Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/11/2024, n. 1897
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Testo completo
N. R.G. 1641/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. MA Cecchi Consigliere dott. TO Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1641/2021 promossa da:
MB RI (C.F. [...]) con il patrocinio dell'Avv. MANFRINO ROBERTO
APPELLANTE/I nei confronti di
NI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF 01567840499) con il patrocinio dell'Avv. POLI CARLO
(CF [...])
NI IO (CF [...]) – deceduto in corso di causa
NI GA (CF [...]), quale erede di NI IO, con il patrocinio dell'Avv. MASSAI ALESSANDRO (CF [...])
APPELLATO/I avverso
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di
Portoferraio – e pubblicata il 9/8/2021
CONCLUSIONI
In data 10-24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia codesta Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze, reiectis contrariis, Riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 111/2021 resa dal Tribunale di Livorno, Sezione
pagina 1 di 14 distaccata di Portoferraio, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Simona Capurso nella causa R.G. 43/2018, emessa in data 03/08/2021 e pubblicata in data 01/09/2021 e per l'effetto, IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi i seguenti capi di prova per interpello e testi, premesso “vero che”, senza inversione dell'onere della prova, con i testi sotto indicati in materia diretta e contraria: 5) Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del contratto preliminare del marzo 2007 e dall'articolo 2, comma 2, del negozio definitivo del 15/06/07, la NI Srl effettuava dei lavori all'interno del locale senza aver ricevuto dalla convenuta la preventiva autorizzazione e pur avendo visionato ed accettato i mobili, le attrezzature, gli arredi, le strutture e tutti i beni mobili esistenti nell'azienda acquistata. 6) Il sig. NI provvedeva a smontare il forno e la cucina ed arrecava dei danni alla sala destinata alla clientela (si vedano le fotografie eseguite prima e dopo la vendita e prodotte sub doc. n. 9 e 10 fasc. I grado). 7) Il sig. NI provvedeva a trasformare il locale “La Lanterna” da ristorante a birreria, denominata “Pub Las Vegas” (cfr. la fattura n. 17 del 30/04/09 emessa dal Sig. MA LE e prodotta sub doc. n. 12 fasc. I grado). 8) In data 13/11/08 il Comune di Porto Azzurro autorizzava la Soc. NI S.r.l. Unipersonale ad occupare una zona demaniale marittima situata in Via Vitaliani n. 5 (sino al 13/11/14) allo scopo di mantenere uno chalet in muratura ordinario adibito a Pub Sala-giochi denominato “Las Vegas” (cfr. la concessione n. 5/2008 prodotta sub doc. n. 13 fasc. I grado). Si indicano a testi su tutti i capi di prova, in materia diretta e contraria: 1) RE AZ, residente in [...];
2) LI LA, residente in [...]. NEL MERITO: Accertare e dichiarare che, in virtù del penultimo comma dell'articolo 3 del contratto di cessione di azienda del 15/06/07, la NI S.r.l. avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda ceduta dalla sig.ra RD con il pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito, pari a € 290.000,00. Accertare e dichiarare che le parti avevano pattuito che i termini del 31/05/08 e del 31/03/09 sarebbero stati considerati essenziali in favore della parte venditrice - ai sensi dell'art. 1457 c.c. - e che il mancato pagamento alle scadenze pattuite avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto e l'obbligo dell'immediata riconsegna dell'azienda alla parte alienante. Accertare e dichiarare che la NI S.r.l. non ha adempiuto correttamente alla propria prestazione e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto del 15/06/07 ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 15/06/07 per esclusivo fatto e colpa e per inadempimento della società NI S.r.l., nonché per mancato avveramento della condizione sospensiva ivi prevista e, in ogni caso, con conseguente restituzione alla sig.ra RD dell'azienda avente ad oggetto il ristorante “La Lanterna”, sito nel Comune di Porto Azzurro (LI), Via Vitaliani n.
