Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2024, n. 350

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2024, n. 350
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 350
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

484/2016 R.G.A.C.
C O R T E D ' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;

2) dott.ssa Marialuisa Crucitti consigliere;

3) dott.ssa Federica Rende consigliere relatore;

Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 484/2016 R.G.A.C. vertente
tra
COMUNE DI BOVA MARINA, P. IVA 00277760807, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Callipo, con studio in Gioia
Tauro Via Lomoro n. 144, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccio, in Reggio Calabria, Via Palamolla, n. 31, PEC: gaetano.callipo@pec.it ;

APPELLANTE
contro
Per il FALLIMENTO MARECO COSTRUZIONI S.r.l., in persona del Curatore avv. Gaetano
Urzì, con sede legale in Reggio Calabria, Via Provinciale Gallina Trav. ER SNC, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Condello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Marsala 10/C, PEC: antonio.condello@avvocatirc.legalmail.it ;

APPELLATO
nonché
Per il COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2008, in persona del Presidente della Regione Calabria (C.F.: 92006980806), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, PEC: ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it;
APPELLATO e APPELLANTE in via incidentale
VI.GI. COSTRUZIONI SRL, P. IVA 02827100807, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore sig. AN Ricciardi TR, con sede a Reggio di Calabria (RC), Viale Calabria n. 353, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maviglia del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in P.zza Martiri Pennesi n. 17, Teramo (TE), PEC: antonio.maviglia@pec- avvocatiteramo.it;

INTERVENUTA;
CHI.SA SRL, P. IVA 02993990809, in persona del suo legale rappresentante pro tempore IA
Ricciardi TR, con sede a Reggio di Calabria (RC), Piazza San AN di Sales n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maviglia del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso in suo studio in via G. Cameli n. 13 a Teramo (TE), PEC: antonio.maviglia@pec- avvocatiteramo.it ;

INTERVENUTA;

Oggetto: Appalto di Opere Pubbliche - Appello alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria
n. 837/2016 emessa il 17.5.2016 e pubblicata il 19.5.2016, nel proc. 100136/2012.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 5.10.2012 presso il Tribunale di Reggio Calabria, ex sezione distaccata di Melito di Porto Salvo, il Comune di Bova Marina proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2012 depositato il 7.6.2012 ed emesso dallo stesso Tribunale in data 11.6.2012 in favore dell'impresa CO Costruzioni S.r.l., per una somma pari ad euro 63.979,24.
Nel decreto ingiuntivo, la ditta CO s.r.l. indicava, quali causali del preteso credito:
a) € 53.880,94 a titolo di saldi per i lavori svolti in regime di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del 12 e 13 dicembre 2008, affidati con verbale del 12.12.2008 e riguardanti la realizzazione di una barriera in massi naturali in un tratto della Via Marina;

b) € 10.098,00 per lavori non contemplati nel verbale di somma urgenza, riguardanti la riparazione di danni causati alla collettazione fognaria posta sulla Via Marina.
Secondo il Comune di Bova Marina, le somme ingiunte sottese alle fatture n. 4 e 7 rispettivamente del 4 marzo 2011 e del 5 aprile 2011, riguardavano, in realtà, lavori per cui non vi era alcuna obbligazione di pagamento da parte dello stesse ente, stante la mancata erogazione da parte del
Commissario delegato in persona del Presidente della Regione Calabria, della somma oggetto d'ingiunzione.
L'ente comunale, invero, chiamava in causa, al fine di manleva, anche “il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici di novembre-dicembre 2008, affinché rispondesse del mancato adempimento relativo al credito pari ad € 53.880, 94.
Il Comune di Bova Marina, al fine di evidenziare l'insussistenza dell'importo richiesto, sottolineava che, nel mese di novembre e dicembre 2008, si erano verificati su gran parte del territorio nazionale,
compresa la Regione Calabria, eventi atmosferici alluvionali che avevano determinato lo stato di emergenza nazionale, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
18.12.2008. Con successive ordinanze, lo stesso Presidente del Consiglio aveva dapprima disposto
“i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che avevano colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008” (ordinanza n. 3734 del 16.1.2009), successivamente con ordinanza n. 3741 del 18.2.2009 erano stabiliti i primi interventi “diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009”.
Veniva, quindi, nominato il Presidente della Giunta Regionale della Calabria quale Commissario
Delegato per il superamento del relativo contesto emergenziale, secondo quanto stabilito e disposto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, attribuendo allo stesso compiti di individuazione delle province e dei comuni danneggiati degli eventi calamitosi, accertamento dei danni, adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri assegnati dallo Stato al Commissario delegato.
Alla luce di tale quadro, dunque, il Commissario delegato con ordinanza n. 1/3734/2009, adottava i seguenti provvedimenti:
- redazione di un elenco concernente i comuni il cui territorio risultasse danneggiato dagli eventi atmosferici e quantificazione dei costi da parte delle amministrazioni comunali interessate per la copertura finanziaria;

