Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/01/2025, n. 32
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 75/2023 RGC promossa
DA
- ZA RO, titolare della omonima ditta individuale, nato a
Montegranaro il 10.12.1979 ed ivi res.te alla c.da S. Tommaso n. 116 bis;
CF.: [...];
rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Giustozzi del Foro di Macerata ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corridonia alla via Lorenzo
Lotto snc;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
CA MA, già titolare della ditta BIEMME di IN MA,
residente in [...];
CF.: [...];
rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Merlini del Foro di Macerata e con questi
domiciliato in Ancona al C.so Garibaldi n. 111, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Rocco;
(appellato – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 1058/2022 del giorno 30.11.2022 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 3387/2012 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come
da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa GL TO, titolare della
omonima ditta individuale, ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale
era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo (promosso per il pagamento
pag. 2/10
degli importi trattenuti a titolo di riserva in contratto) nei suoi confronti
proposta dalla ditta IE AL di IN MA.
Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione
proposta e di proporre altresì appello incidentale.
Con provvedimento inaudita altera parte del 07.02.2023, successivamente
confermato dal Collegio, è stata disposta – su ricorso dell'appellante – la
sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a
difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto
dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri
di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della
sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con un diffuso atto di appello GL TO impugna la decisione in
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere
brevemente compendiate. In primo luogo, avrebbe errato il Giudice di prime
cure nell'affermare l'inadempimento di esso appellante agli obblighi derivanti
dal contratto di appalto del 04.04.2011, posto che in realtà la mancata
pag. 3/10
ultimazione delle opere appaltate sarebbe riconducibile al contrario alla
responsabilità della subappaltante IE che non avrebbe messo in
condizione la ditta appellante di proseguire nelle lavorazioni, omettendo di
fornire i materiali per le opere e di rinnovare il permesso amministrativo
relativo al cantiere. Con un seconda, articolata censura, osserva l'appellante che
comunque la quantificazione delle opere contrattuali non eseguite, come
effettuata dalla CTU in primo grado, sarebbe assolutamente errata, dacchè la
consulente – e di seguito la sentenza che sulla stessa si sarebbe acriticamente
adagiata – non avrebbe adeguatamente considerato la disciplina del contratto,
da cui risulterebbe che in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 75/2023 RGC promossa
DA
- ZA RO, titolare della omonima ditta individuale, nato a
Montegranaro il 10.12.1979 ed ivi res.te alla c.da S. Tommaso n. 116 bis;
CF.: [...];
rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Giustozzi del Foro di Macerata ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corridonia alla via Lorenzo
Lotto snc;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
CA MA, già titolare della ditta BIEMME di IN MA,
residente in [...];
CF.: [...];
rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Merlini del Foro di Macerata e con questi
domiciliato in Ancona al C.so Garibaldi n. 111, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Rocco;
(appellato – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 1058/2022 del giorno 30.11.2022 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 3387/2012 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come
da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa GL TO, titolare della
omonima ditta individuale, ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale
era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo (promosso per il pagamento
pag. 2/10
degli importi trattenuti a titolo di riserva in contratto) nei suoi confronti
proposta dalla ditta IE AL di IN MA.
Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione
proposta e di proporre altresì appello incidentale.
Con provvedimento inaudita altera parte del 07.02.2023, successivamente
confermato dal Collegio, è stata disposta – su ricorso dell'appellante – la
sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a
difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto
dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri
di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della
sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con un diffuso atto di appello GL TO impugna la decisione in
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere
brevemente compendiate. In primo luogo, avrebbe errato il Giudice di prime
cure nell'affermare l'inadempimento di esso appellante agli obblighi derivanti
dal contratto di appalto del 04.04.2011, posto che in realtà la mancata
pag. 3/10
ultimazione delle opere appaltate sarebbe riconducibile al contrario alla
responsabilità della subappaltante IE che non avrebbe messo in
condizione la ditta appellante di proseguire nelle lavorazioni, omettendo di
fornire i materiali per le opere e di rinnovare il permesso amministrativo
relativo al cantiere. Con un seconda, articolata censura, osserva l'appellante che
comunque la quantificazione delle opere contrattuali non eseguite, come
effettuata dalla CTU in primo grado, sarebbe assolutamente errata, dacchè la
consulente – e di seguito la sentenza che sulla stessa si sarebbe acriticamente
adagiata – non avrebbe adeguatamente considerato la disciplina del contratto,
da cui risulterebbe che in
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