Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 1428

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 1428
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1428
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
Dott.ssa Anna Maria Beneduce Consigliere rel.
Dott.ssa Nunzia Tesone Consigliere
all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio del 27.03.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1800/2021 RG.
TRA
De AR OV, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis e con essi domiciliato presso il loro studio in Isernia alla via Antonio Gramsci n. 2.
Appellante
E


E – DISTRIBUZIONE s.p.a. (nuova denominazione di EN Distribuzione S.p.A.) - Società con unico socio EN Italia S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EN S.p.A. - con sede in Roma, via Ombrone n. 2, c.f. 05779711000, in persona del procuratore avv. Cristina
Giuliani, in virtù dei poteri conferiti con procura per Notaio Nicola Atlante di Roma in data
12.12.2017, rep. 55629, racc. n. 27976, rappresentata e difesa dagli avv.ti Furio Tartaglia e
Stefano Mattei con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Gambardella in Napoli, via
Ligorio Pirro n. 25/A.
Appellata
Oggetto: riforma della sentenza n. 6397/2020 (r.g. 17243/2019) emessa inter parte dal Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il 12 dicembre 2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.8.2019, la parte ricorrente premesso di aver lavorato dal 20.04.1976 fino al 31.12.2007 alle dipendenze di EN spa (ora E-Distribuzione s.p.a. ) con mansioni di elettricista addetto alla costruzione, ammodernamento e manutenzione di elettrodotti aerei e sotterranei, operando su cantieri posti in aree rupestri presso diversi siti del territorio campano, esponeva che, a causa della prolungata e abituale esposizione a microtraumi lavorativi, era risultato affetto da diverse patologie a carico dell'apparato osteoarticolare e neuro tendineo per le quali era stata riconosciuta in via giudiziale la natura professionale ai fini dell'assicurazione INAIL;
che il datore di lavoro, nonostante l'aggravarsi della condizioni di salute, aveva continuato ad adibirlo alle stesse attività gravose, svolte di regola all'aperto anche con condizioni metereologiche avverse, anche in turni notturni, senza l'utilizzo di mezzi per il trasporto ed il carico e scarico di attrezzature e di materiali, tra cui anche i pali di sostegno degli armamenti elettrici che venivano portati a spalla;
che per le operazioni di armamento dei sostegni, come per quelle di scavo, che aveva svolto sia per la realizzazione che per la manutenzione degli elettrodotti, aveva assunto per tempo prolungato posture incongrue con aggravio della colonna vertebrale e degli arti sia superiori che inferiori;
che per le accidentate caratteristiche orografiche dei luoghi di intervento era stato
esposto a vibrazioni meccaniche causate dai mezzi di trasporto, nonché a rumori, vibrazioni e scuotimenti dovuti all'utilizzo di attrezzature di lavoro
Tanto premesso in fatto, deduceva in diritto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il nesso di causalità tra la malattia insorta e la nocività dell'ambiente in cui aveva prestato attività lavorativa, la sussistenza del danno patrimoniale e non,quest'ultimo nella misura differenziale rispetto a quello liquidato dall'IL, adiva il Tribunale di Napoli, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di e-distribuzione Spa nella causazione di tutti i danni, nessuno escluso, biologici, morali, patrimoniali e non, causati al ricorrente;
conseguentemente condannare e-distribuzione spa in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire integralmente il ricorrente di tutti i danni patrimoniali e non subiti, nella misura differenziale indicata in atti e che meglio si preciserà con il deposito del prospetto di liquidazione già richiesto all'INAIL di cui si riserva il deposito in corso di causa, ovvero secondo la valutazione equitativa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della prima messa in mora del 6.12.2010 sino all'effettivo soddisfo il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio l'E-Distribuzione S.p.A. contestava tutte le avverse doglianze, produzioni
e prospettazioni, eccependo (fra l'altro) in particolare:
a) l'improponibilità delle domande per l'atto di rinunzia e transazione del 22.11.2007;

b) l'intervenuta prescrizione estintiva dei diritti;

c) la inopponibilità delle risultanze peritali e della decisione del Tribunale determinatesi nel precedente separato giudizio introdotto dal lavoratore contro l'INAIL, con accertamenti tecnici eseguiti senza previa cognizione delle concrete attività e modalità lavorative;

