Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2024, n. 651
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 15/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 993 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
CI CO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Faragasso e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via dei Frassini n.23
Appellante
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Gustavo Iandolo e domiciliato presso
l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8400/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/10/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 15/02/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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01/01/2005-31/05/2011, ha agito in giudizio contro l'INPS rassegnando le seguenti conclusioni: “1) … accertare e dichiarare che il ricorrente non deve nessuna somma all'INPS per le causali di cui alla nota datata 03.02.2020 e delle comunicazioni successive;
2) in via subordinata dichiarare ed accertare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell'Inps di Roma Casilino -
Prenestino, indicate nella nota a.r. n. n. 68964175227 - 6 datata 03/02/2020
e nei successivi atti menzionati, ove occorrendo dichiarando l'annullamento e previa disapplicazione della stessa”.
1.1. Nella resistenza dell'INPS, il Tribunale di Roma ha così statuito: “…1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 2.131,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario delle spese generali al 15%;
…”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della non debenza delle somme richieste dall'INPS a CI RC a titolo di indebito rilevando che: a) la parte ricorrente, pur gravata dal relativo onere, non ha provato di possedere il requisito reddituale presupposto del diritto alla prestazione;
b) l'indebito deriva dal superamento dei limiti reddituali per il diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n. 118/1971, avendo l'INPS dimostrato che: - per l'anno 2005 il limite di reddito era pari
a € 4.021,16 ed il ricorrente ha avuto un reddito pari a € 7.138,00;
- per l'anno 2006 il limite reddituale era pari ad € 4.089,54 ed il reddito personale del ricorrente è stato di € 5.286,00;
- per l'anno 2007 il limite era di €
4.171,44 ed il reddito del ricorrente è stato di € 5.420;
- per il 2008 il limite reddituale annuo era di € 4.238,26 ed il reddito del ricorrente è stato pari a
€ 14.087;
- il limite del 2009 era di € 4.378,27 ed il reddito del ricorrente è stato di € 19.215;
- il limite per l'anno 2010 era di € 4.408,95 ed il reddito del ricorrente è stato pari a € 18.686,00;
c) il provvedimento di indebito notificato dall'INPS è, pertanto, da confermare in quanto il ricorrente ha superato i limiti di reddito, per gli anni su indicati, per il diritto all'assegno di invalidità civile;
d) il ricorrente, inoltre, assume che l'INPS sia debitore nei suoi confronti della somma di € 10.804,83 ma non dimostra in alcun modo il suo diritto al pagamento di dette somme, con conseguente infondatezza di tale pretesa.
1.3. Il Tribunale ha ritenuto altresì infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, avendo il ricorrente ricevuto la prima nota di indebito con lettera in data 01/06/2011, a mezzo raccomandata del 14/6/2011, ed avendo tale comunicazione avuto l'effetto di interrompere la prescrizione decennale e di far decorrere un nuovo periodo.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello CI RC, lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver omesso di valutare correttamente i fatti oggetto di causa, nonché nella parte in cui ha ritenuto
2
sussistente il diritto dell'INPS di ripetere la somma richiesta per difetto di prova del requisito reddituale del diritto alla prestazione, e nella parte in cui ha ritenuto infondata la eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'Istituto.
2.1. Si è costituito in giudizio l'INPS resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di gravame la parte appellante lamenta una non corretta ricostruzione dei fatti di causa ad opera del primo giudice, il quale non avrebbe tenuto conto che: i) con nota pervenuta il 03/02/2020 l'INPS aveva comunicato all'originario ricorrente che lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla restituzione della pensione di invalidità civile n. 01159587, asseritamente corrisposta in eccesso nel periodo compreso tra il
01/01/2005 al 31/05/2011 per un totale di € 11.847,94;
ii) detta richiesta era stata preceduta nel 2010 da ulteriori comunicazioni dell'INPS, con le quali, in maniera contraddittoria, da un lato l'Istituto aveva comunicato di aver corrisposto delle somme non dovute e, dall'altro, aveva restituito degli importi illegittimamente prelevati sulla pensione di reversibilità percepita all'epoca dalla madre del ricorrente;
iii) avverso dette richieste di restituzione pervenute nel 2011 il ricorrente aveva presentato ricorso al
Comitato Provinciale;
iv) anche avverso la nota ricevuta il 03/02/2020 il ricorrente aveva presentato ricorso al comitato provinciale INPS.
4.1. Si osserva, in primo luogo, che i fatti, per come documentati dagli atti allegati al ricorso di primo grado, sono riportati dal motivo di appello in modo confuso ed impreciso, ed infatti: i) la prima comunicazione INPS è