Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/12/2024, n. 12
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Testo completo
N.R.G. 394/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 394/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Laura Botticelli e dall'Avv. Alessandra Annibali
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rita Virgili
APPELLATA con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
303/2024, pubblicata in data 16.4.2024
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…., ogni contraria istanza disattesa e respinta, ex art. 473 bis n. 22 ed art. 473 bis n. 34 cpc disporre che il versi a favore Parte_1 della entro il 10 di ogni mese un contributo al mantenimento ordinario CP_1 mensile dei due figli nella misura massima di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gliindici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati;
In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi del presente appello e delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 303/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.04.2024 all'esito del giudizio RG 464/2023 Tribunale di Ascoli Piceno e notificata al Pt_1
in data 3.05.2024: Riduca l'importo del contributo di al
[...] Parte_1 mantenimento ordinario mensile dei figli disponendo che versi a favore della entro il 10 di ogni mese un contributo al mantenimento di CP_1 Per_1
e nella misura massima di euro 300,00, mensili oltre
[...] Persona_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati ovvero, in subordine, nella diversa misura di giustizia comunque non superiore a quella stabilita nell'ordinanza presidenziale. Ferme e confermato il resto. Spese come per legge. Salvo ogni diritto.”
DELL'APPELLATA: “Tutto quanto sopra esposto, eccepito, richiesto e tenuto fermo, si conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con la condanna alle spese per il presente grado.”
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 303/2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento introdotto ex artt. 737 c.p.c. e 337 bis c.c. da Controparte_1
pagina 2 di 12
nei confronti di per la regolamentazione dell'affidamento dei figli Parte_1
- , nata il [...], e , nato il [...] - e per la Persona_3 Per_2 determinazione del contributo al mantenimento dei due minori, ha disposto
l'affidamento condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre, ponendo ha carico del padre l'assegno mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha regolato i tempi di permanenza dei minori presso i genitori stabilendo che: “il padre possa tenere con sé i figli a week end alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, con preavviso alla madre di almeno tre giorni prima in caso di impossibilità, oltre al mercoledì dalle 17:30 fino alla sera dopo cena;
nel periodo delle vacanze di
Natale , dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio i minori staranno a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore;
nel periodo di Pasqua, i minori staranno per tre giorni con il padre e tre giorni con la madre ad anni alterni;
nel caso di sospensione delle lezioni scolastiche per periodi superiori a tre giorni, i minori staranno alternativamente con la madre e con il padre;
nel periodo estivo,
i minori staranno con il padre per quindici giorni anche non consecutivi”;
ha infine disposto, stante l'accordo delle parti, che la riscuoterà l'assegno unico CP_1 familiare nella misura del 100%.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello che, riepilogata Parte_1 la vicenda processuale, ha censurato la decisione limitatamente alla statuizione relativa al contributo mensile in favore dei figli minori, contestando il quantum e la relativa valutazione dei presupposti: ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio nella misura massima di € 300,00 mensili.
III) , costituendosi, ha contestato la domanda avversaria, Controparte_1 deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 30.10.2024.
pagina 3 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente una maggiore capacità economica del rispetto a quella dichiarata, valorizzando quanto riferito dal medesimo Pt_1 all'udienza dell'8.6.2023 e la circostanza che egli risulta socio di un'azienda familiare “ben avviata e dotata di buon capitale”.
A tale riguardo l'appellante evidenzia l'inesistenza di dichiarazioni
“confessorie”, indicative di maggiori redditi rispetto a quelli percepiti a titolo di stipendio e deduce che l'ammontare della retribuzione pari ad € 1.250/1.300,00 mensili è stata documentalmente dimostrata (mediante le dichiarazioni dei redditi e gli accrediti dello stipendio nel conto corrente cointestato n. 31242678 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena), che dal bilancio dell'anno 2022 della risultano ancora molti debiti da pagare, che il valore della Controparte_2 società non può desumersi dal numero degli automezzi di cui dispone la stessa e che la situazione economica del non può essere equiparata a quella della Pt_1 atteso che questa è una società di capitali che offre Controparte_2 servizi di catering/organizzazione di pranzi e cene per cerimonie, l'amministratore unico è e, pur essendo le quote societarie in mano ai fratelli CP_3 Pt_1
e alla loro madre (egli è titolare di quote nella misura del 25%), ciò non significa che essi possano derogare alle regole di una società di capitali.
L'appellante ribadisce di essere un dipendente della predetta società e di non avere percepito dividendi in quanto la società non ha mai diviso utili, avendo effettuato investimenti (in strutture, mezzi di trasporto, personale dipendente) superiori agli introiti, tanto da dover ricorrere alla stipulazione di contratti di mutuo.
