Corte d'Appello Bari, sentenza 19/09/2024, n. 1138

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 19/09/2024, n. 1138
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 1138
Data del deposito : 19 settembre 2024

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO
n.297/2024RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott.ssa Elvira Palma Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 297 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mariamichela Lombardi, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
Appellante
e
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1
Casareale, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
Appellato

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2838/2023 del 20 ottobre 2023, l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta da , capo treno par. 140: “accoglie il ricorso e, CP_1 per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i periodi di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità fuori nastro, indennità di disponibilità, indennità di interruzione turno e indennità di semaforizzazione con decorrenza dalla data di assunzione, oltre interessi ed accessori come per legge;

- condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio quantificate in € 1.100,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
2. Con ricorso del 19 aprile 2024 interponeva appello. Parte_1
L' appellato resisteva con apposita comparsa depositata in data 4 settembre 2024, successivamente alla prima udienza fissata il 1 luglio 2024.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 9 settembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
****************
3.1 Con il primo motivo, l'appellante denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di condanna formulata dal ricorrente. Si duole che, pur avendo il ricorrente chiesto accertarsi il diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi, calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo ritenuto di giustizia, per le indennità indicate in ricorso e condannarsi la società al pagamento delle relative differenze retributive, il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna rendendo così necessario promuovere un ulteriore giudizio con aggravio di spese e competenze legali. Parte 3.2 Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.111 cost. VI c., degli artt. 112 e 132, 1 c. n.4 c.p.c. avendo il ricorrente formulato una domanda generica, limitandosi a chiedere il riconoscimento dell'an ma non del quantum.
Sostiene che la domanda generica, postulando un successivo giudizio per la determinazione del quantum, viola il disposto dell'art.111 cost. quanto all'immanente principio di celerità del processo ed al generale divieto di illegittima moltiplicazione delle azioni giudiziarie di un soggetto in danno di un altro.
3.3 Con il terzo motivo censura la sentenza per aver accolto la domanda riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità fuori nastro, indennità di disponibilità, indennità di interruzione turno, ed indennità di semaforizzazione “con decorrenza dalla data di assunzione” laddove in ricorso il lavoratore aveva chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto a far data dal 2015 depositando le relative buste paga per il periodo dal gennaio 2015 al marzo 2021.
Solo successivamente, ben oltre la prima udienza, aveva chiesto ed ottenuto dal giudice
- nonostante l'eccezione di inammissibilità della nuova domanda eccepita dalla società
– che le pretese differenze retributive fossero riconosciute a decorrere dal febbraio 2012
(data di assunzione).
Censura, quindi, la decisione del primo giudice che aveva ritenuto ammissibile tale nuova domanda in considerazione della sopravvenuta pronuncia della Suprema Corte in materia di prescrizione.
Rimarca che ai sensi dell'art. 420 cpc, le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del
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giudice;
che i gravi motivi che possono al più consentire una emendatio e non una mutatio libelli non potevano certo identificarsi in una pronuncia giurisprudenziale né il giudice avrebbe potuto sopperire all'inerzia ed alle lacune probatorie della parte decaduta come aveva invece consentito il Tribunale.
3.4 Con il quarto motivo parte appellante deduce quale ulteriore errore in procedendo la mancata pronuncia ed ammissione della richiesta ctu volta a quantificare le pretese differenze retributive.
3.5 Con il quinto motivo si duole che il Tribunale sia nella Parte_1 parte motiva che nel dispositivo della sentenza non abbia fornito utili indicazioni in ordine ai criteri che si dovrebbero porre alla base del calcolo del dovuto.
Assume, inoltre, che il primo giudice non abbia compiuto una analisi specifica e attenta disamina della documentazione prodotta che avrebbe invece consentito di accertare che le indennità richieste e riconosciute non erano affatto corrisposte con continuità, costanza ed uniformità.
3.6 Con il sesto motivo la società sostiene che devono essere escluse dal computo della retribuzione feriale le indennità correlate alle modalità logistiche e temporali della prestazione lavorativa in quanto non peculiari della professionalità conseguita dal lavoratore. Deduce che le indennità rivendicate in ricorso sono indubbiamente correlate all'articolazione temporale della prestazione lavorativa e all'organizzazione dei turni, non a particolari capacità e competenze professionali o che rappresentano voci della retribuzione dirette esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, come in particolare la diaria e trasferta che a detta dell'appellante hanno pacificamente natura di rimborso spese.
3.7 Con il settimo motivo l'appellante denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del D.Lgs n.
66/2003
, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Ancora, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del
CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive
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modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci
c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicchè nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettategli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicchè il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario.
3.8 Con l'ottavo motivo la società appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice, evidenziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione e la scarsa apprezzabilità dei relativi importi, dall'altro
l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'istante e, ancora, la natura di mero rimborso spese delle indennità di diaria e trasferta.
3.9 Infine, con il nono ed ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 2948 c.c. in tema di prescrizione anche alla luce della – argomentata - “rafforzata” stabilità del rapporto di lavoro autoferrotranviario. In sintesi, l'azienda sostiene che l'assunto non convince in generale e che, peraltro, essa è ente a totale capitale pubblico con oltre 500 dipendenti, sottoposta ad una normativa speciale, per cui sulla stabilità del rapporto di lavoro non ha inciso la riforma dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970.
4. I suddetti motivi sono solo in parte fondati per le ragioni che seguono.
4.1. Sono infondati il sesto, il settimo e l'ottavo motivo.
Come ben chiarisce Cass. n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò
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