Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2024, n. 1650
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio da remoto , ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 4 aprile 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2016/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] ( ), Parte_1 C.F._1 residente in [...];
nato il CP_1
21.02.1983 a Caserta ( , residente in [...]alla C.F._2
Via Senatore Pezzullo n.9;
nato il [...] a [...] Controparte_2
( , residente in [...];
C.F._3
nato il [...] a [...] ( , residente CP_3 C.F._4 in OL, alla via Arenella n. 32;
, nato il [...] a [...] Controparte_4 de Plata (Argentina) ( , residente in [...]
Casagnese n. 7;
nato il [...] a [...] Controparte_5
( ), residente in [...];
CodiceFiscale_6
nato il [...] a [...] ( , residente CP_6 C.F._7 in Casalnuovo di OL alla Via Benedetto Fontana n. 64;
nato CP_7 il 12.01.1960 a OL ( ), residente in [...]
Salvator Rosa n. 51;
nato il [...] a [...] Parte_2
( , residente in [...];
C.F._9 [...]
, nato il [...] a [...] ( ), residente in Parte_3 C.F._10
Pozzuoli alla Via Oriani n. 5;
tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Giovanni DELLA
CORTE ( del foro di Nola, presso lo stesso elett.te dom.to in C.F._11
Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59, con autorizzazione espressa a ricevere le comunicazioni di cancelleria anche a mezzo fax al numero 0818038389 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.
regolarmente comunicata al proprio Email_1
Ordine e risultante dal Re.Gin.de, il tutto giusta procura in calce all'atto di appello
appellanti E
p.iva , con sede in OL al Corso Controparte_8 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato Controparte_9
a OL il 20 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa C.F._12 dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. Luca Lepre C.F. C.F._13
con i medesimi elettivamente domiciliata in OL al Corso C.F._14
Garibaldi n. 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. (per le comunicazioni di rito, pec: tel. 081.772.22.99) Email_2
appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1256/2022 resa dal Tribunale di OL – in funzione di Giudice del Lavoro,– nel procedimento recante n. R.G. 11528/2021, pubblicata in data 08.03.2022, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.7.2021 presso il Tribunale di OL, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellanti esponevano di essere dipendenti dell' a far data dal 1 gennaio Controparte_8
2013 con gli inquadramenti indicati in ricorso e che, in virtù delle mansioni svolte, l' non aveva applicato loro le cd. Indennità CP_10 perequative/compensative riconosciute altresì negli accordi di secondo livello del 16/12/2011 e del 25/7/2012;
deducevano che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui avevano goduto delle ferie era stata inferiore al dovuto, in quanto l'azienda aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo elementi retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, quali l'indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale 15.12.2011, trasfuso Contr nell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012. Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli istanti chiedevano di accertare e
dichiarare il proprio diritto all'inserimento della predetta indennità ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti, dichiarando la nullità delle norme di contrattazione collettiva in contrasto con le norme imperative, asseritamente individuate nella normativa eurocomunitaria e interna di recepimento di essa, con la condanna della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, in base ai conteggi allegati. Si costituiva la OC convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Evidenziava che tutte le giornate di ferie maturate erano state regolarmente e correttamente retribuite secondo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di riferimento, operando una necessaria distinzione tra le giornate di ferie e le giornate di permesso spettanti ai lavoratori. Deduceva , altresì , che nulla era dovuto ai ricorrenti per le richieste di indennità perequativa e compensativa né tantomeno era applicabile al caso di specie la giurisprudenza eurocomunitaria e nazionale richiamata nel ricorso introduttivo. Contestato in ogni caso il computo così come determinato dai ricorrenti ed eccepita comunque la prescrizione quinquennale, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con ricorso depositato presso l'intestata Corte in data 3.8.2022 deducendo l'erroneità della decisione in merito per i seguenti motivi : 1.l'illegittimità dell'operazione di scomposizione dell'indennità perequativa/ compensativa non esistendo una indennità perequativa/compensativa ma una indennità perequativa ed una indennità compensativa, diverse per struttura e funzione ma entrambe legate alla mansione espletata in concreto ed allo status professionale del dipendente.
