Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2024, n. 193
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 508/2021 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
con gli avv.ti Lorenzo Picotti e Gabriella De Strobel appellante contro
Controparte_1
[...] con l'avv. Adalberto Perulli
appellato
CP_2
con gli avv.ti Alessandro Funari e Marco Fallaci appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 175/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 18.5.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26 marzo 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Gli odierni appellanti avevano chiesto al Tribunale di Pisa di accertare che la retribuzione da loro percepita non era sufficiente a soddisfare le esigenze vitali e comunque era inadeguata rispetto alla qualità
1
e quantità di lavoro prestata, con necessità di adeguamento ai sensi dell'art 36 Cost, anche in relazione all'art 3 Cost e al principio di non discriminazione di cui all'art 45 TFUE, con diritto alla corresponsione del trattamento economico del professore associato a tempo definito, o del ricercatore confermato a tempo pieno, o del ricercatore confermato a tempo definito, con riproporzionamento del parametro sulla base della quantità di ore svolte superiore alle 500 ore e con ogni voce di progressione retributiva inerente
l'anzianità di servizio (scatti d'anzianità, classi stipendiali, indennità integrativa speciale, 13°, indennità per ferie non dovute) a far data dalla prima assunzione, oltre regolarizzazione previdenziale.
A presupposto delle loro richieste, allegavano in fatto la loro posizione professionale.
Il ricorrente assumeva di essere stato assunto quale lettore ex art 28 DPR n. 382/1980, con i Pt_1
seguenti contratti nei vari anni accademici: contratto di prestazione professionale a termine (1987/88;
1988/89);
con contratto di lavoro subordinato a termine (dall' 1989/90 al 1995/96);
con assunzione successiva a tempo indeterminato quale CEL, con 352 ore, poi divenute 460. Infine, con sentenza del
Tribunale di Pisa, nel 1997, veniva riconosciuto un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.3.1988.
La ricorrente allegava di essere stata assunta a tempo indeterminato come CEL dal 10.2.1998. Pt_2
La ricorrente ssumeva di essere stata assunta a tempo indeterminato come CEL dal 10.11.1999. Pt_3
I ricorrenti deducevano quindi che, sotto il profilo qualitativo, avevano coperto tutto l'insegnamento della singola lingua, facendo attività didattica frontale, attività di laboratorio, preparazione dei materiali didattici, esami, partecipazione alle Commissioni di esami per l'ammissione degli allievi e la selezione dei dottorandi e del personale tecnico amministrativo, ricevimento degli studenti;
mentre, sotto il profilo quantitativo, le ore erano aumentate negli anni da 460 sino a 720, oltre quelle aggiunte nei singoli anni accademici.
Il Tribunale di Pisa aveva respinto il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali nei CP_ confronti della Scuola superiore, mentre venivano compensate le spese processuali nei confronti di
Il primo giudice aveva differenziato la posizione del ricorrente da quella delle altre due Pt_1 lavoratrici, in ragione della loro carriera, affermando che quest'ultime avevano diritto al trattamento come
CEL, essendo state assunte da sempre con tale qualifica e anche in relazione alle previsioni di cui alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n 6341/2019), secondo cui andava riservato loro il trattamento della contrattazione collettiva di comparto e non quello di cui al DL n. 2/2004 conv. nella L. n 63/2004, riservato agli ex lettori.
In ogni caso, nessuno dei ricorrenti aveva comunque dedotto alcunchè sotto il profilo della inadeguatezza
Parte della retribuzione né poteva ritenersi che la retribuzione di potesse rimanere agganciata alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori a tempo definito.
2
Non era poi invocabile il principio di parità di trattamento di cui all'art 45 D.lvo n. 165/2001, applicabile nell'impiego pubblico privatizzato nel quale non rientrerebbero i docenti universitari: pertanto, non essendo invocabile detto principio era superfluo andare ad accertare se la loro attività fosse equiparabile o meno a quella di un docente o di un ricercatore.
Anche a volere ritenere la loro attività didattica quale insegnamento universitario, questo era prerogativa dei soli docenti universitari, essendo diverso il sistema di reclutamento dei docenti (per concorso) nonché
l'oggetto dell'attività del docente, quale attività obbligatoriamente di ricerca.
Per contro la figura del collaboratore linguistico era caratterizzata da una sua specificità come affermato
Corte Cost n. 94/2002.
