Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2024, n. 1344
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1931 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere Istruttore con ordinanza del 10.10.2024, emessa all'esito dell'udienza del 12.9.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1911/2023, pubblicata in data 19.11.2023, vertente
TRA
DI AL AZ (cod. fisc.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alfonso Celotto, Jole Le Pera e Valentina De Santo, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via G. Casalinuovo n.11, presso lo studio dell'Avv. Jole Le Pera
- APPELLANTE -
CONTRO
IA RA NI (cod. fisc.: [...]), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alfredo Gualtieri, nel cui studio in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 48, ha eletto domicilio;
- APPELLATO -
1 E NEI CONFRONTI DI
NE RI (cod. fisc.: 02205340793), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, corrente in Catanzaro - Viale Europa - Cittadella
Regionale;
- APPELLATA -
E
CONSIGLIO REGIONALE DELLA RI (cod. fisc.: 80001350802), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, corrente in Reggio BR alla Via
Cardinale Gennaro Portanova.
- APPELLATO -
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 12.6.2024: “- Accertare, per i motivi di cui all'atto di appello, la sussistenza in capo al consigliere eletto Francesco NT UC della condizione di ineleggibilità di cui alla Legge n. 154 del 1981, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 1, n. 5)
e, se ritenuto necessario, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità dell'art. 4 della Legge n.154/1981 e/o dell'art. 65 del D.Lgs 267/2000 in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione e dell'art. 3 del Protocollo addizionale
CEDU;
- Accertare, per i motivi di cui in narrativa, la sussistenza in capo al consigliere eletto Francesco NT UC della condizione di ineleggibilità di cui alla Legge n.
154 del 1981, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 1 n. 11;
- Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, ammissibile e fondata la domanda subordinata di incompatibilità del consigliere eletto NT UC Francesco per non aver rimosso la causa di incompatibilità nei termini e nei modi stabiliti dalla L. 154/1981;
- Per
l'effetto, dichiarare la decadenza di UC Francesco NT dalla carica di
Consigliere Regionale;
- Ordinare e disporre la surroga/sostituzione al candidato illegittimamente proclamato eletto UC Francesco NT, del candidato Avv.
RA Di AL, avente diritto alla proclamazione quale eletto alle elezioni per il
2 rinnovo del Consiglio Regionale della Regione BR del 3 e 4 ottobre 2021 nella
Lista “Partito Democratico” per la circoscrizione Nord;
- Adottare ogni ulteriore atto consequenziale.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato UC Francesco NT rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 4.6.2024: “… INSISTE In via principale, per il rigetto dell'appello e, conseguentemente, per la conferma della sentenza n. 1911 del 13 settembre 2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale a conclusione del procedimento semplificato di cognizione (elettorale) RG. n. 1425/2023
e comunicata in data 16 novembre 2023;
In via subordinata, per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso su cui il Tribunale non si è espresso. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del costituito difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Per il Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello e la conseguente conferma del provvedimento impugnato.
PREMESSA IN FATTO
Le difese ed istanze delle parti sono così adeguatamente sunteggiate nella sentenza gravata:
“Con ricorso ex art. 22 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 3 marzo 2023, RA di AL chiedeva di dichiarare l'ineleggibilità del consigliere regionale Francesco
NT UC in quanto, allorché si erano svolte le elezioni, esso ricopriva la carica di Presidente della Provincia di SE, di Componente del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale BR e di Vice Presidente del CDA della Biblioteca VI di
SE.
Con il primo motivo, il ricorrente sosteneva che la posizione, rivestita dallo UC, di
Presidente della Provincia di SE e di componente del Consiglio Provinciale integrasse il disposto dell'art. 2 co. 1 n. 5 della L. n. 154/1981, in quanto il Presidente della Provincia rivestirebbe, all'interno dell'Ente, sia la qualità di “organo individuale” che quella di “componente di organo collegiale” e, in tale duplice veste, eserciterebbe poteri di controllo istituzionale, per come ampiamente esposto nel ricorso introduttivo, peraltro non solo sull'amministrazione della Provincia, ma anche sull'amministrazione della Regione;
che, inoltre, la causa di ineleggibilità non veniva
3 rimossa nel termine individuato dall'art. 2 comma 2 della L. n. 154/1981, avendo il resistente continuato ad esercitare le proprie funzioni di Presidente della Provincia sino al mese di dicembre 2021, mentre il termine per la presentazione delle candidature decorreva entro la data del 3 settembre 2021.
