Corte d'Appello Messina, sentenza 10/01/2024, n. 14
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Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B C Presidente
Dott.ssa C Z Consigliere rel.
Dott. F C Consigliere
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 19/12/2023 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 310/2021 vertente tra:
, in persona Parte_1
del Segretario provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata a Pt_1 presso lo studio dell'avv. C M, che la rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLANTE
e
, nata ad Antillo il 31/5/1957, e CP_1 CP_2
nato a Santa Teresa di Riva il 26/2/1962, quali eredi di
[...]
deceduto il 23/10/2013, elettivamente domiciliati a Persona_1 presso lo studio dell'avv. F A che li rappresenta e difende per Pt_1
procura in atti.
APPELLATI e appellanti incidentali
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1674/2020 del
17/11/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/01/2013, adiva il Giudice del Persona_1
Lavoro del Tribunale di Messina, esponendo di aver ricoperto l'incarico di segretario generale aggiunto della sino Controparte_3
a maggio 2005, percependo il compenso mensile di 3.325 euro, e di essere stato, alla scadenza dei tre mandati, eletto segretario generale della
[...]
. Riferiva di avere trovato una situazione deficitaria e di Organizzazione_1 essersi quindi assegnato, d'intesa con la dirigenza, un compenso inferiore al trattamento ad personam cui aveva diritto, rimandando il maggiore e diverso trattamento dovutogli all'avanzo finanziario che si prefiggeva di raggiungere.
Precisava pure di aver accantonato le economie raccolte negli anni su libretti di risparmio postale, fin quando nel 2010 la segreteria, d'accordo con l'esecutivo, aveva deciso di tornare ad incrementare le erogazioni a favore dei collaboratori e dal gennaio 2011 gli erano state erogate le differenze a lui spettanti ai sensi dell'art. 14 dello Statuto. Essendosi dimesso il 19 aprile 2011 al maturare del periodo massimo di carica per età anagrafica, rilevava di avere ricevuto, dopo ripetute richieste, un acconto di 35.000 euro e chiedeva pertanto l'accertamento del proprio diritto al superiore trattamento economico con la condanna della
[...]
al pagamento della complessiva somma di Euro 92.322,14, oltre CP_4
interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenza tra quanto dovuto
e quanto percepito secondo gli allegati conteggi. Cont Nella resistenza della espletata una prova per testi e una CTU contabile, il giudice, con sentenza del 17/11/2020, riconosceva le differenze retributive nei limiti della maturata prescrizione e pertanto dall'11\1\2007, stante l'efficacia interruttiva del primo atto di costituzione in mora intervenuto l'11/1/2012.
Sulla scorta di quanto rilevato dal nominato CTU, determinava dette differenze lorde maturate dall'istante quale segretario provinciale, avuto riguardo al trattamento economico precedente (pari a 2.832,31 euro) così come effettivamente ricevuto come “aggiunto” dalla Federazione nazionale e a quello percepito nel nuovo incarico, in virtù del principio di conservazione sancito dall'art. 14 del Regolamento di indirizzo (in atti) - secondo cui “nel caso di Pt_1 cessazione del mandato … qualora il dirigente venga assunto da una struttura della …, mantiene, ad personam, salvo recupero sui futuri miglioramenti, il Pt_1 trattamento economico precedente”. Rilevava pure che i numerosi testi escussi,
2
richiamati da entrambe le parti, avevano confermato la circostanza che il
avesse optato all'inizio del nuovo mandato solo per una temporanea CP_1
riduzione del proprio compenso in vista del superamento della crisi finanziaria, e non per una rinuncia al maggiore trattamento spettantegli.
Cont
Condannava pertanto la al pagamento della somma di Euro 26.202,78, già al netto dell'acconto ricevuto nel 2012, con la rifusione delle spese di lite in ragione di 1\3 e compensazione nel resto.
Con ricorso depositato il 17/5/2021, la proponeva appello, dolendosi Pt_2
della decisione adottata dal giudice di