5. Autorizzare la sig.ra RD a trattenere gli importi ad oggi ricevuti dalla NI S.r.l. e dal sig. NI a titolo di equo compenso per l'uso del ristorante e di risarcimento del danno patito per le ragioni evidenziate in atti. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra AI NI, sia in proprio e sia in qualità di erede del sig. IO NI, nel presente giudizio e per l'effetto, rigettare le eccezioni e le domande proposte dalla sig.ra AI NI con condanna della medesima alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante. - In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata NI s.r.l.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, così decidere: - In via preliminare: sospendere il presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 55, commi 3 e 4 del Codice Antimafia, in attesa dell'esito del procedimento penale di prevenzione pendente dinanzi al Tribunale di pagina 2 di 14 Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione;
- In subordine e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga disposta la sospensione del presente giudizio civile, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra RD, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e confermare integralmente l'ordinanza impugnata. In ogni caso: si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove, e quindi inammissibili in quanto tardive, eventualmente introdotte dalle controparti. - In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario del 15%”
Per parte appellata NI AI: “In via preliminare, accogliere le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva cosi come ampiamente articolate in epigrafe e per l'effetto confermare l'ordinanza ex art 702 ter cpc n. 111/2021 resa dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Simona Capurso nella causa R.G. 43/2018 emessa in data 03/08/2021 e pubblicata in data 01/09/2021. Nel merito, 1) rigettare integralmente l'appello proposto, per tutti i motivi ex ante rappresentati e per l'effetto confermare integralmente nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza ex art 702 ter cpc n. 111/2021 resa dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Simona Capurso nella causa R.G. 43/2018 emessa in data 03/08/2021 e pubblicata in data 01/09/2021. 2) Condannare la Sig.ra RD MA ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio delle quali la presente difesa si dichiara antistataria e chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, MB RI conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, NI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e IO NI, proponendo gravame avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione
Distaccata di Portoferraio – e pubblicata il 3/08/2021, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla RD, l'aveva respinta, nulla statuendo sulle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., RD MA aveva adito, nei confronti di NI
s.r.l., il Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di Portoferraio – esponendo: che, in data 02/12/03, il Comune di Porto Azzurro aveva rilasciato a lei, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, la licenza di subingresso n. 03/2003 nella concessione demaniale marittima n. 01/2003 originariamente rilasciata a favore della HI TO & C. s.a.s., con scadenza prevista per il 31/12/07, allo scopo di mantenere uno chalet in muratura adibito a bar ristorante, denominato “La Lanterna”, avente una terrazza prospiciente il mare sulla spiaggia detta “La Rossa”;
che, nel mese di marzo 2007, ella aveva stipulato con la NI srl un contratto preliminare di
pagina 3 di 14
affitto di azienda avente ad oggetto il predetto ristorante, che comprendeva i beni mobili, le attrezzature, gli arredi, le strutture e tutti i beni mobili esistenti, come indicati nell'inventario redatto separatamente dalle parti, nonché l'avviamento commerciale;
che la durata dell'affitto di azienda era stata stabilita in due anni, a partire dall'1/04/2007 e fino al
31/3/2009 con canone pattuito per il primo in € 35.000,00, da versare quanto all'importo di €
20.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, alla conclusione del suddetto contratto preliminare e quanto alla somma residua di € 15.000,00 entro e non oltre il 06/04/2007;
il canone relativo al secondo anno veniva pattuito in € 35.000,00 da versare in un'unica soluzione entro e non oltre il
30/3/2008;
che, inoltre, con il medesimo preliminare la ricorrente formulava alla NI una proposta irrevocabile di vendita, avente ad oggetto l'azienda di cui sopra, al prezzo di € 220.000,00, e si obbligava a mantenerla ferma sino al 30/03/2009;
che, in seguito alla stipula del preliminare, la NI aveva provveduto al pagamento del canone previsto per il primo anno, pari ad € 35.000,00, tramite due assegni bancari emessi il 20 marzo ed il 6 aprile del 2007;
che, con atto pubblico stipulato il 15/06/2007 e registrato il successivo 27 giugno 2007, essa
RD aveva ceduto la propria azienda, avente ad oggetto il ristorante “La Lanterna”, alla
NI S.r.l., la quale, in data 18/06/2007, aveva chiesto al Comune di Porto Azzurro il subentro nella concessione demaniale marittima n. 01/2003 e nella licenza di subingresso n. 03/2003, che era stata autorizzata dal Comune in data 2/10/2007;
che ai sensi dell'art. 3, penultimo comma,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. MA Cecchi Consigliere dott. TO Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1641/2021 promossa da:
MB RI (C.F. [...]) con il patrocinio dell'Avv. MANFRINO ROBERTO
APPELLANTE/I nei confronti di
NI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF 01567840499) con il patrocinio dell'Avv. POLI CARLO
(CF [...])
