Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/03/2024, n. 103

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/03/2024, n. 103
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 103
Data del deposito : 4 marzo 2024

Testo completo

N. 287/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Marina CapareLL Presidente
Dott. Anna Fasan Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 287/2022 RG, promossa con atto di citazione in appello
notificato in data 19.07.2022.
DA
DISENIA s.r.l. (P.I. 04104960267) in persona del legale rappresentante pro tempore BE
LU, con il proc. e dom. avv.to Anna D'Agostino del Foro di Pordenone, giusta procura in calce
all'atto di citazione in appello;

- APPELLANTE -
CONTRO
IZ IA (C.F.: [...]), con i proc. e dom. avv.ti Lodovico Fabris e
Mattia Ganeo entrambi del Foro di Treviso, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo
del giudizio di primo grado n. 536/2020 R.G. ed alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

-APPELLATA–
1 OGGETTO: Appello avverso la Sent. n. 365/2022 del Tribunale di Pordenone pubblicata il
21/06/2022, notificata alla parte contumace in data 05.07.2022.
Causa iscritta a ruolo il 20.07.2022 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 25.10.2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte APPELLANTE:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) d'urgenza, per i motivi di cui in narrativa, sospendere ex artt. 283 e 351 cpc, immediatamente
inaudita altera parte, e in subordine previa fissazione a breve di apposita udienza per la discussione
fra le parti, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 365/2022 pubblicata il 21/06/2022,
emessa dal Tribunale di Pordenone all'esito del giudizio R.G. n. 536/2020, stabilendo eventualmente,
se ritenuto necessario, l'importo e le modalità di versamento di una cauzione a carico di DI SR;

Nel merito:
per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento della presente impugnazione, ed in riforma
dell'impugnata sentenza di primo grado:
in via pregiudiziale e/o preliminare:
2) accertare e dichiarare la nuLLtà ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione di primo grado della signora
RA LA e, di conseguenza, di ogni altro atto compiuto nel corso del procedimento di primo
grado, per l'effetto accertare e dichiarare ex art. 161 cpc la nuLLtà della sentenza di primo grado;

3) per effetto dell'accoglimento della domanda svolta al precedente punto n. 1), rimettere in termini
DI SR (parte contumace nel procedimento di primo grado) ex art. 294 cpc e, per l'effetto,
consentire a DI SR di svolgere e/o sollevare nel presente procedimento ogni difesa e/o istanza
(anche istruttorie) e/o eccezione e/o decadenza e/o altro che non ha potuto svolgere nel corso del
procedimento di primo grado;

2 4) accertare e dichiarare preliminarmente la carenza di legittimazione/titolarità soggettiva passiva in
capo a DI SR e/o attiva in capo alla signora RA LA, con ogni conseguente statuizione;

nel merito:
5) rigettare tutte le domande della signora RA LA poiché infondate in fatto e in diritto;

in ogni caso:
con vittoria di spese (anche di consulenza tecnica), competenze ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio;

in via istruttoria:
disporsi CTU volta ad accertare e stabilire quale sia stata l'esatta dinamica del sinistro oggetto del
contenzioso, se sussista un nesso causale tra dinamica del sinistro e lesioni riportate e se sussista una
qualsivoglia responsabilità di DI SR in qualità di mera rivenditrice del vetro;

