Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 26
CA Perugia
Sentenza
14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R. G. 212 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 212 / 2022 promossa da:
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Paolo Sportoletti e
Giovanni Tarantini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Perugia, via XIV Settembre 69
APPELLANTE
Contro
ES MI ( deceduto), ES SS, ES TE, NI VERA, con il patrocinio dell'avv. EO Mion, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Flavio Aristei, in Terni, via Barberini, 10
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato a CC MI, l'Azienda Unità
Sanitaria Locale Usl Umbria 2, in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto appello avverso l'ordinanza del 26.02.2022 resa dal Tribunale di Terni, con la quale il Tribunale ha condannato “la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 60.689,10 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione”;
ha respinto “la domanda di risarcimento del danno patrimoniale”; ha condannato
“la resistente alla rifusione degli esborsi sostenuti dalla parte ricorrente nella misura complessiva di euro 800,00 (di cui euro 286,00 a titolo di contributo unificato e marca e la restante parte a titolo di pagina 1 di 5 esborsi in favore del CTP), nonché al pagamento delle spese di lite in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, a titolo di compenso professionale che si quantificano in complessivi euro
7.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”; ha infine posto
“gli esborsi che saranno liquidati per l'ATP definitivamente a carico della parte resistente”.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto delle avverse domande, con condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.
Si sono costituiti in giudizio CC SS, CC EO e OP
ER, quali eredi e congiunti di CC MI, con comparsa di costituzione e risposta del 22.09.2022, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'ordinanza impugnata.
2.Con ordinanza del 14.03.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cp.c.. All'esito del deposito delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 212 / 2022 promossa da:
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Paolo Sportoletti e
Giovanni Tarantini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Perugia, via XIV Settembre 69
APPELLANTE
Contro
ES MI ( deceduto), ES SS, ES TE, NI VERA, con il patrocinio dell'avv. EO Mion, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Flavio Aristei, in Terni, via Barberini, 10
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato a CC MI, l'Azienda Unità
Sanitaria Locale Usl Umbria 2, in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto appello avverso l'ordinanza del 26.02.2022 resa dal Tribunale di Terni, con la quale il Tribunale ha condannato “la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 60.689,10 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione”;
ha respinto “la domanda di risarcimento del danno patrimoniale”; ha condannato
“la resistente alla rifusione degli esborsi sostenuti dalla parte ricorrente nella misura complessiva di euro 800,00 (di cui euro 286,00 a titolo di contributo unificato e marca e la restante parte a titolo di pagina 1 di 5 esborsi in favore del CTP), nonché al pagamento delle spese di lite in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, a titolo di compenso professionale che si quantificano in complessivi euro
7.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”; ha infine posto
“gli esborsi che saranno liquidati per l'ATP definitivamente a carico della parte resistente”.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto delle avverse domande, con condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.
Si sono costituiti in giudizio CC SS, CC EO e OP
ER, quali eredi e congiunti di CC MI, con comparsa di costituzione e risposta del 22.09.2022, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'ordinanza impugnata.
2.Con ordinanza del 14.03.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cp.c.. All'esito del deposito delle
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