Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2024, n. 461

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2024, n. 461
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 461
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 145/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 145/2021 promossa da:
LU AU (C.F. [...]), LU NA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'Avv. GRIFONI ALESSANDRO

APPELLANTE/I
nei confronti di
CI AN (CF [...]), RC ZI (CF [...]) con il patrocinio dell'Avv. PANTI DUCCIO (CF [...])

APPELLATO/I avverso la sentenza n. 413/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 22/06/2020
CONCLUSIONI
In data 7-29/11/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: preliminarmente dichiarare tardiva e comunque inammissibile e infondata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, anche per difetto di legittimazione attiva dei Sig.ri UC CI e IA ET;
ancora in via preliminare dichiarare inammissibili, e quindi espungere e/o non valutare ai fini del decidere, le Note per l'udienza depositate dinanzi al Tribunale di Siena dai Sig.ri CI in data 8/07/2019 risolvendosi, di fatto, in ulteriori e non autorizzate osservazioni alla CTU;
nel merito, in tesi rigettare le avverse domande poichè infondate in fatto e in diritto anche in accoglimento dell'eccezione di usucapione formulata dalle Sig.re SI;
In ogni caso riformare la sentenza
pagina 1 di 11 Tribunale di Siena n. 413/2020 espungendo dalla stessa l'erroneo accertamento della linea di confine e, comunque, l'affermazione dell'esistenza di condotte in qualsiasi modo antigiuridiche delle Sig.re SI, nonchè riformarla in punto di addebito delle spese del grado, e quindi con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge e rimborso delle spese effettuate per la registrazione della sentenza;
altresì volendo riconoscere a carico delle controparti una somma, anche da determinarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., I o III comma
” insistendo per le richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
Per parte appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE accertando che la materia del contendere possa essere definita con conciliazione giudiziale, si chiede DISPORSI COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI AI FINI DEL TERNTATIVO DI CONCILIAZIONE ex art. 185 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi A) la chiamata del CTU a chiarimenti e/o un SUPPLEMENTO DI CTU per rispondere ai seguenti quesiti. 1) Chiarisca il CTU se a) i sei cipressi in questione debbano essere considerati una unica formazione, ed in caso affermativo esplicitasse a quale formazione vegetale intende riferirsi e che documentasse, dati alla mano (come il CTP RG ha fatto nell'indicare, per i cipressi 1, 2 e 3, la loro appartenenza ad una formazione a siepe) la sussistenza, in quelle piante, delle caratteristiche che connotano tale formazione vegetale b) Se, invece, i sei cipressi siano sei distinti esemplari arborei, dovrà indicare le caratteristiche di ogni singolo esemplare ;
e se da tale esame risulta che tre di essi (i cipressi nn. 4, 5 e 6) si configurano come singoli esemplari arborei e gli altri tre (i cipressi n. 1, 2 e 3) posseggono tutti i requisiti necessari a costituire tra loro una formazione vegetale definibile siepe, c) spieghi e chiarisca il motivo per il quale non prende in considerazione che, dei sei cipressi in questione, tre possano essere singoli esemplari arborei e tre vadano a costituire una siepe. 2) inoltre il CTU dovrà chiarire a cosa intenda riferirsi quando parla della “natura” della siepe (si legga quanto a proposito da lui riportato nella metà inferiore di pag. 5 della sua relazione peritale). Non alla funzione di frangivento o antirumore, a suo dire, riferibile solo a siepi utilizzate nella pratica agronomica/forestale/ingegneristica, mentre invece, per le piante oggetto di causa, si deve parlare di siepe in contesto urbano 3) poichè il CTU afferma di non aver “contestualizzata la natura delle siepe”, (che invece è fondamentale), “e data per scontata in bozza”, si chiede che il CTU indichi i caratteri oggetto di analisi che sono proprio la funzione di barriera e di ornamento (ossia la funzione divisoria e quella estetica) 4) Il CTU, nella sua relazione peritale, afferma anche che sia evidente la mancata natura estetica delle piante 1, 2 e 3, così come la loro disomogeneità. Ma il CTU omette di indicare che tali mancanze non attengono alla “natura” di questi cipressi, ma alla loro attuale condizione vegetativa, (cioè Non si tratta, di qualcosa che attiene a caratteristiche intrinseche a queste piante, né qualcosa attribuibile al tipo di utilizzazione al quale sono state destinate, ma solo alla trascurata manutenzione che hanno subito, che poi è il motivo di questa stessa causa civile. 5) infine chiarisca il CTU Se le piante fossero state sottoposte ad una costante ed adeguata manutenzione ordinaria, verosimilmente non avremmo avuto una loro crescita disordinata ed eterogenea;
le piante si sarebbero mantenute nel tempo omogenee nel loro sviluppo e nella loro crescita, a tutto vantaggio anche della loro espressione estetica B) Interrogatorio formale delle convenute LU ON e LU RA e prova per testi con i testimoni indicati ed avente ad oggetto tutti i capitoli di prova formulati nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. depositata da parte attrice da intendersi in questa sede integralmente ritrascritta;
NEL MERITO: 1) respingere l'appello proposto
pagina 2 di 11 dalla difesa LU, in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto, e quindi confermare la sentenza di primo grado, con condanna delle appellanti al pagamento delle spese di causa. 2) IN OGNI CASO accertare e dichiarare che i cipressi oggetto di causa sono di proprietà delle sig.re LU ON e LU RA e sono stati piantati senza rispettare le distanze legali di cui all'art. 892 cod.civ. dalla proprietà degli attori;
3) accertare e dichiarare l'assenza di manutenzione dei predetti cipressi da parte delle proprietarie LU ON e LU RA;
4) accertare e dichiarare che l'assenza di regolare e continua manutenzione comporta una eccessiva crescita in altezza dei cipressi in oggetto, che conseguentemente creano potenziali pericoli e danni alla proprietà dei sigg. CI-RC nonché alla loro incolumità per le ragioni su esposte;
5) conseguentemente ordinare l'estirpazione o la manutenzione annuale necessaria dei predetti cipressi in osservanza delle norme del codice civile, per mantenerli ad altezza e distanza legale;
6) ordinare il taglio dei rami dei predetti alberi che protendono sulla proprietà dei sigg. CI- RC ai sensi dell'art. 896 cod.civ. Con vittoria di spese e compenso di causa per entrambi i gradi di giudizio
”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, LU AU e LU NA convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, AN CI e ZI RC proponendo gravame avverso la sentenza n. 413/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
22/06/2020 che aveva rigettato le domande proposte dai CI-ET, con compensazione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – CI UC e ET IA avevano convenuto in giudizio SI ON e SI
RA, esponendo: di essere proprietari di due appartamenti ubicati in Siena, in via Del Villino n. 60, facenti parte di un complesso condominiale che confina con una porzione di terreno di proprietà di SI
ON e RA;