Con il secondo motivo, il ricorrente prospettava l'ineleggibilità dello UC, nella qualità di componente del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale della BR
(carica che lo stesso avrebbe rivestito dal 30 gennaio 2017 al 20 dicembre 2021), per violazione dell'art. 2 comma 1 n. 11 e comma 2 della L. 154 del 1981, che sancisce
l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale degli amministratori di istituiti, consorzi o aziende dipendenti dalla regione.
Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, la disciplina che regola l'Autorità Portuale delineerebbe un ente “dipendente” dalla Regione, in forza dei poteri di ingerenza e controllo da quest'ultima esercitati sullo stesso.
Con il terzo motivo, il ricorrente sosteneva l'ineleggibilità dello UC, nella qualità di
Vice Presidente della Biblioteca VI di SE (carica che avrebbe rivestito dal 2 settembre e sino alla proposizione del ricorso), per violazione dei medesimi art. 2 comma 1 n. 11 e comma 2 della L. 154 del 1981. Nella prospettazione di parte ricorrente, la Biblioteca VI di SE costituirebbe un ente “dipendente” dalla
Regione BR, in quanto, in forza della L.R. BR n. 26/1995, l'Istituto svolgerebbe funzioni “pubbliche e istituzionali” delegate dalla regione e la regione determinerebbe quasi totalmente la vita dell'Ente, con uno stanziamento annuale.
Con memoria, depositata in data 24 maggio 2023, si costituiva Francesco NT
UC, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, alla luce della mancata adozione, al momento della sua proposizione, da parte del Consiglio regionale, della delibera di “convalida degli eletti” e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso. Chiedeva, dunque, di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
Alla prima udienza di trattazione del 6 luglio 2023, le parti discutevano e la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo, in via subordinata, la decadenza dello UC dalla carica di consigliere regionale, per non essersi astenuto dalle funzioni di Presidente della Provincia e dunque per non aver rimosso la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 comma 4
4 della L. 154/1981. Parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della domanda subordinata, in quanto domanda nuova introdotta solo in udienza. Le parti chiedevano un termine per note”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1911/2023, pubblicata in data 16.11.2023, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
A sostegno della pronuncia, per quanto nella presente sede rileva, il Tribunale, respinta
l'eccezione di inammissibilità dell'azione popolare, sollevata dal convenuto, nel merito argomentava:
- che il concorso tra la carica di Presidente della Provincia e consigliere regionale trova la propria disciplina normativa nell'art. 65 T.u.e.l., che tratta la fattispecie in termini di incompatibilità e non di ineleggibilità, tanto più che, come da giurisprudenza in sentenza citata, una medesima carica non può essere, al contempo, causa di ineleggibilità e causa di incompatibilità, sicché va esclusa
l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 2 co. 1 n. 5 l. 154/1981, invocato dal ricorrente;
- che l'Autorità Portuale della BR difetta dei presupposti per essere considerata un ente dipendete dalla Regione, ai sensi dell'art. 2 co. 1 n. 11 l.
