Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2024, n. 725

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2024, n. 725
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 725
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

854/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. IO Pelosi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa tra:
MIo CH in persona dell'amministratore pro tempore,
AR AR, ER SM, SS RR, anche quale
procuratore generale di NA IA SI, OL TT, EP
NE, EL NE, GE GR, FA MU,
GI FE AR e IA ST SA, rappresentati
dall'avv. Stefania Poggi per mandati allegati alla citazione in appello.
APPELLANTI
CONTRO
ER CH, rappresentato dall'avv. Massimo Grattarola per
procura a margine della citazione di primo grado
APPELLATO


E CONTRO
DA LU SI, GI TO, AR ER, ER IO,
IO CH e CA TT Consentino, UN RN,
ON TT, AN SC CO quale erede di
OS CO e AR ss
APPELLATI contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “richiamano nuovamente, in via istruttoria, il
paragrafo H dell'atto di appello, e dunque insistono, nei medesimi
termini, per il licenziamento dei capitoli di prova per testi dedotti dagli
esponenti nelle seconde memorie ex art.183 V I comma cpc, (all.n.2 –
seconda memoria- e seconda memoria condomini) e per la considerazione
ed accoglimento delle osservazioni del Geom. Pasquasio (cfr. all.5 e 6)
[…] “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, - rigettata ogni contraria,
istanza, eccezione e deduzione;
- previa ogni più opportuna pronuncia di

rito e di merito;
- previa se ritenuto necessario autorizzazione alla

ulteriore chiamata in giudizio dei signori ER AR e IO ER
con conseguente eventuale remissione al Tribunale dell'istruttoria della
vertenza;
- previo se del caso esperimento dei mezzi istruttori non

ammessi in primo grado meglio identificati in atti, in relazione alle
istanze formulate nelle seconde memorie ex art.183 VI comma cpc datate
22/12/2021 e terze memorie ex art.1 83 VI comma cpc datate
11/01/2022, depositate dal MIo e dai MI costituiti;
- in

parziale riforma dell'impugnata della sentenza n.463/2023, pubblicata
il 28/06/2023 Repert. n.643/2023 emessa dal Tribunale di Savona, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Mele, resa in data
28/06/2023 nel procedimento portante il n.r.g. 435/2020, - In via
principale: - respingere in quanto inammissibili, improcedibili, tardive,
prive di interesse e/o comunque infondate in fatto ed in diritto le
avversarie domande, in particolare e fra l'altro accertando e dichiarando
l'inesistenza della servitù pedonale e carrabile e/o comunque
l'insussistenza dei presupposti per la sua costituzione, di cui il sig.
CH ha chiesto il riconoscimento in atto di citazione, anche in via
coattiva, con ordine al competente Conservatore di prendere atto
dell'emananda sentenza e manleva del medesimo da ogni
responsabilità;
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare il diritto

del MIo CH e/o comunque dei MI esponenti a ricevere
un'indennità di occupazione del cortile condominiale in relazione alla
illegittima e non autorizzata realizzazione di servitù di passo carrabile
a favore dei posti auto realizzati dall'attore con correlata occupazione
ed uso del cortile condominiale, e conseguentemente condannare il sig.
ER CH, in oggi ancora proprietario dei subalterni 3, 4 e 5 del
fg.18 mapp.1547 del NCEU del Comune di Loano o comunque delle unità
meglio identificate ed identificande in atti, a corrisponderla a tali
soggetti nella misura di euro 12,00 giornaliera (euro 2,50 al giorno per
posto auto e 2,00 al giorno per posto moto) o in quella anche minore o
maggiore meglio vista e ritenuta all'esito del giudizio, se del caso
determinata anche in via equitativa ex art.1226 c.c. dall'Ecc.ma Corte
d'Appello, dalla data del 1/10/2017 o da quella meglio emergente in
giudizio fino al giorno di ripristino della recinzione rimossa da parte attrice o di denegata declaratoria della sussistenza del diritto alla
costituzione di servitù coattiva;
- accertare e dichiarare il diritto del

MIo CH e/o comunque dei MI ad ottenere il ripristino
della recinzione rimossa da parte attrice e conseguentemente
condannare il sig. ER CH e per quanto occorrer possa i
condomini ER AR e IO ER, anch'essi chiamati in giudizio,
a ripristinare la stessa a proprie cure e spese, condannando altresì il
medesimo e per quanto occorrer possa i condomini ER AR e IO
ER dal dì della sentenza a corrispondere fino al giorno di esecuzione
del ripristino ex art.614-bis cpc una somma giornaliera per ogni giorno
di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nella misura meglio
ritenuta dall'Ecc.ma Corte d'Appello, anche in aggiunta all'indennità di
occupazione richiesta dal MIo;
- mantenere fermo l'accoglimento

