Corte d'Appello Trieste, sentenza 07/11/2024, n. 444

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 07/11/2024, n. 444
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 444
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE Sezi one Pri ma Ci vil e
Riunita in Camera di Consiglio in persona di:
dott. Arturo Picciotto Presidente relatore
dott. Daniele Venier Consigliere

dott. Mauro Zenatto Giudice Onorario Aggregato
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283 del Ruolo Generale dell'anno
2023
TRA
RC AL ON (C.F. [...]), in proprio e la società EMMECI
S.R.L. (P.IVA 01190200319) in persona del legale rappresentante pro tempore MA
DA PO, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Donolato (c.f.
[...]) e dall'avv. Roberto Dugo (c.f. [...]), presso il cui studio in Gorizia sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;

appellanti
CONTRO
METALSTAM S.R.L. (P. IVA 4502650965), in persona del legale rappresentante pro tempore IZ NT, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Profita presso il cui studio in Gallarate (VA) è elettivamente domiciliata giusta delega in calce all'atto di citazione di primo grado;


appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 140/2023 pronunciata il 19.06.2023 – risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per parte appellante, come da foglio di precisazione delle conclusioni del
12.07.2024:
in via principale, nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 140/2023 pronunciata dal Tribunale di Gorizia, per l'effetto rigettare le domande della
TA S.r.l. poiché infondate in fatto e diritto;
accertare il diritto di credito di EM S.r.l. nei confronti di TA S.r.l. della somma di € 915,00 ovvero della maggiore o minore somma di giustizia, oltre agli interessi dalla scadenza al saldo;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della società

