Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2024, n. 2406

CA Napoli
Sentenza
10 giugno 2024
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CA Napoli
Sentenza
10 giugno 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2024, n. 2406
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 2406
Data del deposito : 10 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
Dott. Giovanna Guarino Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Beneduce Consigliere rel.
all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio del 5 giugno 2024 ha pronunciato la - seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1505/2023 RG.
TRA
AL ME, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Massimo Pistilli e con elezione di domicilio presso il proprio studio in Viterbo (VT), via
Belluno 69,
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore.
Appellato contumace


Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06 maggio 2022, parte ricorrente premesso:
. che è un ATA e collaboratore scolastico, dipendente del Ministero Dell'Istruzione (già Ministero
Istruzione Università e Ricerca) con contratto a tempo indeterminato;

. che al momento del deposito del ricorso prestava servizio presso Istituto Comprensivo G. Siani in
Villaricca (NA);

. che durante il periodo in cui aveva prestato lavoro a tempo determinato, il ricorrente aveva sempre svolto le identiche mansioni (rispettivamente) degli Assistenti Tecnici Amministrativi dei
Collaboratori scolastici assunti con contratto a tempo indeterminato;

. che successivamente alla sua immissione in ruolo ed alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con singole e specifiche domande, aveva reso la dichiarazione dei servizi pre-ruolo effettuati e aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, così come previsto dal D. Lgs 297/1994;

. che con provvedimento del Dirigente Scolastico, in virtù dell'art. 569, come ampliato dall'art. 66 del CCNL Scuola (per effetto della riserva in favore della contrattazione collettiva contenuta nella norma predetta) per il personale ATA, gli era stata effettuata la cd ricostruzione di carriera, per il riconoscimento e la valorizzazione ai fini giuridici ed economici del servizio già prestato a tempo determinato;

. che la normativa sopra richiamata di cui all'art. 569 del citato T.U. sulla scuola (D. Lgs 297/94) prevede che al lavoratore già precario e successivamente “stabilizzato” con il contratto a tempo indeterminato siano riconosciuti ed equiparati al servizio di ruolo, e perciò valorizzati ai fini giuridici ed economici, i primi quattro anni per intero e soltanto i due terzi dei periodi eventualmente eccedenti;

. che gli era stato illegittimamente decurtato un periodo rispetto all'integrale periodo di lavoro concretamente prestato alle dipendenze del Miur;

Tutto ciò premesso chiedeva la condanna del Ministero dell'Istruzione oggi Ministero dell'Istruzione
e del Merito a rideterminare le ricostruzioni di carriera valorizzando gli integrali periodi di servizio prestati previa sottoscrizione di contratti a tempo determinato.
Si costituiva il Ministero convenuto che – eccepita la prescrizione quinquennale dalla data di deposito del ricorso introduttivo – chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale con sentenza n. 1969/2023 rigettava il ricorso per difetto di allegazione con compensazione delle spese di lite.
Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello in data 26 giugno 2023 IE CO lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal Giudice di prime cure, frutto di una non approfondita valutazione della documentazione prodotta e chiedendo, così, a riforma integrale della sentenza di primo grado, di accogliere la domanda vinte spese del doppio grado.
Il Miur, nonostante la regolare notifica dell'appello, non si costituiva.
All'esito della odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico ed articolato motivo di appello il IE ha dedotto la erroneità della decisione laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto il difetto di allegazione non avendo il ricorrente, attuale appellante, indicato i contratti a tempo determinato di durata di almeno 180 giorni o con durata dal primo febbraio fino agli scrutini.
Rilevava che il costrutto normativo era errato in quanto tale onere di allegazione valeva per i docenti e non per gli ATA.
Il rilievo è fondato.
E' pacifico che IE CO sia dipendente a tempo indeterminato del Miur, assunto in ruolo nella area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario area A, profilo collaboratore scolastico, con decorrenza a.s. 2014/2015 e che con decreto del 19 febbraio 2016 il
D.S. dell'Istituto Comprensivo di Villaricca “ G. Siani” abbia provveduto alla ricostruzione di carriera in applicazione della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 485 comma 1 del D.Lgs.
297/1994
non riconoscendo però tutto il servizio pre ruolo prestato.
L'appellante ha, dunque, chiesto il riconoscimento integrale del servizio prestato in virtù di reiterati contratti a tempo determinato presso istituzioni scolastiche statali anteriormente alla immissione in ruolo, invocando la disapplicazione di quest'ultima norma in quanto contrastante con il diritto della
Unione Europea.
Al fine di poter esaminare la vicenda, occorre ricostruire, seppur brevemente, la disciplina di legge,
succedutasi nel tempo, relativa alle assunzioni a tempo determinato nel settore della scuola.
La norma fondamentale si rinviene, in origine, nell'art. 4 della legge n. 124/1999, tuttora vigente, i cui primi tre commi così recitano:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Il successivo quarto comma stabilisce, poi, che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee, di cui ai precedenti commi, si debbano utilizzare le graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del d.lgs n. 297/1994, mentre l'undicesimo comma ne estende le disposizioni anche al personale ATA, con una regola confermata dall'art. 9, tredicesimo comma, del d.l. n.
70/2011
.
In attuazione del quinto comma dell'art. 4 della legge n. 124/1999, il M.I.U.R. ha nel tempo adottato appositi decreti per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee (d.m. n.
201/2000 e d.m. n. 131/2007 per il personale docente, d.m. n. 430/2000 per il personale ATA) che, dopo aver sostanzialmente richiamato l'art. 4 sopra citato e la differenziazione ivi contenuta delle supplenze in annuali, temporanee sino al termine delle attività didattiche e temporanee tout court, ed aver ribadito che per le supplenze annuali e quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del d.lgs n. 297/1994, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con d.m. n.
123/2000, ha precisato che il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, decorrenti dal giorno dell'assunzione in servizio e con termine, per le supplenze annuali, alla data del 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche, coincidente, di regola, con il 30 giugno;
per le supplenze temporanee, infine, con l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Gli artt. 399 e 400 del d.lgs n. 297/1994 contengono la disciplina delle modalità di accesso al ruolo
– ed analoghe regole contengono per il personale ATA gli artt. 554 ss. dello stesso d.lgs – prevedendo il primo che “1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la
graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” ed il secondo che “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi
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