delle domande svolte dal MIo CH circa la sussistenza di
crediti nei confronti del sig. ER TA ino per la complessiva somma
di euro 403,24 e conseguentemente condannare il medesimo a
corrispondere all'ente condominiale tale importo maggiorato degli
interessi dalle singole scadenze al saldo nel saggio di legge e, in parziale
riforma del pronunciamento impugnato, nella misura di cui all'art.1284,
IV comma cpc dalla data della domanda giudiziale;
In via residuale: Per

la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di
costituzione di servitù coattiva a carico del fondo condominiale,
accertare e dichiarare tenuto il sig. ER CH (e/o successivi
aventi causa qualora l'accertamento della costituzione coattiva della
servitù sia esteso anche al posto auto in proprietà ER IO), a corrispondere al MIo CH e/o ai MI (questi ultimi
ciascuno per la quota millesimale di competenza) l'indennità di cui
all'art. 1053 c.c., per l'importo complessivo di euro 10.000,00 per
ciascun posto auto realizzato e per l'importo di euro 1000,00 per il posto
moto, o in quella anche minore o maggiore meglio vista e ritenuta all'esito
del giudizio. Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio, anche di
ctu e ctp, di trascrizione e di mediazione, diritti ed onorari di avvocato
oltre iva e c.p.a. e condanna di controparte a rifondere le spese relative
al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza di primo grado
anticipate integralmente dal MIo”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis
reiectis, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la
sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese del grado”
MOTIVI
ER CH ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Savona,
il condominio CH di Loano ed ha sostenuto, per quanto interessa:
• di essere condomino del condominio convenuto;

• che l'assemblea condominiale, con delibera adottata in data
06.07.2019, aveva approvato il bilancio consuntivo relativo
all'annualità 2018/2019 ed il bilancio preventivo relativo all'anno
2019/2020, addebitandogli spese per riscaldamento non dovute,
in quanto distaccatosi dall'impianto condominiale;

• che l'assemblea, con la medesima delibera, aveva, inoltre, deliberato il ripristino della recinzione (da lui rimossa) posta a
confine tra la proprietà condominiale e la striscia di terreno di
proprietà del CH, costituita da una striscia di terreno
confinante con il cortile condominiale, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Loano al Foglio 18, part. 1547, adibita
a parcheggi;

• Anche tale delibera era invalida, dal momento che alcune porzioni della proprietà CH (i sub 3, 4 e 5) erano assolutamente
intercluse;
per queste ragioni, questi aveva diritto di passare sul
cortile condominiale per raggiungere la strada pubblica.
Il sig. CH ha, quindi, chiesto di invalidare la delibera e di
costituire coattivamente la servitù di passo a favore dei suoi terreni
sub 3, 4 e 5 ed a carico del cortile condominiale (Foglio 18, part. 934).
Il condominio si è costituito ed ha chiesto di respingere le domande
proposte.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti
condomini del MIo CH, questi si sono costituiti in giudizio
(con alcune eccezioni, essendo alcuni condomini rimasti contumaci) ed
hanno aderito alle eccezioni ed alle difese spie gate dal MIo.
La causa è stata istruita con ctu ed all'esito, il Tribunale ha depositato
la sentenza 463 del 2023, pubbl. il 28/06/2023, con il quale il
Tribunale ha così deciso:
* accerta e dichiara che i fondi censiti al Catasto Fabbricati del Comune
di Loano al Foglio 18, mappale 1547, sub 3, 4 e 5 sono interclusi e visto
l'art. 1051 c.c. costituisce servitù di passaggio pedonale e veicolare in
favore dei predetti fondi a carico del fondo censito al Catasto del Comune
di Loano al Foglio 18, mappale 934 ed in particolare sulla porzione di cortile scoperto esistente tra l'edificio condominiale ed i predetti fondi
come raffigurata nella foto n. 1 del rilievo fotografico allegato alla CTU
versata in atti;

* condanna ER CH al pagamento, in favore del MIo
CH, dell'importo di Euro 403,24 oltre interessi al tasso legale dalla
scadenza al saldo effettivo;
* respinge le ulteriori domande avanzate;

* compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle
di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Per quanto qui interessa, in relazione alla domanda di costituzione
della servitù coattiva, il Tribunale ha sostenuto che alcune porzioni
della proprietà dell'attore (sub 3, 4 e 5) non avevano alcun accesso alla
via pubblica, neppure tramite la porzione di fondo sub 1 (sempre di
proprietà dell'attore), dal momento che “tra i mappali individuati ai sub
3, 4 e 5 ed il mappale censito al sub 1 – tutti di proprietà dell'odierno
attore – si trova il mappale sub 2 di proprietà di terzi”.
Inoltre, gli artt. 1054 e 1071 c.c. non potevano trovare applicazione,
dal momento che “consentire il passaggio pedonale e veicolare sui
mappali sub 1 e sub 2 – seppur originati dalla divisione dell'unico
mappale 1547 – significherebbe snaturare totalmente i fondi in parola, i
quali pacificamente hanno natura e destinazione a parcheggio,
rendendoli, di fatto, inutilizzabili ed inservibili”.
Di conseguenza, l'unico collegamento possibile tra i
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