Corte d'Appello Genova, sentenza 29/04/2024, n. 617

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 29/04/2024, n. 617
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 617
Data del deposito : 29 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 628/2021
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Altri istituti e leggi speciali nel procedimento iscritto al n. 628 /2021 promosso da:
FR GE (C.F. FRNNGL71R7D643F), nato a [...] il
7/10/1971, residente in Ventimiglia (IM), il quale si difende in proprio, nella sua qualità di Avvocato del Foro di Imperia (PEC avv.franza@pec.avvocatisanremo.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ventimiglia (IM), alla via Aprosio 16 appellante contro
EN ITALIA s.p.a. (C.F. 00409920584), con sede in Mogliano
Veneto (TV), Via Marocchesa 14, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro Cerulli (C.F. CRL
MRA54T25I480O - PEC mauro.cerulli@ordineavvocatisv.it) del Foro di
Savona, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Savona (SV),
Via Paleocapa 9/7, giusta procura generale ad lites allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato e contro
RI ND (C.F. [...]), nato a [...] il
5/4/1980, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Mauro Vannucci (C.F.
[...]– PEC avvmaurovannucci@virgilio.it), del Foro di Savona, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Albenga
(SV), Viale Martiri della Libertà 36, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato
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Precisazione delle conclusioni del 13/3/2024 in trattazione scritta.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante FR GE ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma in parte qua della impugnata sentenza del 16.06.2021 n. 405/2021 pubblicata il 17.06.2021 del Tribunale di Imperia, in persona del dr. Fabio
Favalli, resa all'esito del giudizio portante n. 2012/2017 R.G. promosso da
RI DR contro l'Avv. ANGELO FR e con l'intervento della terza chiamata EN ITALIA SPA, dichiarare tenuta, ex art.
1917, co. 3, c.c. e/o ex art. 91 c.p.c., e conseguentemente condannare la
Generali Italia S.p.A. all'integrale pagamento delle spese legali e degli onorari di difesa in favore del conchiudente assicurato costituitosi nel giudizio nanti il Tribunale di Imperia portante n. 2012/2017 R.G., da liquidarsi come in atti richiesto o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
pag. 2/15 Vinte le spese ed i compresi legali di causa del presente grado di giudizio a carico dell'appellata Generali Italia S.p.a.”.
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-parte appellata EN ITALIA s.p.a. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello ecc.ma, reiectis adversis, dato atto che il
Tribunale di Imperia, nel respingere la sua domanda, ha condannato il primitivo attore sig. ND RI al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante avv. GE Franza e di Generali Italia spa quale terza chiamata, dato atto che esiste quindi un soggetto soccombente condannato al pagamento delle spese e due soggetti vittoriosi, dato atto che con sentenza a Sezioni Unite n. 32061 del 31 Ottobre 2022 la Corte di
Cassazione ha stabilito che la parte vittoriosa, anche solo parzialmente, non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite, respingere l'appello proposto dall'avv. Franza avverso la sentenza n.
405/2021 del Tribunale di Imperia in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Vinte in ogni caso spese e competenze del grado di appello.”
* * *
-parte appellata RI ND, costituitosi in data 19/9/2022 non ha rassegnato alcuna conclusione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


1. Sui fatti di causa.

Il signor RI ND, in data 21/7/2011, veniva arrestato in Bra
(CN) in flagranza dei reati di cui agli articoli 110 del Codice Penale e 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990. Veniva contestata all'imputato la
pag. 3/15
detenzione, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, D.P.R.
309/1990, di un involucro contenente 88,2632 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed era contestata l'aggravante della recidiva ex articolo 99 del Codice Penale. Il Tribunale di Alba, quindi, con sentenza
n. 116/2011 del 25/7/2011, condannava l'imputato alla reclusione di un anno e dieci mesi nonché alla multa di 3.000,00 euro.
Veniva poi notificato al signor RI l'ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione delle pene comminate con la citata sentenza e questi in data 15/4/2013, depositava personalmente istanza di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, tuttavia, attesa la mancata indicazione del domicilio secondo quanto previsto dall'articolo
677, comma 2-bis, del Codice di Procedura Penale
, con decreto in data
11/6/2013, dichiarava inammissibile la predetta istanza.
Il signor RI, pertanto, in data 5/9/2013 veniva tradotto in carcere da dove depositava nuovamente a titolo personale istanza di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare. Il
Magistrato di Sorveglianza, con decreto del 15/11/2013, disponeva quindi la detenzione domiciliare e, infine, il Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del 15/1/2014, deliberava l'affidamento in prova ai servizi sociali.
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2. Sul giudizio di primo grado.

Il signor RI ND, in ragione dei fatti testé descritti, allegando la paternità dell'Avvocato FR GE, proprio difensore, delle istanze di cui all'articolo 47, Legge 354/1975, lo conveniva dinanzi al
pag. 4/15
Tribunale di Imperia per sentirlo ivi condannare “al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore, accertandi in causa e da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Tribunale per le causali di cui alla narrativa dell'atto che precede, oltre interessi e svalutazione intervenuta a far epoca dalla domanda al saldo.” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in primo grado).
Parte attrice sosteneva, in particolare, che, a causa dell'inadempimento del professionista ai propri doveri difensionali, aveva trascorso 71 giorni in carcere dal 5/9/2013 al 15/11/2013 e 64 giorni in regime di detenzione domiciliare dal 16/11/2013 al 18/1/2014. Il signor RI, infine, addebitava al convenuto la perdita del proprio posto di lavoro presso Hotel
Monte Carlo Bay atteso che ciò non sarebbe mai accaduto “se lo stesso avesse vista accolta la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali.”
(cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in primo grado).
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L'Avvocato FR si costituiva con comparsa di costituzione e
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