Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4473
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Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 17-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1931-24 RGAC, vertente
TRA
RN RI, in persona del legale rappresentante pt (avv. Paolo
Gentili)
parte appellante
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pt (avv. Massimiliano Morelli)
parte appellata
1
dando lettura del seguente
dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna la parte appellata al rimborso in favore di RN RI delle spese del primo grado, liquidate in euro 1.600, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato;
condanna la parte appellata al rimborso in favore di RN RI delle spese del presente grado, liquidate in euro 300, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2
OGGETTO: ricorso in appello depositato il 12-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 22-1-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in Cancelleria il 03.10.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando: che con decreto di omologa del 06.12.2021
l'intestato Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione in suo favore dell'assegno d'invalidità ex art. 1 L. 222/84 a decorrere dal
18.11.2019;
che in data 04.11.2023 era stato notificato detto decreto
e in data 27.12.2021 era stato trasmesso all'INPS il modello AP15;
che l'INPS aveva dato regolarmente seguito al procedimento in sede amministrativa e con provvedimento del 09/11/2022 aveva comunicato la liquidazione dell'assegno di invalidità, categoria IO numero
18290299 con decorrenza 10/12/2019, con il pagamento dei ratei mensili e, non appena concluse ulteriori formalità, degli arretrati quantificati in una somma lorda pari ad euro 36.003,83 (come da documentazione allegata al ricorso);
che nello stesso provvedimento
l'INPS aveva chiesto al beneficiario l'invio del Modello TE09, regolarmente trasmesso in data 21/12/2022 in modalità telematica e protocollato con N. INPS.7010.2021/12/2022.0527371;
che, tuttavia, gli erano state erogate solamente le rate mensili a partire da dicembre 2022, e non anche le somme arretrate, pari ad euro 36.003,83 lordi;
di avere inoltrato, per le anzidette motivazioni, in data
24/05/2023, formale PEC di diffida, regolarmente ricevuta da INPS;
che tuttavia, trascorso il termine di 120 gg. previsto dall'art. 4 del DPR 698/94, l'INPS era restata inadempiente.
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Tutto ciò premesso concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare, nei confronti dell'Ente convenuto sotto il profilo soggettivo di natura amministrativa, il diritto del ricorrente al riconoscimento dei ratei arretrati,