d) la carenza di allegazione e prova del ricorso, in quanto basato su una descrizione delle attività lavorative e delle specifiche mansioni ritenute usuranti generica ed indeterminata anche quanto alla frequenza ed alle altre modalità, quindi inidonea sia a confortare l'asserita nocività delle situazioni lavorative, sia la presunta violazione degli obblighi di diligenza riferiti alla società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e, quindi, in definitiva insufficiente a supportare elementi di imputabilità delle patologie a fatto o responsabilità dell'ENEL;

e) l'insussistenza dei presupposti fattuali necessari per poter riferire il presunto carattere di
“nocività” alle situazioni ed alle mansioni lavorative;

d) l'infondatezza della avversa descrizione della tipologia di attività assegnate e concretamente disimpegnate, come pure delle modalità operative alle quali venivano ricondotte le patologie,
quanto agli effettivi rischi e carichi di lavoro, alla frequenza, alle metodologie concretamente disposte ed applicate, all'uso di mezzi meccanici ed altre attrezzature di supporto;

e) il costante assolvimento da parte dell'ENEL alle cautele ed agli oneri di informazione e formazione riferibili tempo per tempo alla tipologia di attività contestate, con implicito rispetto dei dettami di cui all'art. 2087 c.c. e, di contro, l'infondatezza del preteso inadempimento datoriale ex adverso basato sulla omessa sorveglianza sanitaria periodica e valutazione dei rischi specifici perchè non prevista la prima dalle norme vigenti ed applicabili al rapporto nel periodo di intercorrenza del rapporto di lavoro ed adeguatamente sodisfatta la seconda;

f) l'insussistenza di un nesso di conseguenzialità adeguata fra le mansioni concretamente svolte nel corso del rapporto di lavoro e le specifiche patologie lamentate, sia in considerazione della data di insorgenza delle patologie, sia per la loro natura multifattoriale, sia per il lunghissimo tempo trascorso dagli anni di svolgimento delle mansioni ritenute maggiormente usuranti, sia anche per la necessaria incidenza di fattori ed elementi esterni riferibili a qualsiasi individuo nel corso della vita.
g) l'insussistenza dei presupposti di una responsabilità penale ex art. 10 d.p.r. n. 1124/1965.
Con la sentenza n. 6397/2020 del 15 dicembre 2020, il Tribunale ha rigettato le domande formulate ritenendole improcedibili perché precluse dall'accordo transattivo sottoscritto fra le parti in occasione della risoluzione incentivata del rapporto di lavoro.
Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello De AR EU lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal Giudice di prime cure, frutto di una non approfondita valutazione della documentazione in atti e chiedendo, così, a riforma integrale della sentenza di primo grado, di accogliere totalmente la domanda vinte spese del doppio grado.
Si è costituita la s.p.a. E Distribuzione che ha chiesto il rigetto del gravame.
La Corte ravvisata la necessità disponeva CTU medica nella persona del dott. Nicola
Caccavella ed all'esito, alla luce delle note della appellata, disponeva escutersi i testi di lista.
All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminare al merito, osserva la Corte, è l'esame della eccezione di improponibilità della domanda per essere intervenuta in data 22 novembre 2007, in relazione alla cessazione del rapporto per risoluzione incentivata, la rinuncia ad ogni pretesa anche di natura risarcitoria per danno biologico, professionale, morale od esistenziale.
E' noto che l'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (cfr. ex multis Cass. n. 10218 del 18/04/2008).
Tanto perchè, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato
(Cass. n. 18321 del 19/09/2016).
Nella fattispecie in esame, il verbale di accordo si cala nel contesto del piano di incentivo all'esodo disposto dalla società nei confronti del personale del Gruppo EN, ovvero per la definizione dei termini della risoluzione consensuale del rapporto.
Tale essendo la premessa di fatto da cui ha origine l'accordo transattivo, si legge espressamente che il confronto tra le parti si è svolto solo in ordine alle competenze maturate in connessione al decorso del rapporto e alla sua cessazione.
In nessun punto dell'accordo, a differenza di quanto collegato agli aspetti più tipicamente di natura retributiva
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