Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2024, n. 989

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2024, n. 989
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 989
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. G P Presidente Rel.
dott.ssa M R C Consigliere
dott.ssa B P Consigliere nella pubblica udienza del 7 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1265/2024 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr.ssa M ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. LIPANI DAMIANO Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA DELLA POSTA 8 MILANO C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. LINZOLA CLAUDIO CP_1 C.F._2
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano via C.F._3
Hoepli n. 3
APPELLATA
UNIONE AVVOCATI ENTI PUBBLICI con il patrocinio dell'avv. CP_2
G L , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata in Battipaglia via Puccini n. 21/C
APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristiana Vivian CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano via Savarè n.1 C.F._5
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER Parte_1
Come da ricorso in data 27 Giugno 2024

PER CP_1
Come da memoria in data 23 Ottobre 2024
PER CP_2
Come da memoria depositata in data 24 ottobre 2024
PER CP_3
Come da memoria depositata in data 11.10.2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1265/2024 il Tribunale di Milano decidendo sul ricorso proposto da
nei confronti della ha così deciso: CP_1 Parte_1
“ accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire i compensi professionali senza la decurtazione operata dalla ai sensi dell'art. 9, comma 7, Parte_1 del d.l. n. 90 del 2014;

accerta e dichiara il diritto della ricorrente, ai fini pensionistici, all'inclusione della contribuzione dell'intero importo percepito a titolo di compensi professionali, quali redditi di lavoro dipendente interamente assoggettabili a contribuzione;

per l'effetto, condanna previo ricalcolo del “trattamento Parte_1 economico complessivo” di cui all'art. 9 comma 7 D.L. n. 90/2014, al pagamento delle somme indebitamente trattenute e non erogate alla ricorrente a titolo di compensi professionali ex art. 9 comma 7 D.L. n. 90/2014 dal 2014 sino al termine del rapporto per collocamento in pensione (30.11.2020) oltre interessi dal dovuto al saldo;

accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire i compensi dovuti per le attività professionali svolte nei giudizi patrocinati dalla ricorrente che hanno portato
a pronunce favorevoli per , sia con spese liquidate che con spese Parte_1
compensate, depositate dopo la cessazione del servizio, e per l'effetto condanna
al versamento della contribuzione anche per tali compensi;
Parte_1 rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
compensa le spese di lite tra le parti.
Nel giudizio di primo grado erano intervenuti Controparte_4
e l'
[...] CP_3
Le questioni oggetto della controversia e lo svolgimento del giudizio di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata :
Con ricorso depositato in data 27.7.2022, ha convenuto in giudizio, CP_1 avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Regione Lombardia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“i) accertare, previa eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, il diritto della ricorrente a percepire i compensi professionali senza l'illegittima decurtazione operata dalla sulla Parte_1 base dell'errata interpretazione dell'art. 9, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014;
ii) accertare, previa declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, del
d.l. n. 90 del 2014, il diritto della ricorrente alla corresponsione degli onorari professionali senza l'irragionevole limitazione ivi prevista;

iii) accertare il diritto della ricorrente alla sottoposizione alla contribuzione a fini pensionistici dell'intero importo percepito a titolo di compensi professionali, quali redditi di lavoro dipendente interamente assoggettabili a contribuzione previdenziale, nella medesima misura fissata per lo stipendio tabellare;
iv) conseguentemente condannare previo ricalcolo del Parte_1

“trattamento economico complessivo” della ricorrente per ciascun anno dal 2014 ovvero in forma generica, alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro e non erogate alla odierna ricorrente a titolo di compensi professionali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente versamento sull'intero ammontare dei redditi da lavoro presso la Parte_1
contribuzione previdenziale dovuta, nella medesima misura fissata per lo stipendio tabellare;

v) accertare il diritto, previa disapplicazione del Regolamento delle assegnazioni degli affari consultivi e del contenzioso e del riparto dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ove necessario, della ricorrente a percepire i compensi dovuti per le attività professionali svolte nei giudizi dalla ricorrente patrocinati che hanno portato a pronunce favorevoli per , sia con Parte_1 spese liquidate che con spese compensate, depositate dopo la cessazione del servizio, come da richieste già formulate all'Ente e prodotte e quelle che matureranno successivamente, sino ad esaurimento dei contenziosi per i quali ha svolto prestazioni nell'interesse di quando era in servizio, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo;
vi) conseguentemente condannare al versamento, anche per i Parte_1 compensi di cui al precedente punto v), della contribuzione previdenziale, nella medesima misura fissata per lo stipendio tabellare” con vittoria delle spese di lite.

