Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/10/2024, n. 1729

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/10/2024, n. 1729
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 1729
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

1
N. R.G. 1130/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1130/2022 con OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - società di persone promossa da:
FR NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FANTINI ALESSANDRO e PAOLO ROSINI APPELLANTE contro
EN GI MO SR (C.F. 01788350518 ), rappresentato e di- feso dall'Avv. ABRIANI NICCOLO'
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza non definitiva n. 2093/2020 pubblicata il 2 ottobre 2020 e sentenza definitiva n. 1048/2022 pubblicata il 11/04/2022 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese
CONCLUSIONI
In data 18 giugno 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante FR NI :
- IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dell'appello annullare o riformare la sentenza n. 1048/2022 pronunciata dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 12869/2018,


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depositata in data 11.04.2022 e, pertanto, respingere integralmente le domande di par- te attrice/appellata perché infondate in fatto ed in diritto;

- IN IPOTESI: di dichiarata responsabilità del Liquidatore CO SP fondata sul fatto omissivo della mancata richiesta di restituzione dei finanziamenti eseguiti dal- la Società Logi Immobiliare in favore della SP LD, accertare e dichiarare che, nella considerazione dell'attivo fallimentare di GI, tenuto conto del valore dell'attivo iscritto nel bilancio 2011, ovvero di quello accertato dai periti designati dal Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo, non sussistevano debiti de- stinati a restare verosimilmente insoddisfatti e pertanto riformare conseguentemente la sentenza n. 1048/2022 pronunciata dal Tribunale di Firenze respingendo le doman- de di parte attrice/appellata;

- IN IPOTESI SUBORDINATA : dichiarare l'eventuale danno conseguente all' inerzia del Liquidatore, pari esclusivamente ai soli interessi legali o commerciali sulle somme oggetto di obbligo di restituzione, dalla data della nomina del SP quale liquidato- re e sino alla data di fallimento della Società Logi Immobiliare e conseguente nomina del Curatore Fallimentare, sempre riformando conseguentemente la sentenza n. 1048/2022;

- IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio e rimborso delle spese della CT svolta in primo grado.
Per la parte appellata EN GI MO SR :
“Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta in appello, disattese le avverse istanze e domande, rigettare il gravame del Sig. CO SP poiché integralmente infondato in fatto ed in di- ritto, nonché non provato e per l'effetto confermare le sentenze nn. 2093/2020 e 1048/2022 del Tribunale di Firenze;

Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado

1. Il EN GI MO SR con atto di citazione notificato nel settembre 2018 conveniva davanti al Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, FRANCE-
CO NI esponendo :
- che il convenuto era stato presidente del consiglio di amministrazione della socie- tà dal febbraio 2005 fino al 14 dicembre 2011 e successivamente liquidatore, sino alla sentenza di fallimento del Tribunale di Arezzo del 24 dicembre 2016 ;

- che la società aveva quale oggetto sociale la costituzione, il restauro, la compra- vendita e la gestione in proprio e per conto terzi di beni immobili;

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- che nel periodo dal 2004 al 2011 la società presentava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e nel medesimo periodo aveva ricevuto dalla socia controllante (detentrice del 100% delle quote) NI DI S.P.A costantemente finanziamenti intervallati da rimborsi operati da GI MO
SR spesso procurandosi la provvista necessaria attraverso la stipula di finanziamenti di natura ipotecaria o alienando asset patrimoniali;

- che i rimborsi ammontavano all'importo complessivo di € 15.046.214,87;

- che nel dicembre 2011 GI MO unitamente alla controllante CA-
SPRINI DI S.P.A. presentavano domanda di concordato preventivo, omologati dal Tribunale di Arezzo nel gennaio 2023, con nomina dei liquidatori giudiziali;

- che i rimborsi dei finanziamenti a favore della socia NI DI, attesa la situazione patrimoniale, erano illegittimi ex 2467 c.c.;