2. l'errata ed illogica interpretazione sistematica dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dell'accordo aziendale del 2012: violazione delle direttive eurocomunitarie;
l'errata, illogica e contraddittoria applicazione degli artt. 1362 e ss c.c. nel combinato disposto di cui all'art. 1363 c.c. dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dell'accordo aziendale del 2012 e del contratto di lavoro del ricorrente;
errata ed illogica interpretazione del riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, atteso che nella logica della disposizione contrattuale in esame, l'effettiva presenza non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la EFFETTIVA prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale – con pedissequa nullità della sentenza per errata motivazione e/o contraddittoria motivazione avendo la sentenza accertato il
nesso intrinseco e poi paradossalmente negato gli effetti richiesti dalla norma invocata con difetto di pronuncia. Errata ed illegittima esclusione dell'esistenza del “nesso intrinseco” delle indennità in parola con lo svolgimento delle mansioni, con pedissequa erroneità ed illegittimità della motivazione per violazione dell'art. 36, comma 3, della Cost., dell' art. 2109, comma 2, cod.civ;
dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 nel combinato disposto di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e con specifico riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia esaminate e contraddittoria ed illogica motivazione sulla dedotta ed allegata contrarietà della disciplina collettiva e di II livello alla normativa Ue e alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di retribuzione delle ferie annuali per omessa e/o errata pronuncia sulla nullità dell'art. 2 dell'Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell'art. 4 dell'accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato “nuova struttura della retribuzione normale”, dell'art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE erroneamente applicati dalla sentenza impugnata e pedissequa violazione di legge per errata interpretazione del contratto di lavoro e delle indennità rivendicate ed omessa pronuncia sulla prestazione in concreto esercitata dal ricorrente.
Richiamata giurisprudenza di merito a sé favorevole, precisava poi parte appellante di aderire parzialmente all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in prime cure e, pertanto, limitava la richiesta dei richiedenti esclusivamente alle annualità dal 2015 al 2020 per i sig. Parte_1
, CP_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
( i richiedenti, infatti, CP_7 Parte_2 Parte_3 avevano depositato ricorso gerarchico nel corso del 2019, interrompendo la prescrizione per il quinquennio antecedente ) Per i Sigg. e Controparte_2
invece, aderiva integralmente all'eccezione di prescrizione così CP_6 Contr come avanzata dalla difesa dell' nel paragrafo V, pagina 23, della memoria in Tribunale limitando la richiesta alle sole indennità decorrenti dall'anno 2016.
Concludeva , pertanto , chiedendo , in riforma dell'impugnata sentenza di :
1.accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto dei ricorrenti a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi,
2. dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012 (per il comparto ferro) oppure dell'Accordo del 19.02.2013 (per il comparto Gomma), denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3. condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dalla maturazione al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2020 ammontano ad:
-
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio da remoto , ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 4 aprile 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2016/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] ( ), Parte_1 C.F._1 residente in [...];
nato il CP_1
21.02.1983 a Caserta ( , residente in [...]alla C.F._2
Via Senatore Pezzullo n.9;
nato il [...] a [...] Controparte_2
( , residente in [...];
C.F._3
nato il [...] a [...] ( , residente CP_3 C.F._4 in OL, alla via Arenella n. 32;
, nato il [...] a [...] Controparte_4 de Plata (Argentina) ( , residente in [...]
Casagnese n. 7;
nato il [...] a [...] Controparte_5
( ), residente in [...];
CodiceFiscale_6
nato il [...] a [...] ( , residente CP_6 C.F._7 in Casalnuovo di OL alla Via Benedetto Fontana n. 64;
nato CP_7 il 12.01.1960 a OL ( ), residente in [...]
Salvator Rosa n. 51;
nato il [...] a [...] Parte_2
( , residente in [...];
C.F._9 [...]
, nato il [...] a [...] ( ), residente in Parte_3 C.F._10
Pozzuoli alla Via Oriani n. 5;
tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Giovanni DELLA
CORTE ( del foro di Nola, presso lo stesso elett.te dom.to in C.F._11
Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59, con autorizzazione espressa a ricevere le comunicazioni di cancelleria anche a mezzo fax al numero 0818038389 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.
