Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4349

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4349
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 4349
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott. ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott. ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. all'udienza del 10/12/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1826/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BOIANELLI Parte_1
RAFFAELE
Appellante contro
, Controparte_1
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA

con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 551 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc ha dedotto, per come anche Parte_1 sintetizzato dal primo giudice, di avere diritto, quale assistente tecnico di ruolo passato alla qualifica superiore di direttore dei servizi generali ed amministrativi, al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante il servizio pre-ruolo e nel ruolo inferiore.
In particolare ha allegato che dal 01/09/1992, quale vincitore di concorso per soli titoli, era stato inquadrato nel profilo professionale dei collaboratori tecnici
(assistenti tecnici);
che a seguito di procedura concorsuale per mobilità professionale in data 01/09/2010 aveva ottenuto il passaggio di ruolo nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area D, profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 ed economica dal 12.11.2010;
che dal
01/09/1992 (data di immissione in ruolo quale assistente tecnico) al
31/08/2010 (data di passaggio nel ruolo e profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi) aveva maturato nel ruolo di assistente tecnico un'anzianità di 21 anni, 8 mesi e 8 giorni (di cui 3 anni, 8 mesi e 8 giorni di servizio pre-ruolo e 18 anni nel ruolo di assistente tecnico);
che in data
24/09/2014 il Dirigente dell'Istituto Superiore EUROPA “Virginia Woolf” di
Roma aveva emesso il decreto prot. n. 356 di ricostruzione della carriera dal quale era emerso che non erano stati considerati tutti i periodi di servizio effettivamente prestato, bensì erroneamente riconosciuta una minore anzianità di 16 anni, 2 mesi e 8 giorni.
A fondamento della domanda ha invocato l'applicazione dell'art. 4 comma 13, del DPR 399/88, quale norma più favorevole rispetto all'istituto della c.d. temporizzazione (meccanismo consistente nella trasformazione del valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale, in anzianità nel ruolo acquisito), invece applicato dall'amministrazione scolastica.
Sulla scorta di tali premesse ha chiesto ordinarsi al di Controparte_1 porre in essere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei pregressi ruoli, nonchè condannarsi
2
l'amministrazione al pagamento di € 25.356,81 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio.
2. Il Tribunale ha respinto il ricorso tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 8489 del 2014, che ha ritenuto che “.. il meccanismo del comma 13 è previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla "ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A.”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente affidato ad un solo motivo di gravame con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 4, comma
13, del DPR n. 399 del 1988, che esprimerebbe il principio del trattamento più favorevole per l'interessato, richiamando, come già svolto in primo grado, il contenuto della delibera n. 4 del 15.7.2019 della Corte dei Conti, Sezione
Centrale del controllo.
4. Il , benché ritualmente evocato
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