- che sussisteva una responsabilità del convenuto FR NI.
Parte attrice chiedeva quindi la condanna del convenuto al risarcimento del danno, quantificato in € 15.046.214,87 (ammontare complessivo dei rimborsi effettuati), ovvero in subordine di € 8.427.200 (rimborsi effettuati tramite ricorso al credito bancario e alla dismissione di beni immobili), o in ultimo subordine di € 7.376.039,93 (somma corri- spondente ai debiti di GI che non trovavano possibilità di soddisfacimento nella pro- cedura concorsuale).
Si costituiva in giudizio FR NI eccependo in via preliminare
l'intervenuta prescrizione e contestando comunque nel merito le domande.
Il Tribunale di Firenze con sentenza non definitiva n. 2093 pubblicata il 2 ottobre
2020 così statuiva:
“1. dichiara prescritta l'azione di responsabilità proposta

contro

CO Ca- sprini in veste di amministratore della GI Immobiliare Srl;

2. rigetta l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità proposta contro
CO SP, in veste di liquidatore della società medesima;

3. rimette la causa sul ruolo del GI per l'istruttoria dell'azione di responsabilità”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
4
“(1) L'eccezione di prescrizione è fondata, limitatamente all'azione di responsabili- tà che l'attore ha esercitato nei confronti di SP quale amministratore di GI. In- fatti:
A) l'azione sociale si prescrive in 5 anni decorrenti dalla cessazione dalla carica;
nel nostro caso, SP ha cessato la carica di amministratore nel dicembre 2011
(mentre l'azione giudiziale è stata esercitata nel settembre 2018), dunque oltre il quin- quennio […]
B) Quanto all'azione dei creditori, essa inizia a prescriversi dal momento in cui si manifesta all'esterno lo stato di incapienza patrimoniale […] ritiene questo collegio che la richiesta di concordato (per cessione dei beni) presentata da GI rappresentasse la certificazione di tale insufficienza […] Il Piano concordatario è stato presentato ai cre- ditori nella primavera 2012 ed omologato nel gennaio 2013: oltre cinque anni prima della proposizione della presente azione (settembre 2018) che, pertanto, è da ritenersi prescritta.
(2) Con riferimento all'azione di responsabilità

contro

SP quale liquidatore, invece, l'eccezione di prescrizione è infondata. In tale sua veste, il convenuto è chiamato
a rispondere di una condotta omissiva (il mancato recupero da SP LD delle somme corrisposte a titolo di rimborso finanziamenti) che non si è compiuta ed esauri- ta nel momento in cui il dissesto di GI è stato portato a conoscenza dei creditori, ma sarebbe continuata per tutto il tempo in cui SP è rimasto liquidatore […] poiché dunque questa carica è stata ricoperta dal convenuto fino al fallimento (2016), l'azione di responsabilità nei suoi confronti non si è prescritta.
3) In ordine alla esistenza di una responsabilità in capo al convenuto: afferma
SP che, appena nominato liquidatore, egli presentò il ricorso per il concordato;
con la nomina dei commissari giudiziari e, ancor più, con l'omologazione del concorda- to e la nomina dei liquidatori giudiziari, non sarebbe più rientrato nelle sue attribuzio- ni promuovere azione di recupero di somme indebitamente pagate da GI a SP
LD;
di conseguenza, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità per omis- sione, a fronte (del mancato esercizio) di un'attività non dovuta, anzi preclusa […]
Questo collegio ritiene infondata l'eccezione difensiva. […]
5
se pure l'azione di recupero nei confronti della SP LD fosse stata cedu- ta, il liquidatore societario della GI non avrebbe perduto la sua facoltà di esercitar- la, sebbene con la collaborazione dei liquidatori giudiziari e secondo le procedure auto- rizzative imposte dalla concorsualità e dal decreto del GD.
In aggiunta, si deve osservare che nel Piano concordatario non è menzionato, tra
i beni ceduti, il credito nei confronti della LD: e ben si comprende, posto che il con- cordato è stato presentato congiuntamente per tutte le società del gruppo SP,
LD compresa, talché, se fosse stato indicato tra i crediti della GI quello verso la
LD, avrebbe dovuto necessariamente e contemporaneamente essere indicato il debito della LD verso la GI. Di conseguenza, con riferimento a quel credito, nessun potere poteva essere riconosciuto ai liquidatori giudiziali.
Dunque il convenuto manteneva la facoltà di agire nei confronti della SP
LD;
e se così è, l'esercizio dell'azione si configurava – nella misura in cui si tratta- va di pagamenti indebiti - come suo obbligo, in un'ottica di tutela del patrimonio della
Società.
Pacifico essendo che il liquidatore non ha
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