Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2024, n. 1495
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Testo completo
n. 1599/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. NR Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
LE TT (C.F. [...]), con l'avv. LAURA GASTALDI
Parte LL
CONTRO
LE EN (C.F. [...]),
LE ES (C.F. [...]), entrambi con gli avv. VLADIMIRO PEGORARO, MICHELE GREGGIO e FEDERICO
GIUSEPPE MARINO
Parte appellata
Oggetto: Servitù. Appello avverso la sentenza n. 1429/2023, pubblicata in data 06/07/2023, del Tribunale di Padova.
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Conclusioni delle parti
Per parte LL
In via principale, in ogni caso in riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 1429/2023 pubblicata in data 06/07/2023 RG 152/2020 Rep. 2871/2023 del 10/07/2023, notificata in data
12/07/2023 e in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis:
1) accogliere la domanda formulata da LE LE volta a far accertare e dichiarare che la servitù di passaggio di cui all'atto di compravendita ricevuto dal Notaio avvocato Giovanni
De Julio fu Alfonso avente n. Rep. 322244 e n. Racc. 10291 è una servitù di passaggio pedonale e, per l'effetto, inibire il passaggio di automezzi, annullando e, comunque, revocando il capo secondo della sentenza che dichiara la servitù di passaggio (pedonale e carraio) costituita per atto pubblico 09/12/1977 (Rep. n. 32244 – Raccolta n. 10291, Notaio
Avv. Giorgio De Julio di Padova) sul fondo attualmente di proprietà LE LE, fondi dominati le proprietà LE FR e LE NR;
2) accogliere la domanda formulata da LE LE volta a far accertare e dichiarare il carattere illecito dell'apposizione dei sottoservizi per utenze del signor LE NR in proprietà dell'attrice e, per l'effetto, condannare il convenuto LE NR alla rimozione dei relativi manufatti a propria cura e spese, tenendo indenne l'attrice da ogni costo, spesa e/o danno, annullando e, comunque, revocando il capo primo della sentenza che rigetta le domande attoree;
3) accogliere la domanda formulata da LE LE volta a far accertare e dichiarare che la muretta divisoria costruita dal signor LE NR sul cortile a sud risulta posta in proprietà della signora LE LE e, per l'effetto, condannare il convenuto signor
LE NR alla relativa rimozione, alla rimessa in pristino del confine e alla restituzione all'attrice della parte di fondo abusivamente occupato, annullando e, comunque, revocando il capo primo della sentenza che rigetta le domande attoree;
4) accogliere la domanda formulata da LE LE volta a far accertare e dichiarare che
i cancelli installati sulla muretta divisoria dal signor LE NR costituiscono innovazione che aggrava la condizione del fondo servente e, per l'effetto, condannare il convenuto LE
NR alla rimozione dei medesimi, annullando e, comunque, revocando il capo primo della
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sentenza che rigetta le domande attoree;
5) accogliere la domanda formulata da LE LE volta a far accertare e dichiarare che il marciapiedi costruito dal signor LE NR sul retro della casa costituisce opera artificiale che causa illecito scolo delle acque nella proprietà dell'attrice e, per l'effetto, ordinarne la eliminazione e/o la rimessa in pristino funzionale a far cessare detto scolo, annullando e, comunque, revocando il capo primo della sentenza che rigetta le domande attoree;
6) accogliere la domanda formulata da LE LE volta a far accertare che il fumo proveniente dalle canne fumarie in proprietà del signor LE NR e immesso nella proprietà dell'attrice risulta superare il limite della normale tollerabilità e, per l'effetto, condannare il convenuto a far cessare la descritta immissione e la relativa causa, annullando e, comunque, revocando il capo primo della sentenza che rigetta le domande attoree;
7) accogliere la domanda formulata da LE LE volta a far accertare e dichiarare
l'omessa realizzazione a regola d'arte del muro divisorio interno della casa del convenuto e, per l'effetto, condannarlo alla rimessa in pristino e alla eliminazione delle cause di danno in proprietà dell'attrice, con condanna al risarcimento di quelli che risulteranno già cagionati, annullando e, comunque, revocando il capo primo della sentenza che rigetta le domande attoree;
8) accogliere o, in subordine dichiarare cessata la materia del contendere, con riguardo alle istanze relative all'invadenza delle piante a confine con il convenuto LE FR e con riguardo alla chiusura del fondo di parte attrice annullando e, comunque, revocando il capo primo della sentenza che rigetta le domande attoree;
9) rigettare tutte le domande riconvenzionali avanzate dalle controparti, annullando e, comunque, revocando il capo terzo della sentenza per cui “accertate le difformità denunciate sull'abitazione di LE LE, consistenti nella edificazione di una maggiore volumetria rispetto a quanto concessionato e nell'esecuzione di poggioli e terrazze edificati in violazione delle norme urbanistiche previste in materia di distanze legali nell'immobile sito nel Comune di AR (PD) in Via Valsugana 17, catastalmente individuato al foglio 8 particelle 5, 57, 94, e 124, 120, condanna l'attrice all'eliminazione degli stessi mediante demolizione e/o arretramento a distanza legale”.
