Corte d'Appello Messina, sentenza 26/07/2024, n. 705

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 26/07/2024, n. 705
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 705
Data del deposito : 26 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260/2018 R.G., vertente tra
U.P.E.A. “Unione Produttori Esportatori di Agrumi” Soc. Coop. a.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME) c.f. 00517710836 in persona del legale rappresentnante pro tempore Sig. PE Micale, ora Curatela del
FALLIMENTO CONSORZIO EA Unione Produttori Esportatori
Agrumi n. 17/2019 R.F. del Tribunale di Patti Curatore Avv. Fabrizio
Donato
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
e
ND ER CE nato il [...] a [...] c.f.
[...]elettivamente domiciliati a Messina nella Via T.
Cannizzaro n. 134 presso lo studio LL Avv. Antonio Strangi rappresentati
e difesi dagli Avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo Pec avv.carmeloocchiuto@pec.giuffre.it e mikebonomo@pec.giuffrè.it per procura a margine LLatto d'appello
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
e
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit CI S.p.A.) Agente per la riscossione della provincia di Messina c.f. 04739330829 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ora AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE elettivamente domiciliata in Venetico (ME) nella Via
Principe Michele n. 65 presso lo studio LLAvv. Tiziana Alesci con
1
indirizzo di posta elettronica certificata t.alesci@pec.giuffrè.it che la rappresenta e difende per procura del 26.06.2018, spillata all'atto di appello
APPELLATA
e
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI in persona del Ministro pro tempore c.f. 97099470581 elettivamente per legge domiciliato in Messina nella via dei Mille is. 221 presso l'Avvocatura dello Stato LLUfficio Distrettuale di Messina pec messina@mailcert.avvocaturastato.it
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 34/2018 (n. 100717/2010 R.G.) del
Tribunale di Patti (ME) depositata il 23.01.2018, avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento n. 295 2010 00267253 89

CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.12.2023 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
I procuratori della parte appellante riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello hanno così concluso:
“In via preliminare, sussistendo i presupposti di legge concedere la chiesta inibitoria privando di efficacia esecutiva la sentenza 34/2018 RS, oggi impugnata.

2. In accoglimento del presente atto di appello, ritenutolo ammissibile, dichiarare nulla o, comunque, invalida la sentenza n. 34/2018, accogliendo l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta.



3. Di conseguenza, dire e dichiarare la prescrizione LLasserito credito portato dalla cartella di pagamento n. 295 2010 00267253 89 opposta.

4. Nel merito, dire e dichiarare che la cartella esattoriale n. 295 2010 00267253 89, è illegittima, perché alcun illecito amministrativo è stato compiuto dall'EA Soc. Coop. a r.l., nonché dal sig. ON

ER CE, per i motivi spiegati in narrativa e, pertanto, annullarla.

5. In subordine, in accoglimento LLopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., riformare la sentenza del Tribunale di Patti n. 234/2018 RS, ritenendo ammissibile la detta opposizione, e conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n. 295 2010

00267253 89 per difetto di motivazione, per violazione LLart. 7 dello Statuto del contribuente, nonché per violazione degli artt. 1 e 6 D.M. 3 settembre 1999, n. 321. 6. In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del presente appello rideterminare adeguatamente le somme dovute dall'EA e dal sig. ON ER CE, annullando, se del caso, la parte relativa agli interessi di mora ed agli altri oneri di riscossione per come specificato in narrativa...”
Il procuratore della parte appellata SS CI S.p.A. riportandosi a quanto eccepito e dedotto nella comparsa di costituzione e risposta ha così concluso:
2 “ dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla EA soc. coop. a.r.l. avverso la sentenza N. 34/2018 del Tribunale Civile di Patti. Per l'effetto confermare la sentenza n. 34/18 del Tribunale di Patti depositata il 23/01/2018, con condanna di parte appellante alle spese del giudizio”.