, regolarmente costituitasi in giudizio con articolata memoria Parte_1 difensiva, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese chiedendone l'integrale rigetto.
è intervenuta nel giudizio ai sensi Controparte_5 dell'art. 419 c.p.c. a supporto della domanda attorea, intervento rispetto al quale
ha eccepito 'inammissibilità. Parte_1 Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha integrato il contraddittorio nei confronti di ai sensi dell'art. 102 c.p.c., il quale si è CP_3 regolarmente costituito aderendo alle tesi difensive attoree chiedendo
l'accoglimento integrale del ricorso proposto dalla CP_1
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 7.11.2023, poi rinviata al 7.3.2024, all'esito della quale il procedimento è stato deciso come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
La ricorrente, premesso di essere stata assunta da nel settembre Parte_1
1988 e di aver lavorato fino al 30 novembre 2020, quando ha cessato il servizio per pensionamento, con qualifica Avvocato Cat. giuridica D, rivendica, in questa sede:
- il diritto a che il “trattamento economico complessivo”, su cui è parametrato il “tetto retributivo individuale specifico” ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, sia determinato computandovi anche i compensi professionali percepiti l'anno precedente quello di riferimento;

- il diritto alla corresponsione dei compensi professionali maturati in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese senza le decurtazioni e limitazioni previste dall'art. 9, comma 6, del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 di cui rileva la illegittimità costituzionale nella parte in cui dispone che lo stanziamento appositamente previsto non può comunque superare quello relativo all'anno
2013;

- il diritto alla sottoposizione alla contribuzione, a fini pensionistici, dell'intero importo percepito a titolo di compensi professionali, quali redditi di lavoro dipendente interamente assoggettabili a contribuzione;

- con condanna generica dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute, trattenute ed eventualmente ripetute dalla ricorrente a titolo di compensi professionali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente versamento sull'intero ammontare dei redditi da lavoro presso la
Regione della contribuzione previdenziale, nella medesima misura Parte_1 fissata per lo stipendio tabellare;

- ed ancora, il diritto alla corresponsione dei compensi professionali relativi a prestazioni professionali svolte in giudizi iniziati dalla ricorrente quando era in servizio e conclusisi favorevolmente per l'Ente solo successivamente alla sua cessazione del rapporto lavorativo professionale, con condanna generica di al versamento della contribuzione Parte_1 previdenziale.
Secondo la difesa attorea, il diritto azionato dalla ricorrente troverebbe fondamento nell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e nella affermata illegittimità costituzionale, sotto due distinti profili, della medesima disposizione che ha imposto agli Enti
Pubblici, i quali si sono dotati di un ufficio legale interno, di porre dei limiti al riconoscimento dei compensi professionali in favore dei propri avvocati dipendenti…”
Il Tribunale , richiamando quanto già affermato dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1136/2020 in fattispecie sovrapponibile alla presente , ha ritenuto fondato l' assunto della ricorrente per cui nell'interpretazione dell'art. 9 comma 7 del d.l. 90/2014 , conv. In l. n. 114/2014 . ai fini del calcolo del c.d. tetto individuale specifico per “ trattamento economico complessivo “ deve ritenersi il trattamento economico nella sua interezza, ivi compresi i compensi professionali , e non solo il trattamento economico di base percepito dall'avvocato quale dipendente pubblico.
Richiamando poi la stessa pronuncia della Corte di Appello di Milano , il Tribunale ha ritenuto infondato l'assunto della ricorrente circa il diritto alla corresponsione dei compensi professionali maturati in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese senza le decurtazioni e limitazioni previste dall'art. 9, comma 6, del d. l.
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in
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