NI IO (CF [...]) – deceduto in corso di causa
NI GA (CF [...]), quale erede di NI IO, con il patrocinio dell'Avv. MASSAI ALESSANDRO (CF [...])
APPELLATO/I avverso
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di
Portoferraio – e pubblicata il 9/8/2021
CONCLUSIONI
In data 10-24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia codesta Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze, reiectis contrariis, Riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 111/2021 resa dal Tribunale di Livorno, Sezione
pagina 1 di 14 distaccata di Portoferraio, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Simona Capurso nella causa R.G. 43/2018, emessa in data 03/08/2021 e pubblicata in data 01/09/2021 e per l'effetto, IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi i seguenti capi di prova per interpello e testi, premesso “vero che”, senza inversione dell'onere della prova, con i testi sotto indicati in materia diretta e contraria: 5) Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del contratto preliminare del marzo 2007 e dall'articolo 2, comma 2, del negozio definitivo del 15/06/07, la NI Srl effettuava dei lavori all'interno del locale senza aver ricevuto dalla convenuta la preventiva autorizzazione e pur avendo visionato ed accettato i mobili, le attrezzature, gli arredi, le strutture e tutti i beni mobili esistenti nell'azienda acquistata. 6) Il sig. NI provvedeva a smontare il forno e la cucina ed arrecava dei danni alla sala destinata alla clientela (si vedano le fotografie eseguite prima e dopo la vendita e prodotte sub doc. n. 9 e 10 fasc. I grado). 7) Il sig. NI provvedeva a trasformare il locale “La Lanterna” da ristorante a birreria, denominata “Pub Las Vegas” (cfr. la fattura n. 17 del 30/04/09 emessa dal Sig. MA LE e prodotta sub doc. n. 12 fasc. I grado). 8) In data 13/11/08 il Comune di Porto Azzurro autorizzava la Soc. NI S.r.l. Unipersonale ad occupare una zona demaniale marittima situata in Via Vitaliani n. 5 (sino al 13/11/14) allo scopo di mantenere uno chalet in muratura ordinario adibito a Pub Sala-giochi denominato “Las Vegas” (cfr. la concessione n. 5/2008 prodotta sub doc. n. 13 fasc. I grado). Si indicano a testi su tutti i capi di prova, in materia diretta e contraria: 1) RE AZ, residente in [...];
2) LI LA, residente in [...]. NEL MERITO: Accertare e dichiarare che, in virtù del penultimo comma dell'articolo 3 del contratto di cessione di azienda del 15/06/07, la NI S.r.l. avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda ceduta dalla sig.ra RD con il pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito, pari a € 290.000,00. Accertare e dichiarare che le parti avevano pattuito che i termini del 31/05/08 e del 31/03/09 sarebbero stati considerati essenziali in favore della parte venditrice - ai sensi dell'art. 1457 c.c. - e che il mancato pagamento alle scadenze pattuite avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto e l'obbligo dell'immediata riconsegna dell'azienda alla parte alienante. Accertare e dichiarare che la NI S.r.l. non ha adempiuto correttamente alla propria prestazione e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto del 15/06/07 ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 15/06/07 per esclusivo fatto e colpa e per inadempimento della società NI S.r.l., nonché per mancato avveramento della condizione sospensiva ivi prevista e, in ogni caso, con conseguente restituzione alla sig.ra RD dell'azienda avente ad oggetto il ristorante “La Lanterna”, sito nel Comune di Porto Azzurro (LI), Via Vitaliani n.