TA S.r.l., accertato il concorso colposo del creditore nella causazione del danno, ridurre la domanda a quanto ritenuto di giustizia.
Spese di entrambi i gradi del giudizio interamente rifuse, nonché il rimborso di quelle degli atti esecutivi e conseguenti
Per parte appellata, come da foglio di precisazione delle conclusioni del
05.07.2024:
Nel merito
Rigettare l'appello in quanto infondato sia in fatto sia in diritto
Spese rifuse
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società TA S.r.l. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia la società di spedizioni EM S.r.l. e il suo legale rappresentante MA DA PO esponendo che il 03/06/2020 aveva incaricato
EM S.r.l. di effettuare un'operazione di sdoganamento di nastri di alluminio provenienti dalla Turchia, tramite introduzione nel deposito fiscale IVA dell'Autoporto di Gorizia secondo quanto previsto dall'art. 50 bis, comma IV, lett. b
del D.L. 331/1993
(c.d. “Regime 45”, operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito fiscale a fini IVA);
che, tuttavia, a seguito di un controllo avviato dall'Agenzia delle Dogane, quest'ultima aveva contestato a TA S.r.l. (importatore) e a MA DA PO
(rappresentante di dogana) la mancata introduzione fisica delle merci nel deposito
IVA, con conseguente venir meno dell'applicazione del c.d. Regime 45 ed obbligo di corrispondere alla Dogana di Gorizia l'IVA non pagata all'atto di importazione, oltre sanzioni;
che il procedimento si era concluso con l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico di TA S.r.l. e MA DA PO (solidalmente obbligati ex art. 11 D.Lgs. n. 472/1997) per la somma di € 19.541,17, somma che TA
S.r.l. aveva tempestivamente provveduto a versare, usufruendo della definizione agevolata, nella misura ridotta di 1/3, pari a € 6.360,78.
Sulla scorta di tali allegazioni domandava a) l'accertamento della risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento di controparte, con la restituzione del corrispettivo pagato e degli interessi di mora e b) il risarcimento del danno, quantificato nella misura della sanzione pagata, oltre interessi legali con rivalutazione monetaria.
2. Si costituivano in giudizio EM S.r.l. e MA DA PO, i quali negavano la sussistenza di qualsiasi inadempimento loro imputabile, avendo gli stessi correttamente provveduto a quanto necessario per l'attività di sdoganamento in
Regime 45, secondo lo schema adottato nell'espletamento di analoghi incarichi, e affermavano che l'irrogazione della sanzione era dipesa dalla condotta dei conducenti dei mezzi di trasporto, i quali non si erano recati presso il deposito per dar seguito alle successive operazioni di verifica.
Esponevano di aver prontamente rassicurato TA S.r.l., subito dopo
l'irrogazione delle sanzioni, che si sarebbero fatti carico personalmente di risolvere la questione, proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Precisavano di aver difatti impugnato, in quel frangente, quattro processi verbali di constatazione con i quali l'Agenzia aveva contestato la mancata introduzione fisica delle merci nel deposito IVA in relazione a operazioni di importazione effettuate da
MA DA PO in nome e per conto di quattro diversi importatori, tra i quali
TA S.r.l.;
che in tale sede era stato raggiunto un accordo di mediazione per
effetto del quale le contestazioni erano state riformulate, e le sanzioni notevolmente ridotte (in misura pari al 30% dell'imposta non versata ex art. 13 D. Lgs 471/97, ulteriormente ridotta del 35%);
che tuttavia tale riduzione non era stata possibile in merito alle operazioni di TA S.r.l., in quanto la stessa aveva medio tempore provveduto al pagamento della sanzione usufruendo della definizione agevolata;
che, pertanto, se la società avesse dato seguito alle rassicurazioni di MA DA PO
l'importo finale sarebbe stato di soli € 1.001,82 anziché € 6.360,78.
I convenuti chiedevano pertanto il rigetto della pretesa attorea perché infondata e, in subordine, la riduzione del risarcimento richiesto per concorso di colpa di TA
S.r.l..
Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti da TA S.r.l. ad EM S.r.l. e non saldati per € 915,00 in relazione al contratto stipulato.
3. Con sentenza n. 140/2023 pronunciata il 19.06.2023 il Tribunale di Gorizia accoglieva la domanda attorea di risoluzione per inadempimento del contratto ritenendo che, conformemente ai principi in materia di responsabilità contrattuale,
l'attrice avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dando adeguata prova dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e allegando il grave inadempimento di controparte per non aver introdotto la merce nel deposito IVA. Di contro, le parti convenute, non contestando l'esistenza del rapporto e la loro legittimazione passiva, avevano negato la sussistenza di qualsiasi inadempimento loro imputabile e attribuito l'irrogazione al fatto dei trasportatori, i quali non avevano provveduto al trasporto fisico della merce nel deposito IVA.
Il Tribunale, chiarito preliminarmente che il rapporto contrattuale in essere tra le parti doveva intendersi soggettivamente limitato alle due società, essendo MA DA PO mero organo rappresentativo della convenuta, qualificava lo stesso come contratto di spedizione, ritenendo, alla luce del contenuto della lettera di incarico, che EM
S.r.l. si fosse obbligata a compiere tutte le operazioni amministrative necessarie finalizzate all'applicazione del c.d. Regime 45, ivi compresa, dunque, l'introduzione fisica della merce nel deposito fiscale IVA e che, pertanto, si fosse resa inadempiente rispetto a tale obbligazione.
La circostanza che tale omissione fosse stata posta in essere dai trasportatori era giudicata inidonea a escluderne la responsabilità, prevedendo l'art. 1228 c.c. che il debitore risponda del fatto doloso e colposo dei terzi dei quali si sia avvalso per
l'adempimento della propria obbligazione.
Tale ricostruzione trovava conferma, secondo il Tribunale, nel messaggio di posta elettronica del 16/11/2020 (doc. 5 di parte attrice) con cui EM S.r.l. si era assunta la responsabilità dell'accaduto, nonché l'onere di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio e di farsi carico delle sanzioni.
Valutato quindi l'inadempimento di EM S.r.l. come non di scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c., poiché determinante per l'applicazione della sanzione, dichiarava risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Non avendo, invece, parte attrice dato prova delle somme versate alla controparte in forza del contratto, non disponeva nulla in ordine agli obblighi restitutori.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale precisava che – sebbene svolta unitariamente dall'attrice nei confronti delle convenute – essa si fondava su due titoli differenti: nei confronti di EM S.r.l., poiché responsabile in forza dell'art. 1223
c.c.
, che impone alla parte inadempiente di risarcire i danni provocati alla controparte
a titolo di danno emergente e lucro cessante;
mentre nei confronti di MA DA PO, che non era parte contrattuale, poiché coobbligato in solido ex lege al pagamento della sanzione in quanto soggetto che aveva effettuato la dichiarazione in dogana
(artt. 15 e 77 Reg. UE 952/2013).
Ciò chiarito, quanto aella responsabilità ex artt. 1223 e ss. c.c. di EM S.r.l., giudicava insussistente in concreto un concorso colposo del creditore, atteso che, citando giurisprudenza, la diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, comma 2 non si spinge fino al punto di obbligare quest'ultimo a compiere una attività gravosa o rischiosa quale l'introduzione di un processo. Inoltre, il risultato utile raggiunto all'esito del ricorso non era, sulla base di un giudizio prognostico, certo e garantito ed esponeva TA S.r.l. al rischio di dover pagare il maggior importo di € 9.717,37
a titolo di sanzione, senza poter più usufruire della definizione agevolata.
Ritenuto, pertanto, che la condotta di parte attrice rientrasse nei canoni della diligenza ordinaria, condannava EM S.r.l. al
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