La sentenza viene impugnata dagli odierni appellanti che insistono nelle conclusioni di cui al primo grado di giudizio, chiedendo di:
“1. accertarsi e dichiararsi che la retribuzione contrattualmente pattuita e di fatto percepita dai ricorrenti è insufficiente a soddisfarne le esigenze vitali, personali e familiari e comunque inadeguata e non proporzionata rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto;
per l'effetto accertarsi e dichiararsi in capo alla , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, l'obbligo di immediato adeguamento della retribuzione dei ricorrenti ex art. 36 Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost. e al principio di non discriminazione di cui all'art. 45 TFUE, in misura pari al trattamento economico del professore associato a tempo definito o, in subordine, a quello di ricercatore confermato a tempo pieno, oppure in via di ulteriore subordine a quello di ricercatore confermato a tempo definito, con riproporzionamento del parametro sulla base della quantità di ore di attività didattica svolte in quantità superiore a 500 ore annue, come sopra dedotto, e con ogni voce di progressione retributiva inerente l'anzianità di servizio (scatti d'anzianità, classi stipendiali, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute) calcolate dalla data di prima assunzione di ciascuno;
2. per l'effetto di condannare la Scuola Superiore ……a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme a titolo di differenze retributive…quale professore associato a tempo definito, ricercatore confermato a tempo pieno, Ricercatore confermato a tempo definito……rispettivamente per (€ 382.554,57;
€ Pt_1
589.920,04;
€ 330.067,91);
per (€ 181.124,10;
€ 288.134,17;
€ 212.470,96);
per (€ Pt_2 Pt_3
151.153,19;
€ 232.229,34;
€ 153.023,70);
oltre alle differenze retributive maturate successivamente alla data dei conteggi (30.6.2018) e fino al momento in cui verrà adeguato lo stipendio o, in subordine, fino al momento del deposito del presente ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3
3. accertarsi e dichiararsi che la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a costituire se necessario ed in ogni
[...] caso a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale dei ricorrenti nei confronti dell CP_2
dalla data di prima assunzione sino ad oggi;
condannarsi conseguentemente parte resistente a corrispondere l'integrazione dei contributi dovuti, senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, essendo la mancata regolare corresponsione colposamente imputabile alla resistete datrice di lavoro, in relazione all'effettivo e complessivo trattamento retributivo che verrà loro attribuito;
nell'ipotesi in cui la ricostruzione della posizione previdenziale e contributiva non fosse possibile, a causa di eventuali prescrizioni già maturate, la datrice di lavoro sarà tenuta al risarcimento del relativo danno ex art. 2116
c.c., per cui si chiede fin d'ora l'accertamento e la condanna;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese accessorie, spese generali nella misura del 15%,, I.V.A., C.P.A. come per legge;
In estrema sintesi, gli appellanti affermano:
1) il Tribunale aveva violato l'art 420 cpc per non avere dato ingresso alle prove orali, al fine di potere accertare che l'attività degli appellanti era uguale a quella di professori associati e ricercatori;
2) il Tribunale non aveva accertato la violazione dell'art 45 TFUE e dell'art 3 Cost. violazione sussistente per non avere riconosciuto in sentenza il trattamento economico di chi svolge le stesse mansioni degli appellanti: in merito, non veniva richiesta l'equiparazione dal punto di vista dello status, bensì soltanto quella di trattamento economico;
3) inoltre, agli odierni appellanti non era stata riconosciuta la progressione di anzianità e carriera;
tale circostanza era sintomatica non solo della inadeguatezza della retribuzione nonché di atteggiamento improntato a discriminatorietà;
4) la sentenza era illogica nella parte in cui escludeva il trattamento economico del DL n. 2/2004 anche a chi era ex lettore, come nella specie alla posizione dell'appellante ;
Pt_1
5) aveva errato la sentenza laddove aveva riconosciuto come non contestato il trattamento economico di cui alla disciplina collettiva;
6) in denegata ipotesi, la condanna alla refusione delle spese era da contestarsi, sussistendo gravi ragioni per compensare.