5. Autorizzare la sig.ra RD a trattenere gli importi ad oggi ricevuti dalla NI S.r.l. e dal sig. NI a titolo di equo compenso per l'uso del ristorante e di risarcimento del danno patito per le ragioni evidenziate in atti. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra AI NI, sia in proprio e sia in qualità di erede del sig. IO NI, nel presente giudizio e per l'effetto, rigettare le eccezioni e le domande proposte dalla sig.ra AI NI con condanna della medesima alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante. - In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata NI s.r.l.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, così decidere: - In via preliminare: sospendere il presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 55, commi 3 e 4 del Codice Antimafia, in attesa dell'esito del procedimento penale di prevenzione pendente dinanzi al Tribunale di pagina 2 di 14 Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione;
- In subordine e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga disposta la sospensione del presente giudizio civile, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra RD, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e confermare integralmente l'ordinanza impugnata. In ogni caso: si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove, e quindi inammissibili in quanto tardive, eventualmente introdotte dalle controparti. - In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario del 15%”
Per parte appellata NI AI: “In via preliminare, accogliere le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva cosi come ampiamente articolate in epigrafe e per l'effetto confermare l'ordinanza ex art 702 ter cpc n. 111/2021 resa dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Simona Capurso nella causa R.G. 43/2018 emessa in data 03/08/2021 e pubblicata in data 01/09/2021. Nel merito, 1) rigettare integralmente l'appello proposto, per tutti i motivi ex ante rappresentati e per l'effetto confermare integralmente nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza ex art 702 ter cpc n. 111/2021 resa dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Simona Capurso nella causa R.G. 43/2018 emessa in data 03/08/2021 e pubblicata in data 01/09/2021. 2) Condannare la Sig.ra RD MA ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio delle quali la presente difesa si dichiara antistataria e chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, MB RI conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, NI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e IO NI, proponendo gravame avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione
Distaccata di Portoferraio – e pubblicata il 3/08/2021, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla RD, l'aveva respinta, nulla statuendo sulle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., RD MA aveva adito, nei confronti di NI
s.r.l., il Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di Portoferraio – esponendo: che, in data 02/12/03, il Comune di Porto Azzurro aveva rilasciato a lei, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, la licenza di subingresso n. 03/2003 nella concessione demaniale marittima n. 01/2003 originariamente rilasciata a favore della HI TO & C. s.a.s., con scadenza prevista per il 31/12/07, allo scopo di mantenere uno chalet in muratura adibito a bar ristorante, denominato “La Lanterna”, avente una terrazza prospiciente il mare sulla spiaggia detta “La Rossa”;
che, nel mese di marzo 2007, ella aveva stipulato con la NI srl un contratto preliminare di
pagina 3 di 14
affitto di azienda avente ad oggetto il predetto ristorante, che comprendeva i beni mobili, le attrezzature, gli arredi, le strutture e tutti i beni mobili esistenti, come indicati nell'inventario redatto separatamente dalle parti, nonché l'avviamento commerciale;
che la durata dell'affitto di azienda era stata stabilita in due anni, a partire dall'1/04/2007 e fino al
31/3/2009 con canone pattuito per il primo in € 35.000,00, da versare quanto all'importo di €
20.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, alla conclusione del suddetto contratto preliminare e quanto alla somma residua di € 15.000,00 entro e non oltre il 06/04/2007;
il canone relativo al secondo anno veniva pattuito in € 35.000,00 da versare in un'unica soluzione entro e non oltre il
30/3/2008;
che, inoltre, con il medesimo preliminare la ricorrente formulava alla NI una proposta irrevocabile di vendita, avente ad oggetto l'azienda di cui sopra, al prezzo di € 220.000,00, e si obbligava a mantenerla ferma sino al 30/03/2009;
che, in seguito alla stipula del preliminare, la NI aveva provveduto al pagamento del canone previsto per il primo anno, pari ad € 35.000,00, tramite due assegni bancari emessi il 20 marzo ed il 6 aprile del 2007;
che, con atto pubblico stipulato il 15/06/2007 e registrato il successivo 27 giugno 2007, essa
RD aveva ceduto la propria azienda, avente ad oggetto il ristorante “La Lanterna”, alla
NI S.r.l., la quale, in data 18/06/2007, aveva chiesto al Comune di Porto Azzurro il subentro nella concessione demaniale marittima n. 01/2003 e nella licenza di subingresso n. 03/2003, che era stata autorizzata dal Comune in data 2/10/2007;
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