Evidenzia altresì che la ricerca di personale da assumere nella primavera del
2023, in vista della stagione estiva, è irrilevante, in quanto non indica il valore dell'azienda, ma costituisce una circostanza compatibile con il fatto che i soci percepiscono
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 394/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Laura Botticelli e dall'Avv. Alessandra Annibali
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rita Virgili
APPELLATA con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
303/2024, pubblicata in data 16.4.2024
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…., ogni contraria istanza disattesa e respinta, ex art. 473 bis n. 22 ed art. 473 bis n. 34 cpc disporre che il versi a favore Parte_1 della entro il 10 di ogni mese un contributo al mantenimento ordinario CP_1 mensile dei due figli nella misura massima di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gliindici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati;
In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi del presente appello e delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 303/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.04.2024 all'esito del giudizio RG 464/2023 Tribunale di Ascoli Piceno e notificata al Pt_1
in data 3.05.2024: Riduca l'importo del contributo di al
[...] Parte_1 mantenimento ordinario mensile dei figli disponendo che versi a favore della entro il 10 di ogni mese un contributo al mantenimento di CP_1 Per_1
e nella misura massima di euro 300,00, mensili oltre
[...] Persona_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati ovvero, in subordine, nella diversa misura di giustizia comunque non superiore a quella stabilita nell'ordinanza presidenziale. Ferme e confermato il resto. Spese come per legge. Salvo ogni diritto.”
DELL'APPELLATA: “Tutto quanto sopra esposto, eccepito, richiesto e tenuto fermo, si conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con la condanna alle spese per il presente grado.”
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 303/2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento introdotto ex artt. 737 c.p.c. e 337 bis c.c. da Controparte_1
pagina 2 di 12
nei confronti di per la regolamentazione dell'affidamento dei figli Parte_1
- , nata il [...], e , nato il [...] - e per la Persona_3 Per_2 determinazione del contributo al mantenimento dei due minori, ha disposto
l'affidamento condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre, ponendo ha carico del padre l'assegno mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha regolato i tempi di permanenza dei minori presso i genitori stabilendo che: “il padre possa tenere con sé i figli a week end alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, con preavviso alla madre di almeno tre giorni prima in caso di impossibilità, oltre al mercoledì dalle 17:30 fino alla sera dopo cena;
nel periodo delle vacanze di
Natale , dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio i minori staranno a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore;
nel periodo di Pasqua, i minori staranno per tre giorni con il padre e tre giorni con la madre ad anni alterni;
nel caso di sospensione delle lezioni scolastiche per periodi superiori a tre giorni, i minori staranno alternativamente con la madre e con il padre;
nel periodo estivo,
i minori staranno con il padre per quindici giorni anche non consecutivi”;
ha infine disposto, stante l'accordo delle parti, che la riscuoterà l'assegno unico CP_1 familiare nella misura del 100%.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello che, riepilogata Parte_1 la vicenda processuale, ha censurato la decisione limitatamente alla statuizione relativa al contributo mensile in favore dei figli minori, contestando il quantum e la relativa valutazione dei presupposti: ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio nella misura massima di € 300,00 mensili.
III) , costituendosi, ha contestato la domanda avversaria, Controparte_1 deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 30.10.2024.
pagina 3 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente una maggiore capacità economica del rispetto a quella dichiarata, valorizzando quanto riferito dal medesimo Pt_1 all'udienza dell'8.6.2023 e la circostanza che egli risulta socio di un'azienda familiare “ben avviata e dotata di buon capitale”.
A tale riguardo l'appellante evidenzia l'inesistenza di dichiarazioni
“confessorie”, indicative di maggiori redditi rispetto a quelli percepiti a titolo di stipendio e deduce che l'ammontare della retribuzione pari ad € 1.250/1.300,00 mensili è stata documentalmente dimostrata (mediante le dichiarazioni dei redditi e gli accrediti dello stipendio nel conto corrente cointestato n. 31242678 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena), che dal bilancio dell'anno 2022 della risultano ancora molti debiti da pagare, che il valore della Controparte_2 società non può desumersi dal numero degli automezzi di cui dispone la stessa e che la situazione economica del non può essere equiparata a quella della Pt_1 atteso che questa è una società di capitali che offre Controparte_2 servizi di catering/organizzazione di pranzi e cene per cerimonie, l'amministratore unico è e, pur essendo le quote societarie in mano ai fratelli CP_3 Pt_1
e alla loro madre (egli è titolare di quote nella misura del 25%), ciò non significa che essi possano derogare alle regole di una società di capitali.
L'appellante ribadisce di essere un dipendente della predetta società e di non avere percepito dividendi in quanto la società non ha mai diviso utili, avendo effettuato investimenti (in strutture, mezzi di trasporto, personale dipendente) superiori agli introiti, tanto da dover ricorrere alla stipulazione di contratti di mutuo.
Evidenzia altresì che la ricerca di personale da assumere nella primavera del
2023, in vista della stagione estiva, è irrilevante, in quanto non indica il valore dell'azienda, ma costituisce una circostanza compatibile con il fatto che i soci percepiscono
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