che, SI DI, padre delle convenute, molto tempo fa, aveva piantato, nel predetto terreno, alcuni cipressi senza rispettare la distanza legale dal confine con la proprietà CI-ET, in violazione dell'art. 892 c.c.;

che, peraltro, le convenute avevano omesso di compiere anche la necessaria manutenzione dei predetti alberi;

che, in particolare, la notevole altezza dei cipressi nonché la loro mancata potatura oscuravano la visuale dell'appartamento degli attori, impedendo anche una sua adeguata illuminazione e creando grave pericolo in caso di forte vento o di condizioni climatiche avverse;

che, inoltre, sussisteva anche il rischio di intrusione da parte di terzi estranei, che avrebbero potuto arrampicarsi sui predetti alberi per introdursi furtivamente nell'appartamento degli attori;

pagina 3 di 11
che i vari solleciti rivolti alle SI nonché l'esperito procedimento di mediazione non avevano sortito alcun esito;
concludevano, pertanto, chiedendo di: “1) accertare e dichiarare che i predetti cipressi di proprietà delle sig.re LU ON e LU RA sono stati piantati senza rispettare le distanze legali di cui all'art. 892 cod.civ. dalla proprietà degli attori;
2) accertare e dichiarare l'assenza di manutenzione dei predetti cipressi da parte delle proprietarie LU ON e LU RA;
3) accertare e dichiarare che l'assenza di regolare e continua manutenzione comporta una eccessiva crescita in altezza dei cipressi in oggetto, che conseguentemente creano
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