154/1981, citato dal ricorrente;
- che, allo stesso modo, anche la Biblioteca VI di SE non può essere considerata un ente dipendente dalla Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 n. 11 l. 154/1981, mancando il requisito della “dipendenza” come inteso dalla costante giurisprudenza, trattandosi, invero, di un organismo autonomo, per come espressamente previsto nella legge regionale n. 26/1995 e nello Statuto della Biblioteca, la cui attività è solo finanziata dalla Regione, la quale, peraltro, neppure avrebbe provveduto, negli ultimi anni, alla prevista sovvenzione;
- che la domanda subordinata volta alla declaratoria di decadenza del convenuto dalla carica di consigliere regionale per non avere rimosso tempestivamente la causa di incompatibilità è inammissibile, in quanto, trattandosi di precisazione della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1931 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere Istruttore con ordinanza del 10.10.2024, emessa all'esito dell'udienza del 12.9.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1911/2023, pubblicata in data 19.11.2023, vertente
TRA
DI AL AZ (cod. fisc.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alfonso Celotto, Jole Le Pera e Valentina De Santo, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via G. Casalinuovo n.11, presso lo studio dell'Avv. Jole Le Pera
- APPELLANTE -
CONTRO
IA RA NI (cod. fisc.: [...]), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alfredo Gualtieri, nel cui studio in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 48, ha eletto domicilio;
- APPELLATO -
1 E NEI CONFRONTI DI
NE RI (cod. fisc.: 02205340793), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, corrente in Catanzaro - Viale Europa - Cittadella
Regionale;
- APPELLATA -
E
CONSIGLIO REGIONALE DELLA RI (cod. fisc.: 80001350802), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, corrente in Reggio BR alla Via
Cardinale Gennaro Portanova.
- APPELLATO -
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 12.6.2024: “- Accertare, per i motivi di cui all'atto di appello, la sussistenza in capo al consigliere eletto Francesco NT UC della condizione di ineleggibilità di cui alla Legge n. 154 del 1981, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 1, n. 5)
e, se ritenuto necessario, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità dell'art. 4 della Legge n.154/1981 e/o dell'art. 65 del D.Lgs 267/2000 in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione e dell'art. 3 del Protocollo addizionale
CEDU;
- Accertare, per i motivi di cui in narrativa, la sussistenza in capo al consigliere eletto Francesco NT UC della condizione di ineleggibilità di cui alla Legge n.
154 del 1981, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 1 n. 11;
- Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, ammissibile e fondata la domanda subordinata di incompatibilità del consigliere eletto NT UC Francesco per non aver rimosso la causa di incompatibilità nei termini e nei modi stabiliti dalla L. 154/1981;
- Per
l'effetto, dichiarare la decadenza di UC Francesco NT dalla carica di
Consigliere Regionale;
- Ordinare e disporre la surroga/sostituzione al candidato illegittimamente proclamato eletto UC Francesco NT, del candidato Avv.
RA Di AL, avente diritto alla proclamazione quale eletto alle elezioni per il
2 rinnovo del Consiglio Regionale della Regione BR del 3 e 4 ottobre 2021 nella
Lista “Partito Democratico” per la circoscrizione Nord;
- Adottare ogni ulteriore atto consequenziale.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato UC Francesco NT rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 4.6.2024: “… INSISTE In via principale, per il rigetto dell'appello e, conseguentemente, per la conferma della sentenza n. 1911 del 13 settembre 2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale a conclusione del procedimento semplificato di cognizione (elettorale) RG. n. 1425/2023
e comunicata in data 16 novembre 2023;
In via subordinata, per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso su cui il Tribunale non si è espresso. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del costituito difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Per il Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello e la conseguente conferma del provvedimento impugnato.
PREMESSA IN FATTO
Le difese ed istanze delle parti sono così adeguatamente sunteggiate nella sentenza gravata:
“Con ricorso ex art. 22 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 3 marzo 2023, RA di AL chiedeva di dichiarare l'ineleggibilità del consigliere regionale Francesco
NT UC in quanto, allorché si erano svolte le elezioni, esso ricopriva la carica di Presidente della Provincia di SE, di Componente del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale BR e di Vice Presidente del CDA della Biblioteca VI di
SE.
Con il primo motivo, il ricorrente sosteneva che la posizione, rivestita dallo UC, di
Presidente della Provincia di SE e di componente del Consiglio Provinciale integrasse il disposto dell'art. 2 co. 1 n. 5 della L. n. 154/1981, in quanto il Presidente della Provincia rivestirebbe, all'interno dell'Ente, sia la qualità di “organo individuale” che quella di “componente di organo collegiale” e, in tale duplice veste, eserciterebbe poteri di controllo istituzionale, per come ampiamente esposto nel ricorso introduttivo, peraltro non solo sull'amministrazione della Provincia, ma anche sull'amministrazione della Regione;
che, inoltre, la causa di ineleggibilità non veniva
3 rimossa nel termine individuato dall'art. 2 comma 2 della L. n. 154/1981, avendo il resistente continuato ad esercitare le proprie funzioni di Presidente della Provincia sino al mese di dicembre 2021, mentre il termine per la presentazione delle candidature decorreva entro la data del 3 settembre 2021.