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In ogni caso condannare i convenuti solidalmente o individualmente alla rifusione delle spese
e competenze di lite di entrambi i gradi.
Per parte appellata
In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e/o l'inammissibilità dei motivi di appello o la loro manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito: respingere in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti sia in primo grado che in secondo grado, tutte le domande formulate dall'LL e, pertanto rigettarsi il proposto appello, con conferma della sentenza n. 1429/2023 pubblicata il
06.07.2023 del Tribunale di Padova, con cui è stato definito il giudizio civile n. 152/2020
R.G.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Per scrupolo difensivo, si ripropongono in ogni caso, al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c., tutte le domande svolte anche in via riconvenzionale in primo grado:
dichiararsi la servitù di passaggio (pedonale e carraio) costituita per atto pubblico
09/12/1977 (Rep. n. 322244 – Raccolta n. 10291, Notaio Avv. Giorgio De Julio di Padova) sul fondo attualmente di proprietà LE LE essere esistente sia a favore del fondo in proprietà LE FR sia a favore di quello in proprietà LE NR;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta la natura meramente pedonale e non anche carraia della servitù costituita con atto pubblico del 09/12/1977, dichiararsi l'avvenuta acquisizione della titolarità del diritto di servitù pedonale e carraia, secondo l'attuale percorso, per intervenuta e maturata usucapione ultradecennale o ultraventennale della servitù stessa a carico del fondo di LE LE ed a favore dei fondi rispettivamente di proprietà LE NR e LE FR;
in via di ulteriore subordine e graduata, dichiararsi, per i motivi di cui in premessa, la costituzione di servitù coattiva di passaggio carraio oltre che pedonale a carico del fondo
LE LE a favore dei fondi in proprietà LE NR e LE FR;
condannarsi la Sig.ra LE LE a cessare ogni e qualsiasi turbativa nei
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confronti dei convenuti, LE NR e LE FR, e, per l'effetto, ordinare all'attrice di astenersi da qualunque turbativa e/o compressione della servitù di passaggio costituita a esemplificativo, posteggio di auto o altri mezzi in corrispondenza del passaggio);
accertata la sussistenza degli abusi e delle difformità denunciate sull'abitazione della
Sig.ra LE LE, consistenti nella edificazione di una maggiore volumetria rispetto a quanto concessionato e nell'esecuzione di poggioli e terrazze edificati in dispregio alle norme urbanistiche previste in materia di distanze legali, condannare l'attrice all'eliminazione degli stessi mediante demolizione e/o arretramento a distanza legale e conseguente riconoscimento
a favore del Sig. LE NR dei relativi danni nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero determinati, anche in via equitativa, dal Giudice.
In via istruttoria: dichiararsi l'inammissibilità e tardività dei documenti prodotti da controparte con la memoria n. 3 ex art. 183, VI co., c.p.c. che non potranno essere utilizzati per il giudizio di appello.
Per mero scrupolo difensivo si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie già formulati in atti di causa e a verbale di udienza.
In particolare, si insiste all'ammissione di prova orale con i testimoni non ancora escussi sui capitoli di cui alla propria memoria n. 2 ex art. 183, VI co., c.p.c. datata 16.11.2020, chiedendo di essere abilitati a prova contraria.
Si riportano per esteso dette istanze istruttorie sui seguenti capitoli:
1) Vero che, dal 9.12.1977, anno di acquisto del terreno, sino al suo decesso avvenuto in data
1990, il sig. NI LE (padre del sig. FR LE), era unico proprietario del fondo rustico sito in AR (PD), alla Via Valsugana, contraddistinto in colore azzurro nella planimetria che si rammostra al teste come doc. 6 e che tale fondo, con sovrastante porzione di fabbricato rurale, è sempre stato utilizzato dal sig. NI LE per finalità agricole essendo tale terreno coltivato, anche tramite terzisti e con l'utilizzo di mezzi meccanici tipo la trebbiatrice.
2) Vero che, dal 1977 (data di acquisto del fondo), al 1990 (data del decesso del sig. LE
NI), per accedere da e per il fondo di proprietà dello stesso LE NI, contraddistinto in colore azzurro nella planimetria che si rammostra al teste come doc. 6,
5 veniva utilizzato come unico accesso il passaggio che collega tale fondo con la via
Valsugana;
passaggio contraddistinto in colore giallo nella stessa planimetria di cui sopra che si rammostra (v. doc. 6 planimetria e foto).
3)