncia, con ricorso del 25 gennaio 2023, proponeva appello la società datoriale cui si opponeva il lavoratore proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Disposta ctu contabile, in esito al deposto della relazione e della successiva rideterminazione die conteggi effettuata a seguito dei rilievi articolati dalla società appellante, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine litis affrontata la questione della mancata vocatio in ius dell' nel Pt_2 giudizio di primo grado sollevata dall'odierna appellante in sede inibitoria.
Il tribunale ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere il trattamento economico previsto per le mansioni superiori dedotte in ricorso e quella conseguente di condanna del datore a “regolarizzare con gli enti previdenziali assistenziali ed
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assicurativi il rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 9.12.2008 al 1.2.2011” e quest'ultima statuizione non ha formato oggetto di appello incidentale. Ne discende che, non avendo il lavoratore più insistito nella domanda di regolarizzazione contributiva, resta travolta la prospettata questione del difetto di integrità del contraddittorio.
Va altresì, sempre in via preliminare, disattesa l'eccezione sollevata dalla Parte_1 di nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado successivi alla morte dell'avv.
Pietro Saccà, procuratore dell'originario ricorrente.
E' consolidato il principio, da ultimo ribadito da Corte di Cassazione con sentenza n
20921/2022, secondo cui la nullità degli atti successivi alla non dichiarata morte del procuratore può essere eccepita con l'impugnazione “solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela”.
Trattasi pertanto di eccezione che provenendo da soggetto carente di interesse e non legittimato si appalesa inammissibile.
Ciò posto occorre procedere alla disamina nel merito dei contrapposti gravami.
Con il primo motivo l'appellante principale lamenta l'errata valutazione delle prove in ordine alle modalità di cessazione del rapporto.
Deduce che erroneamente il tribunale avrebbe posto a fondamento della ritenuta sussistenza di un licenziamento l' compilato dal rag. (non commercialista) CP_2
poiché avendo il teste impropriamente parlato di Controparte_3
volontario da parte del lavoratore> avrebbe dimostrato di non comprendere sotto un profilo tecnico la distinzione tra cessazione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore (dimissioni) e cessazione per volontà del datore di lavoro (licenziamento) così dichiarando : “Ricordo che il si dimise dopo l'accertamento dell'ammanco CP_1
di cassa. .ricorso che il si è licenziato volontariamente per cui non ha ricevuto CP_1 alcun avviso della società”.
Lamenta in ogni caso che il tribunale avrebbe errato nel negare rilevanza alla dichiarazione di dimissioni sottoscritte dal lavoratore solo perché prive di data non potendo tale carenza vale ad inficiare la validità delle stesse, non avendo l'interessato mai contestato né il
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