Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/04/2024, n. 63
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Testo completo
SENTENZA
N. 63 anno
2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO: lavoro In nome del popolo italiano subordinato- L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A retribuzione- appello avverso la
- S E Z I O N E L A V O R O - sentenza n. 2 composta dai magistrati: anno 2023 del
giudice del lavoro Dr. V P B Presidente di Spoleto
Dr.ssa A A Consigliera
Dr.ssa S L Consigliera rel.
All'udienza del giorno 17 aprile 2024, pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 53 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(P.Iva: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Marsciano (PG), Via dei Partigiani n. 2, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , elettivamente domiciliata in Perugia, Persona_1
Via Campo di Marte n. 14/I, presso lo Studio del Suo procuratore Avv. S Pcia (C.F. ) – il quale chiede che eventuali C.F._1 comunicazioni attinenti al presente procedimento vengano trasmesse al n. fax 075.5001559 e/o all'indirizzo p.e.c. – Email_1 che la rappresenta e difende in forza di procura estesa su foglio separato, sottoscritta per autentica dal difensore che ne ha inserito la copia informatica autenticata con l'apposizione della firma nella busta telematica contenente l'atto di appello, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma C.p. C.
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, nato il 9/5/1961 a Perugia (Pg) ed ivi residente in Via Controparte_2
Monaco n. 9, C.F. , elettivamente domiciliato a Perugia, Via C.F._2
A. Cotani n. 106 presso lo studio dell'Avv. Alessio Nardoni (C.F. ;
Fax n. 075/5007041;
Pec C.F._3
, che lo rappresenta e difende giusta Email_2
1
procura estesa su foglio separato, sottoscritta per autentica dal difensore che ne ha inserito la copia informatica autenticata con l'apposizione della firma nella busta telematica contenente l'atto di costituzione in appello, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma CpC
- a p p e l l a t o –
con sede Controparte_3 legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura INPS in via Canali 1 ed ivi presso i procuratori: Avv.ti Roberto Annovazzi (c.f. t);
CodiceFiscale_4 Email_3 CP_4
e , per Procura Generale Alle Liti, a rogito del Dott.
[...] Controparte_5
Notaio in Roma, datata 23/01/2023, Rep. N° 37590. Ad ogni Persona_2 fine ai sensi e per gli effetti di legge, il citato procuratore dichiara di poter ricevere comunicazioni: presso il fax dell'Avvocatura della Sede di CP_3
Perugia n° 075.9668144, ovvero, presso la Casella Di Posta Elettronica Certificata: t;
Email_3
- a p p e l la t o -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2 / 2023 del tribunale di Spoleto- giudice del lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 agì dinanzi il Tribunale di Spoleto convenendo in giudizio Controparte_2 [...]
della quale era stato dipendente dal 4 ottobre 2005 sino al 28 novembre CP_1
2016, lamentando il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva e “ gli accessori diretti e indiretti”. Sosteneva che tali importi avrebbero poi dovuto incidere sugli istituti retributivi indiretti, quindi sulla tredicesima, sulla quattordicesima, sulle ferie e permessi, sul trattamento di malattia e sul TFR ( così ai punti 15 e 16 del ricorso). Allegò un conteggio ricostruttivo dell'importo complessivo di €. 58.827,00 per differenze retributive ed €. 4.052,91 a titolo di differenze per TFR, a tal fine chiedendo la condanna di SEA al “ pagamento delle differenze salariali, degli scatti di anzianità, della tredicesima, della quattordicesima, ferie, festività, del trattamento di fine rapporto ed istituti diretti ed indiretti maturati in favore del lavoratore per l'attività lavorativa di dipendente della convenuta”, oltre alla
“ricostruzione contributiva e previdenziale” della propria posizione.
2 2 La convenuta si costituì eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale sul presupposto del requisito dimensionale della impresa, occupante più di 15 dipendenti. Eccepì anche la insussistenza nel CCNL della voce quattordicesima mensilità, mentre il premio annuale previsto dal CCNL settore edile era stato sempre corrisposto, così come la tredicesima mensilità.
3 Il Tribunale propose la conciliazione della controversia a condizioni economiche ( con il riconoscimento in favore del lavoratore ricorrente della somma di €. 26.000,00) che solo il ricorrente si dimostrò disponibile ad accettare. Dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' al quale il CP_3 ricorso del lavoratore venne notificato il 26 giugno 2020. 4 si costituì con memoria in data 24 novembre 2020 e chiese, per il caso CP_3 dell'accoglimento della domanda del ricorrente, la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta. Contr
contestò la domanda eccependone altresì la decadenza perché non CP_3 formulata come riconvenzionale. 5 Il Tribunale chiese al ricorrente nuovi conteggi, due in specie, che tenessero conto dell'intero periodo ovvero, nel secondo caso, del periodo che secondo la resistente società non sarebbe stato prescritto, cioè il solo quinquennio anteriore alla messa in mora precedente l'introduzione del giudizio ( in sostanza un conteggio relativo all'intero periodo 2005-2016, il secondo relativo al periodo 2013-2016). All'esito, con sentenza definì il giudizio accogliendo parzialmente la domanda del ricorrente, nei termini di cui al nuovo conteggio, nella versione corrispondente alla seconda prospettazione temporale. In particolare il Tribunale:
- Ritenne la prescrizione parziale dei crediti anteriori al 18 luglio 2007. Contr
- Ritenne provata la corresponsione da parte di di 13° e 14° e respinse la domanda sul punto.
- Ritenne che il diritto agli scatti fosse previsto dal CCNL e che dalle buste paga non risultasse per contro essere stato corrisposto, sottolineando che nemmeno la resistente si era difesa al riguardo.
- Ritenne di individuare come corretti i due prospetti B e D del nuovo conteggio depositato dal ricorrente dichiarando tenuta la società al pagamento della complessiva somma di €. 16.059,95.
- Condannò infine in termini generici la società alla regolarizzazione contributiva. 6 Con atto depositato in cancelleria presso questa Corte in data 14 marzo 2023 ha proposto impugnazione avverso la