Corte d'Appello Messina, sentenza 24/04/2024, n. 407
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Sebastiano Neri Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. RI Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 262/2019, concernente l'impugnativa
della sentenza n. 1946/2018, emessa dal Tribunale di Messina in data 11.10.2018, avente
ad oggetto: diritti reali possesso;
proposta da
AR AL, nata a [...] il [...] (C.F. RNA-VLR84M71F158L) e AR
UE, nata a [...] il [...] (C.F. [...]) e AR
IE, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) e ER IA,
nata a [...] il [...] (C.F. [...]) tutti rappresentati e difesi
dall'Avv. Silvio Tommasini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina,
via XXIV Maggio n. 18, giusta procura in atti;
appellanti
contro AR TT, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]) e AR AN, nata a [...] il 23/101961 (C.F.
[...]) e AR TA, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]), tutti elettivamente domiciliati in Messina, via Maddalena is.147
n.15/C, presso lo studio degli avv.ti Gaetano Fatato e Marcello Fatato, che li
rappresentano e difendono giusta procura in atti,
appellati -
CI GIAMIE, nato a [...] il [...] C.F. [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Privitera, domiciliato presso il suo studio in Messina
v. Industriale 56 is k, per procura in atti;
appellato -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
16.11.2023: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni richiamandosi agli atti e
verbali di causa, con rigetto di orni contraria istanza deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.7.2010 NA AN esponevano di essere
proprietari di appezzamenti di terreno agricolo in Gazzirri del Comune di Messina -
individuate nelle particelle 2629,2639,2631 foglio 43, tutte derivanti dalla ex particella
2528 catasto terreni - che godono del diritto di prelevare acqua ad uso irriguo da un
pozzo sito nel terreno in proprietà di NA Irrerra e IO.
Lamentavano gli esponenti che a far data dal 2006 non avevano più potuto prelevare
l'acqua del pozzo con danno alle colture esistenti, per interruzione delle tubazioni.
Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti a consentire l'accesso sui loro terreni al
fine di ripristinare i collegamenti tra il pozzo e il fondo degli attori. Gli attori svolgevano
anche altre domande nei confronti di Melescio, non oggetto di giudizio in grado di appello.
Nella costituzione dei convenuti veniva svolta CTU e in data 11/10/2018 il Tribunale di
Messina emetteva la sentenza n. 1946/2018, con la quale tanto statuiva: “riconosce agli
odierni attori il diritto di prelievo dell'acqua dal fondo attiguo di proprietà dei convenuti in
virtù di una servitù di acqua ex art. 1080 c.c., ordinando ai convenuti l'accesso sulla loro
proprietà al fine di permettere il ripristino secondo le modalità contenute nella ctu;
-
Dichiara che al sig. IO non spetta alcun diritto di passaggio sul fondo degli attori….
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali in
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Sebastiano Neri Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. RI Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 262/2019, concernente l'impugnativa
della sentenza n. 1946/2018, emessa dal Tribunale di Messina in data 11.10.2018, avente
ad oggetto: diritti reali possesso;
proposta da
AR AL, nata a [...] il [...] (C.F. RNA-VLR84M71F158L) e AR
UE, nata a [...] il [...] (C.F. [...]) e AR
IE, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) e ER IA,
nata a [...] il [...] (C.F. [...]) tutti rappresentati e difesi
dall'Avv. Silvio Tommasini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina,
via XXIV Maggio n. 18, giusta procura in atti;
appellanti
contro AR TT, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]) e AR AN, nata a [...] il 23/101961 (C.F.
[...]) e AR TA, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]), tutti elettivamente domiciliati in Messina, via Maddalena is.147
n.15/C, presso lo studio degli avv.ti Gaetano Fatato e Marcello Fatato, che li
rappresentano e difendono giusta procura in atti,
appellati -
CI GIAMIE, nato a [...] il [...] C.F. [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Privitera, domiciliato presso il suo studio in Messina
v. Industriale 56 is k, per procura in atti;
appellato -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
16.11.2023: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni richiamandosi agli atti e
verbali di causa, con rigetto di orni contraria istanza deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.7.2010 NA AN esponevano di essere
proprietari di appezzamenti di terreno agricolo in Gazzirri del Comune di Messina -
individuate nelle particelle 2629,2639,2631 foglio 43, tutte derivanti dalla ex particella
2528 catasto terreni - che godono del diritto di prelevare acqua ad uso irriguo da un
pozzo sito nel terreno in proprietà di NA Irrerra e IO.
Lamentavano gli esponenti che a far data dal 2006 non avevano più potuto prelevare
l'acqua del pozzo con danno alle colture esistenti, per interruzione delle tubazioni.
Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti a consentire l'accesso sui loro terreni al
fine di ripristinare i collegamenti tra il pozzo e il fondo degli attori. Gli attori svolgevano
anche altre domande nei confronti di Melescio, non oggetto di giudizio in grado di appello.
Nella costituzione dei convenuti veniva svolta CTU e in data 11/10/2018 il Tribunale di
Messina emetteva la sentenza n. 1946/2018, con la quale tanto statuiva: “riconosce agli
odierni attori il diritto di prelievo dell'acqua dal fondo attiguo di proprietà dei convenuti in
virtù di una servitù di acqua ex art. 1080 c.c., ordinando ai convenuti l'accesso sulla loro
proprietà al fine di permettere il ripristino secondo le modalità contenute nella ctu;
-
Dichiara che al sig. IO non spetta alcun diritto di passaggio sul fondo degli attori….
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali in
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