- istruttoria per l'ammissibilità dei costi ed erogazione dei contributi da parte del Commissario delegato.
Il Comune di Bova Marina, il cui territorio veniva inserito nell'elenco dei danneggiati, trasmetteva alla Regione Calabria – Ufficio del Commissario Delegato, la documentazione relativa dalla quale si evinceva che l'importo totale dell'intervento da effettuare in somma urgenza era pari ad € 269.406,06. Il Commissario delegato, svolti gli accertamenti di competenza, riconosceva integralmente l'importo richiesto come contributo per i lavori pari ad € 269.406,06, tuttavia, il comune di Bova
Marina si vedeva erogare solo un importo pari ad € 215.525,21 in due tranches: una pari ad euro 134.703,30 ed una pari ad € 80.821,82.
La differenza che il Commissario avrebbe dovuto versare era, quindi, pari all'importo della fattura n. 4 del 4.4.2011 oggetto del decreto ingiuntivo portante la somma di € 53.880,94, quale saldo dei lavori svolti in regime di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del 12 e 13 dicembre 2008 aventi ad oggetto la realizzazione di una barriera di massi naturali in un tratto della Via Marina.
L'ente riteneva di non poter procedere all'erogazione di quanto richiesto non avendo ottenuto il completo accreditamento da parte del Commissario delle somme dovute come contributo per il Comune fortemente colpito dagli eventi atmosferici alluvionali. Ribadiva, dunque, l'assenza di qualsiasi responsabilità contrattuale a proprio carico, essendo inesigibile la pretesa della CO in assenza del versamento del finanziamento pubblico.
Con riguardo, invece, al credito pari ad € 10.098,30 portato dalla fattura n.7 del 5 aprile 2011, il Comune di Bova Marina ne rilevava la totale insussistenza contestando l'avvenuta esecuzione dei lavori indicati nella stessa fattura così come l'effettiva esistenza di alcun atto di affidamento. La fattura emessa dalla ditta in relazione a tale importo riportava, infatti, una causale difforme da quella
indicata nel decreto ingiuntivo, indicando la seguente descrizione: “somma urgenza – verbale del
12712/2008 – realizzazione di barriera in massi naturali nel tratto della Via Marina del Fabbricato Flachi alla Rada Azzurra”. Pertanto, secondo la difesa di parte opponente, il rapporto contrattuale non si era effettivamente concluso tra le parti e anche per tale motivo il Comune domandava la revoca del decreto ingiuntivo.
In conclusione, l'ente chiedeva di accogliere l'opposizione e per l'effetto di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'obbligo da parte del Commissario di erogare al Comune la somma di € 53.880,94, oltre interessi a titolo di saldo per i lavori svolti in regime di somma urgenza;
quindi, ordinare alla Regione Calabria il pagamento in via diretta delle somme spettanti alla ditta
CO s.r.l. In caso di condanna, avanzava domanda di manleva nei confronti del Commissario delegato, al fine di rivalere il Comune di ogni esborso dipendente dal decreto ingiuntivo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Si costituiva in data 6.3.2013, la Ditta CO Costruzioni s.r.l., contestando l'atto di opposizione
e rilevando come il rapporto contrattuale sorto per l'espletamento dei lavori di somma urgenza resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del novembre-dicembre 2008 nel Comune di Bova riguardasse esclusivamente la ditta CO e l'ente stesso. La ditta ribadiva, invero, che il rapporto sorto tra le parti fosse del tutto
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