L'Avvocatura Distrettale dello Stato di ha così concluso:
” La scrivente Avvocatura, visto l'atto di riassunzione, si riporta alla comparsa di costituzione depositata il 23 .11.2023 ed insiste sulla eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e nel rigetto LLappello siccome infondato . Vinte le spese.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 depositato il 6.10.2010 avanti al Tribunale di Patti Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello l'U.p.e.a. “Unione Produttori Esportatori Agrumi” e ON ER CE proponevano opposizione avverso la cartella esattoriale n. 295 2010 002667253 89 notificata all'EA e al Sig. ON con la quale veniva chiesto il pagamento in solido della somma di euro 247.300,28 per la sanzione amministrativa irrogata di € 147.684,10 oltre la maggiorazione per ritardato pagamento di euro 88.610,40.
Gli opponenti eccepivano preliminarmente: a) la prescrizione del credito in quanto l'iscrizione del ruolo n. 2010/3242 reso esecutivo il 4.5.2010 era avvenuta oltre i termini di legge poiché i fatti contestati si sarebbero verificati nei mesi di giugno e luglio 1998;
b) l'invalidità della cartella per l'incertezza della sanzione irrogata essendo omessa indicazione LLordinanza ingiunzione e della sua notifica;
c) la mancata redazione della cartella in conformità al combinato disposto dagli artt. 1 e 6 D.M. n.
321/1999 e la sua mancata sottoscrizione in quanto redatta in modo meccanizzato.
Nel merito gli opponenti eccepivano:
1) l'infondatezza della sanzione portata dalla cartella impugnata in quanto sarebbe scaturita da un'indagine della Guardia di Finanza del Comando
Regionale della Polizia Tributaria Calabria realizzata su dati non veritieri secondo le quali il ON quale rappresentante LLU.p.e.a. aveva indebitamente percepito aiuti comunitari come compensazione finanziaria per la trasformazione dei limoni per l'importo sanzionato di € 147.684,83 nella campagna agrumicola 1998/99.
La sanzione amministrativa, allegavano i ricorrenti, prendeva spunto dai fatti emersi in sede penale nei confronti del ON riportati nel fascicolo del procedimento penale n. 507/99 RGNR - imputato del reato previsto dall'art. 640 bis c.p. definito con sentenza di proscioglimento del Giudice
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delle indagini preliminari n. 865/04 del 16.12.2004 ai sensi LLart. 425 n. 3 c.p.p..
In conseguenza, risultato estraneo il ON ai capi di imputazione a lui contestati le somme portate nella cartella esattoriale opposta non erano dovute.
Allegavano altresì le parti opponenti che la Procura presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Calabria aveva disposto l'archiviazione del procedimento per danno erariale dovuto da indebita percezione di aiuti comunitari. 2) L'eccessiva quantificazione LLimporto indicato nella cartella esattoriale riguardo il pagamento degli oneri accessori pari ad € 88.610,00 rispetto a un debito di € 147.684,00 calcolati in modo generico e senza l'indicazione del metodo utilizzato per rendere intellegibile la quantificazione della cartella al contribuente. Le stesse doglianze erano rivolte ai compensi di riscossione.
Si costituiva in giudizio SS CI S.p.A. la quale contestava l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso chiedendone l'integrale rigetto. Riguardo l'eccepita inammissibilità la società rilevava che l'opposizione alla cartella andava proposta ai sensi LLart. 615 c.p.c. e non con il rito speciale della L. 689/81, riservato al solo caso di omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento e/o LLordinanza ingiunzione.
L'opposizione alla cartella esattoriale poteva proporsi allorquando fosse contestata la legittimità LLiscrizione a ruolo per la mancanza del titolo e/o per fatti estintivi sopravvenuti dopo la sua formazione.
Quanto alla fondatezza delle somme iscritte a ruolo, SS CI rilevava che, in quanto deputata esclusivamente alla riscossione del ruolo ricevuto esecutivo dal Ministero, era carente di legittimazione passiva e che l'attività di riscossione dalla stessa posta in essere era conforme e coerente a quanto disposto dall'art. 24 del D.P.R. 602/73 che prevede la consegna del ruolo già reso esecutivo al Concessionario nell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica.
Eccepiva che, ai sensi LLart. 12 D.P.R. 602/73 legittimato passivo a contraddire sulla domanda era il Ministero competente quale ente impositore che aveva formato il ruolo e lo aveva reso esecutivo e così consegnato al concessionario per la riscossione senza che lo stesso potesse ritenersi responsabile riguardo la sua formazione.
SS CI S.p.A. contestava per la stessa ragione l'asserita prescrizione del credito in quanto anche su tale domanda era il Ministero il legittimo contraddittore
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Quanto, all'eccepito difetto assoluto di motivazione della cartella ne contestava l'assunto in quanto la cartella esattoriale conteneva nel dettaglio i singoli importi dovuti, la natura dei crediti non riscossi e degli anni di riferimento, circostanze queste che dal tenore del ricorso introduttivo le parti opponenti, invece, davano contezza di ben conoscere.
Alla prima udienza parte ricorrente, rilevato che la notifica al Ministero delle Politiche Agricole non era avvenuta presso l'Avvocatura dello Stato distrettuale di Messina domiciliataria ex lege veniva autorizzata a rinotificare l'atto introduttivo al Ministero e rinviava per il prosieguo.
Il
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