Con il secondo motivo, il ricorrente prospettava l'ineleggibilità dello UC, nella qualità di componente del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale della BR
(carica che lo stesso avrebbe rivestito dal 30 gennaio 2017 al 20 dicembre 2021), per violazione dell'art. 2 comma 1 n. 11 e comma 2 della L. 154 del 1981, che sancisce
l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale degli amministratori di istituiti, consorzi o aziende dipendenti dalla regione.
Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, la disciplina che regola l'Autorità Portuale delineerebbe un ente “dipendente” dalla Regione, in forza dei poteri di ingerenza e controllo da quest'ultima esercitati sullo stesso.
Con il terzo motivo, il ricorrente sosteneva l'ineleggibilità dello UC, nella qualità di
Vice Presidente della Biblioteca VI di SE (carica che avrebbe rivestito dal 2 settembre e sino alla proposizione del ricorso), per violazione dei medesimi art. 2 comma 1 n. 11 e comma 2 della L. 154 del 1981. Nella prospettazione di parte ricorrente, la Biblioteca VI di SE costituirebbe un ente “dipendente” dalla
Regione BR, in quanto, in forza della L.R. BR n. 26/1995, l'Istituto svolgerebbe funzioni “pubbliche e istituzionali” delegate dalla regione e la regione determinerebbe quasi totalmente la vita dell'Ente, con uno stanziamento annuale.
Con memoria, depositata in data 24 maggio 2023, si costituiva Francesco NT
UC, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, alla luce della mancata adozione, al momento della sua proposizione, da parte del Consiglio regionale, della delibera di “convalida degli eletti” e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso. Chiedeva, dunque, di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
Alla prima udienza di trattazione del 6 luglio 2023, le parti discutevano e la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo, in via subordinata, la decadenza dello UC dalla carica di consigliere regionale, per non essersi astenuto dalle funzioni di Presidente della Provincia e dunque per non aver rimosso la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 comma 4
4 della L. 154/1981. Parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della domanda subordinata, in quanto domanda nuova introdotta solo in udienza. Le parti chiedevano un termine per note”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1911/2023, pubblicata in data 16.11.2023, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
A sostegno della pronuncia, per quanto nella presente sede rileva, il Tribunale, respinta
l'eccezione di inammissibilità dell'azione popolare, sollevata dal convenuto, nel merito argomentava:
- che il concorso tra la carica di Presidente della Provincia e consigliere regionale trova la propria disciplina normativa nell'art. 65 T.u.e.l., che tratta la fattispecie in termini di incompatibilità e non di ineleggibilità, tanto più che, come da giurisprudenza in sentenza citata, una medesima carica non può essere, al contempo, causa di ineleggibilità e causa di incompatibilità, sicché va esclusa
l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 2 co. 1 n. 5 l. 154/1981, invocato dal ricorrente;
- che l'Autorità Portuale della BR difetta dei presupposti per essere considerata un ente dipendete dalla Regione, ai sensi dell'art. 2 co. 1 n. 11 l.
154/1981, citato dal ricorrente;
- che, allo stesso modo, anche la Biblioteca VI di SE non può essere considerata un ente dipendente dalla Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 n. 11 l. 154/1981, mancando il requisito della “dipendenza” come inteso dalla costante giurisprudenza, trattandosi, invero, di un organismo autonomo, per come espressamente previsto nella legge regionale n. 26/1995 e nello Statuto della Biblioteca, la cui attività è solo finanziata dalla Regione, la quale, peraltro, neppure avrebbe provveduto, negli ultimi anni, alla prevista sovvenzione;
- che la domanda subordinata volta alla declaratoria di decadenza del convenuto dalla carica di consigliere regionale per non avere rimosso tempestivamente la causa di incompatibilità è inammissibile, in quanto, trattandosi di precisazione della
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