regolarmente comunicata al proprio Email_1
Ordine e risultante dal Re.Gin.de, il tutto giusta procura in calce all'atto di appello
appellanti E
p.iva , con sede in OL al Corso Controparte_8 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato Controparte_9
a OL il 20 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa C.F._12 dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. Luca Lepre C.F. C.F._13
con i medesimi elettivamente domiciliata in OL al Corso C.F._14
Garibaldi n. 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. (per le comunicazioni di rito, pec: tel. 081.772.22.99) Email_2
appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1256/2022 resa dal Tribunale di OL – in funzione di Giudice del Lavoro,– nel procedimento recante n. R.G. 11528/2021, pubblicata in data 08.03.2022, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.7.2021 presso il Tribunale di OL, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellanti esponevano di essere dipendenti dell' a far data dal 1 gennaio Controparte_8
2013 con gli inquadramenti indicati in ricorso e che, in virtù delle mansioni svolte, l' non aveva applicato loro le cd. Indennità CP_10 perequative/compensative riconosciute altresì negli accordi di secondo livello del 16/12/2011 e del 25/7/2012;
deducevano che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui avevano goduto delle ferie era stata inferiore al dovuto, in quanto l'azienda aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo elementi retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, quali l'indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale 15.12.2011, trasfuso Contr nell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012. Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli istanti chiedevano di accertare e
dichiarare il proprio diritto all'inserimento della predetta indennità ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti, dichiarando la nullità delle norme di contrattazione collettiva in contrasto con le norme imperative, asseritamente individuate nella normativa eurocomunitaria e interna di recepimento di essa, con la condanna della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, in base ai conteggi allegati. Si costituiva la OC convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Evidenziava che tutte le giornate di ferie maturate erano state regolarmente e correttamente retribuite secondo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di riferimento, operando una necessaria distinzione tra le giornate di ferie e le giornate di permesso spettanti ai lavoratori. Deduceva , altresì , che nulla era dovuto ai ricorrenti per le richieste di indennità perequativa e compensativa né tantomeno era applicabile al caso di specie la giurisprudenza eurocomunitaria e nazionale richiamata nel ricorso introduttivo. Contestato in ogni caso il computo così come determinato dai ricorrenti ed eccepita comunque la prescrizione quinquennale, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con ricorso depositato presso l'intestata Corte in data 3.8.2022 deducendo l'erroneità della decisione in merito per i seguenti motivi : 1.l'illegittimità dell'operazione di scomposizione dell'indennità perequativa/ compensativa non esistendo una indennità perequativa/compensativa ma una indennità perequativa ed una indennità compensativa, diverse per struttura e funzione ma entrambe legate alla mansione espletata in concreto ed allo status professionale del dipendente.
2. l'errata ed illogica interpretazione sistematica dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dell'accordo aziendale del 2012: violazione delle direttive eurocomunitarie;
l'errata, illogica e contraddittoria applicazione degli artt. 1362 e ss c.c. nel combinato disposto di cui all'art. 1363 c.c. dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dell'accordo aziendale del 2012 e del contratto di lavoro del ricorrente;
errata ed illogica interpretazione del riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, atteso che nella logica della disposizione contrattuale in esame, l'effettiva presenza non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la EFFETTIVA prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale – con pedissequa nullità della sentenza per errata motivazione e/o contraddittoria motivazione avendo la sentenza accertato il
nesso intrinseco e poi paradossalmente negato gli effetti richiesti dalla norma invocata con difetto di pronuncia. Errata ed illegittima esclusione dell'esistenza del “nesso intrinseco” delle indennità in parola con lo svolgimento delle mansioni, con pedissequa erroneità ed illegittimità della motivazione per violazione dell'art. 36, comma 3, della Cost., dell' art. 2109, comma 2, cod.civ;
dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 nel combinato disposto di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e con specifico riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia esaminate e contraddittoria ed illogica motivazione sulla dedotta ed allegata contrarietà della disciplina collettiva e di II livello alla normativa Ue e alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di retribuzione delle ferie annuali per omessa e/o errata pronuncia sulla nullità dell'art. 2 dell'Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell'art. 4 dell'accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato “nuova struttura della retribuzione normale”, dell'art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE erroneamente applicati dalla sentenza impugnata e pedissequa violazione di legge per errata interpretazione del contratto di lavoro e delle indennità rivendicate ed omessa pronuncia sulla prestazione in concreto esercitata dal ricorrente.
Richiamata giurisprudenza di merito a sé favorevole, precisava poi parte appellante di aderire parzialmente all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in prime cure e, pertanto, limitava la richiesta dei richiedenti esclusivamente alle annualità dal 2015 al 2020 per i sig. Parte_1
, CP_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
( i richiedenti, infatti, CP_7 Parte_2 Parte_3 avevano depositato ricorso gerarchico nel corso del 2019, interrompendo la prescrizione per il quinquennio antecedente ) Per i Sigg. e Controparte_2
invece, aderiva integralmente all'eccezione di prescrizione così CP_6 Contr come avanzata dalla difesa dell' nel paragrafo V, pagina 23, della memoria in Tribunale limitando la richiesta alle sole indennità decorrenti dall'anno 2016.
Concludeva , pertanto , chiedendo , in riforma dell'impugnata sentenza di :
1.accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto dei ricorrenti a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi,
2. dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012 (per il comparto ferro) oppure dell'Accordo del 19.02.2013 (per il comparto Gomma), denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3. condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dalla maturazione al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2020 ammontano ad:
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