Corte d'Appello Messina, sentenza 03/12/2024, n. 877
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Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 5 novembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro n. 603/2022 vertente tra:
titolare della ditta individuale Metal System, corrente in Parte_1
Gioiosa Marea, rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Riolo del Foro di Patti e dall'avv. Antonio Fabrizi del Foro di Roma appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Marchese appellata
OGGETTO: compensi progetto obiettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 giugno 2020 , premesso di essere stato Controparte_1
assunto da titolare della ditta Metal system con contratto di lavoro a Parte_1
tempo determinato dal 10.3.2016 al 22.9.2016, con inquadramento al livello 5 del
CCNL metalmeccanica-artigiani e di avere osservato un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19,30 con un'ora di pausa per il pranzo, lamentava di non avere percepito la retribuzione dovuta per la quantità e qualità dell'attività lavorativa effettivamente prestata. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento degli emolumenti analiticamente indicati nel conteggio riportato in ricorso, quantificati nella complessiva somma di euro 5.296,86.
Costituitosi in giudizio deduceva che il ricorrente aveva lavorato alle Parte_1
sue dipendenze per il periodo contrattualmente convenuto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30 ed eccezionalmente il sabato dalle 8 alle 13. Aggiungeva altresì che il ricorrente si era assentato per malattia 4 giorni nel mese di maggio 11 nel mese di giugno tutti i giorni del mese di luglio ed agosto e 14 giorni nel mese di settembre.
Istruita la causa a mezzo di prova per testi, con sentenza n. 351/2022 del 9 marzo 2022, il tribunale di Patti condannava il resistente a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro 5.101,33 a titolo di compenso per lavoro straordinario ed a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute per ammesso al gratuito patrocinio. Controparte_1
Osservava il decidente che il teste di parte ricorrente, Testimone_1 all'epoca dei fatti aveva reso una deposizione sostanzialmente coincidente con
l'articolazione dell'orario indicata dal ricorrente mentre la prova offerta dal resistente non presentava caratteristiche tali da elidere la valenza dimostrativa di detta testimonianza. Infatti, moglie di e Persona_1 Parte_1 Parte_2
collaboratrice esterna della ditta, pur avendo riferito che l'orario osservato
[...]
dal ricorrente era quello indicato nella memoria di costituzione non avevano chiarito i presupposti della loro precisa conoscenza di tali circostanze, essendosi limitate e riferire di essere collaboratrici della ditta resistente e di trovarsi spesso nei locali aziendali.
Tuttavia, proseguiva il primo giudice, la prova dello svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario secondo l'orario indicato in ricorso non poteva ritenersi estesa a tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro atteso che, come risultante dai certificati medici allegati e come confermato dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale, questi era stato assente dal lavoro nelle giornate indicate nella memoria di costituzione. La determinazione delle somme a titolo di differenze retributive poteva, pertanto, essere riconosciuta sulla base dei calcoli effettuati dal c.t.u. nell'ammontare di euro