Si è costituita l'appellata che ha concluso: “Nel merito: In via principale: rigettarsi, per le ragioni esposte in narrativa, i motivi di appello avversario in quanto del tutto infondati in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermarsi in toto la sentenza n. 459/2020 resa dal Tribunale di Pisa sez. Lavoro all'esito del giudizio recante numero di R.G. 1368/2018;
in via subordinata: …………….si chiede che alcuna provvidenza venga attribuita a titolo di differenze retributive, avendo percepito gli appellanti un
4 trattamento economico adeguato e conforme rispetto all'impegno orario assunto, nel rispetto
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 508/2021 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
con gli avv.ti Lorenzo Picotti e Gabriella De Strobel appellante contro
Controparte_1
[...] con l'avv. Adalberto Perulli
appellato
CP_2
con gli avv.ti Alessandro Funari e Marco Fallaci appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 175/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 18.5.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26 marzo 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Gli odierni appellanti avevano chiesto al Tribunale di Pisa di accertare che la retribuzione da loro percepita non era sufficiente a soddisfare le esigenze vitali e comunque era inadeguata rispetto alla qualità
1
e quantità di lavoro prestata, con necessità di adeguamento ai sensi dell'art 36 Cost, anche in relazione all'art 3 Cost e al principio di non discriminazione di cui all'art 45 TFUE, con diritto alla corresponsione del trattamento economico del professore associato a tempo definito, o del ricercatore confermato a tempo pieno, o del ricercatore confermato a tempo definito, con riproporzionamento del parametro sulla base della quantità di ore svolte superiore alle 500 ore e con ogni voce di progressione retributiva inerente
l'anzianità di servizio (scatti d'anzianità, classi stipendiali, indennità integrativa speciale, 13°, indennità per ferie non dovute) a far data dalla prima assunzione, oltre regolarizzazione previdenziale.
A presupposto delle loro richieste, allegavano in fatto la loro posizione professionale.
Il ricorrente assumeva di essere stato assunto quale lettore ex art 28 DPR n. 382/1980, con i Pt_1
seguenti contratti nei vari anni accademici: contratto di prestazione professionale a termine (1987/88;
1988/89);
con contratto di lavoro subordinato a termine (dall' 1989/90 al 1995/96);
con assunzione successiva a tempo indeterminato quale CEL, con 352 ore, poi divenute 460. Infine, con sentenza del
Tribunale di Pisa, nel 1997, veniva riconosciuto un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.3.1988.
La ricorrente allegava di essere stata assunta a tempo indeterminato come CEL dal 10.2.1998. Pt_2
La ricorrente ssumeva di essere stata assunta a tempo indeterminato come CEL dal 10.11.1999. Pt_3
I ricorrenti deducevano quindi che, sotto il profilo qualitativo, avevano coperto tutto l'insegnamento della singola lingua, facendo attività didattica frontale, attività di laboratorio, preparazione dei materiali didattici, esami, partecipazione alle Commissioni di esami per l'ammissione degli allievi e la selezione dei dottorandi e del personale tecnico amministrativo, ricevimento degli studenti;
mentre, sotto il profilo quantitativo, le ore erano aumentate negli anni da 460 sino a 720, oltre quelle aggiunte nei singoli anni accademici.
Il Tribunale di Pisa aveva respinto il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali nei CP_ confronti della Scuola superiore, mentre venivano compensate le spese processuali nei confronti di
Il primo giudice aveva differenziato la posizione del ricorrente da quella delle altre due Pt_1 lavoratrici, in ragione della loro carriera, affermando che quest'ultime avevano diritto al trattamento come
CEL, essendo state assunte da sempre con tale qualifica e anche in relazione alle previsioni di cui alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n 6341/2019), secondo cui andava riservato loro il trattamento della contrattazione collettiva di comparto e non quello di cui al DL n. 2/2004 conv. nella L. n 63/2004, riservato agli ex lettori.
In ogni caso, nessuno dei ricorrenti aveva comunque dedotto alcunchè sotto il profilo della inadeguatezza
Parte della retribuzione né poteva ritenersi che la retribuzione di potesse rimanere agganciata alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori a tempo definito.
2
Non era poi invocabile il principio di parità di trattamento di cui all'art 45 D.lvo n. 165/2001, applicabile nell'impiego pubblico privatizzato nel quale non rientrerebbero i docenti universitari: pertanto, non essendo invocabile detto principio era superfluo andare ad accertare se la loro attività fosse equiparabile o meno a quella di un docente o di un ricercatore.
Anche a volere ritenere la loro attività didattica quale insegnamento universitario, questo era prerogativa dei soli docenti universitari, essendo diverso il sistema di reclutamento dei docenti (per concorso) nonché
l'oggetto dell'attività del docente, quale attività obbligatoriamente di ricerca.
Per contro la figura del collaboratore linguistico era caratterizzata da una sua specificità come affermato
Corte Cost n. 94/2002.
La sentenza viene impugnata dagli odierni appellanti che insistono nelle conclusioni di cui al primo grado di giudizio, chiedendo di:
“1. accertarsi e dichiararsi che la retribuzione contrattualmente pattuita e di fatto percepita dai ricorrenti è insufficiente a soddisfarne le esigenze vitali, personali e familiari e comunque inadeguata e non proporzionata rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto;
per l'effetto accertarsi e dichiararsi in capo alla , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, l'obbligo di immediato adeguamento della retribuzione dei ricorrenti ex art. 36 Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost. e al principio di non discriminazione di cui all'art. 45 TFUE, in misura pari al trattamento economico del professore associato a tempo definito o, in subordine, a quello di ricercatore confermato a tempo pieno, oppure in via di ulteriore subordine a quello di ricercatore confermato a tempo definito, con riproporzionamento del parametro sulla base della quantità di ore di attività didattica svolte in quantità superiore a 500 ore annue, come sopra dedotto, e con ogni voce di progressione retributiva inerente l'anzianità di servizio (scatti d'anzianità, classi stipendiali, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute) calcolate dalla data di prima assunzione di ciascuno;
2. per l'effetto di condannare la Scuola Superiore ……a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme a titolo di differenze retributive…quale professore associato a tempo definito, ricercatore confermato a tempo pieno, Ricercatore confermato a tempo definito……rispettivamente per (€ 382.554,57;
€ Pt_1
589.920,04;
€ 330.067,91);
per (€ 181.124,10;
€ 288.134,17;
€ 212.470,96);
per (€ Pt_2 Pt_3
151.153,19;
€ 232.229,34;
€ 153.023,70);
oltre alle differenze retributive maturate successivamente alla data dei conteggi (30.6.2018) e fino al momento in cui verrà adeguato lo stipendio o, in subordine, fino al momento del deposito del presente ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3
3. accertarsi e dichiararsi che la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a costituire se necessario ed in ogni
[...] caso a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale dei ricorrenti nei confronti dell CP_2
dalla data di prima assunzione sino ad oggi;
condannarsi conseguentemente parte resistente a corrispondere l'integrazione dei contributi dovuti, senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, essendo la mancata regolare corresponsione colposamente imputabile alla resistete datrice di lavoro, in relazione all'effettivo e complessivo trattamento retributivo che verrà loro attribuito;
nell'ipotesi in cui la ricostruzione della posizione previdenziale e contributiva non fosse possibile, a causa di eventuali prescrizioni già maturate, la datrice di lavoro sarà tenuta al risarcimento del relativo danno ex art. 2116
c.c., per cui si chiede fin d'ora l'accertamento e la condanna;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese accessorie, spese generali nella misura del 15%,, I.V.A., C.P.A. come per legge;
In estrema sintesi, gli appellanti affermano:
1) il Tribunale aveva violato l'art 420 cpc per non avere dato ingresso alle prove orali, al fine di potere accertare che l'attività degli appellanti era uguale a quella di professori associati e ricercatori;
2) il Tribunale non aveva accertato la violazione dell'art 45 TFUE e dell'art 3 Cost. violazione sussistente per non avere riconosciuto in sentenza il trattamento economico di chi svolge le stesse mansioni degli appellanti: in merito, non veniva richiesta l'equiparazione dal punto di vista dello status, bensì soltanto quella di trattamento economico;
3) inoltre, agli odierni appellanti non era stata riconosciuta la progressione di anzianità e carriera;
tale circostanza era sintomatica non solo della inadeguatezza della retribuzione nonché di atteggiamento improntato a discriminatorietà;
4) la sentenza era illogica nella parte in cui escludeva il trattamento economico del DL n. 2/2004 anche a chi era ex lettore, come nella specie alla posizione dell'appellante ;
Pt_1
5) aveva errato la sentenza laddove aveva riconosciuto come non contestato il trattamento economico di cui alla disciplina collettiva;
6) in denegata ipotesi, la condanna alla refusione delle spese era da contestarsi, sussistendo gravi ragioni per compensare.
Si è costituita l'appellata che ha concluso: “Nel merito: In via principale: rigettarsi, per le ragioni esposte in narrativa, i motivi di appello avversario in quanto del tutto infondati in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermarsi in toto la sentenza n. 459/2020 resa dal Tribunale di Pisa sez. Lavoro all'esito del giudizio recante numero di R.G. 1368/2018;
in via subordinata: …………….si chiede che alcuna provvidenza venga attribuita a titolo di differenze retributive, avendo percepito gli appellanti un
4 trattamento economico adeguato e conforme rispetto all'impegno orario assunto, nel rispetto
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