disporsi CTU volta ad accertare se le lesioni lamentate dalla signora RA LA possano essere
conseguenza diretta del sinistro come descritto dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo
grado con determinazione, in caso affermativo, dell'entità dei danni subiti dalla signora LA e
quantificazione delle percentuali di invalidità permanente e temporanea.
disporsi interrogatorio formale della signora RA LA sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 03.06.2019 si trovava da sola nel bagno sito al primo piano di Villa Vega ad Asolo
in via Foresto di Pagnano n.3?
2) Vero che l'immobile Villa Vega in Asolo è utilizzato dai signori CA LA e LI VA
per l'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast?
3) Vero che in data 03.06.2019 alle ore 14.00 circa, nel bagno al primo piano di Villa Vega, mentre
faceva la doccia lei è scivolata all'interno della vasca da bagno?
4) Vero che in data 03.06.2019 alle ore 14.00 circa, nel bagno al primo piano di Villa Vega, mentre
faceva la doccia impugnava la doccetta (soffione a telefono)?
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5) Vero che in data 03.06.2019 alle ore 14.00 circa, nel bagno al primo piano di Villa Vega, mentre
faceva la doccia lei è scivolata all'interno della vasca da bagno mentre impugnava con la mano destra
la doccetta (soffione a telefono)?
6) Vero che nell'occasione descritta al capitolo n. 6 lei colpiva con forza il vetro del box doccia con
la doccetta (soffione a telefono)?
7) Vero che nell'occasione descritta al capitolo n. 6 il vetro del box doccia si frantumava dopo il colpo
da lei dato con la doccetta (soffione a telefono)?”
Per parte APPELLATA:
“IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande ed eccezioni in via pregiudiziale, preliminare e
nel merito formulate da DI S.r.l. nell'Atto di citazione d'appello e, per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza n. 365/2022 pubblicata il 21/06/2022 all'esito della causa civile di primo
grado n. 536/2020 R.G. avanti al Tribunale di Pordenone.
IN OGNI CASO: Spese e competenze professionali del giudizio di primo grado e del procedimento
di appello integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella
Seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 25/11/2020 depositata nel giudizio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LA RA conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Pordenone DI s.r.l.
chiedendone la condanna ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 123 del Codice del Consumo al risarcimento
dei danni tutti subiti il 3.06.2019 per le gravi ferite al polso ed alla mano destra che affermava di
avere riportato a causa della porta vetro scorrevole del box doccia del bagno accessorio di una camera
del B&B Villa Vega, di proprietà dei genitori, frantumatasi improvvisamente in tanti pezzi mentre lei
si accingeva ad uscire dalla vasca. Precisava che la venditrice di quel box doccia era la F.LL Bonato
s.r.l. che lo aveva installato circa un anno prima e che, messa al corrente dell'accaduto, ne aveva
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informato DI s.r.l., indicata come la produttrice del vetro;
quest'ultima aveva risposto con la e-
mail del 5.06.2019 in cui affermava che si trattava di un problema che può ricorrere quando si usa il
vetro di sicurezza temperato;
a seguito di diffida di risarcimento del danno inviata il 13.11.2029 dal
legale dell'attrice la convenuta aveva risposto di avere inoltrato la richiesta di risarcimento alla
propria assicurazione, senza però che alcun seguito.
DI s.r.l. veniva dichiarata contumace in primo grado. Il Tribunale istruiva la causa, oltre
che documentalmente, con l'assunzione delle testimonianze dei genitori della danneggiata ed una
CTU medico-legale che accertava postumi permanenti del 30% riconducibili all'evento dannoso.
Quindi, con sentenza n. 365/2022 pubblicata il 21.06.2022, il primo giudice, riconosciuta la
responsabilità extracontrattuale della convenuta per le lesioni subite da LA RA, condannava
DI s.r.l. a pagare la somma complessiva di €. 195.102,44 a titolo di risarcimento dei danni, oltre
alle spese di lite e di CTU. In sostanza, il Tribunale, alla luce delle risultanze processuali, riteneva
provata la dinamica dell'evento allegata dall'attrice ed accertata la sussistenza del nesso di causalità
tra le modalità del sinistro e le lesioni riportate dall'attrice;
quindi attribuiva alla e-mail del

5.06.20198 proveniente da DI s.r.l. valore di chiaro riconoscimento di responsabilità del
produttore al quale sarebbe spettata la prova liberatoria.
2. DI s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado affidandolo ai seguenti
motivi:
2.1. nuLLtà dell'atto di citazione e della sentenza per violazione dell'art. 164 c.p.c. e richiesta di
rimessione in termini ex art. 294 cpc. Afferma che l'atto di citazione le era stato notificato a mezzo
pec il 18.02.2020 per l'udienza del 23.06.2020, ma che “per un disguido dovuto all'agitazione
dell'inizio pandemia, il messaggio pec non veniva letto dall'addetto di DI s.r.l.”. Il Tribunale
con provvedimento del 4.03.2020 aveva differito l'udienza ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. al
10.07.2020, ma a causa della sospensione dei termini prevista dall'art. 83 DL 18/2020, con successivo
decreto del 2.07.2020, rilevato che non erano rispettati i termini minimi ex art. 163bis c.p.c., aveva
differito d'ufficio la prima udienza di comparizione e trattazione al 25.09.2020 alla quale era
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comparso solo il procuratore della parte attrice. In quella sede il primo giudice, ritenendo validamente
instaurato il contradditorio, aveva dichiarato la contumacia di DI s.r.l. alla quale nessun atto
successivo era stato più notificato fino alla sentenza.
Afferma l'appellante che, considerato che il mancato rispetto del termine a comparire comporta la
nuLLtà della citazione ex art. 164, comma 1, c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto disporre la
rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c. e che, in difetto, la nuLLtà dell'atto
di citazione, insanabile, si ripercuoterebbe su tutti gli atti successivi, sentenza compresa ex art. 161
c.p.c.
. Rileva che la convenuta, non essendosi mai costituita prima d'ora, non aveva sanato la nuLLtà
della citazione e chiede quindi, per effetto della nuLLtà della sentenza conseguente alla mancata
instaurazione del contradditorio, di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c. per svolgere tutte le
difese di merito ed istruttorie;

2.2. nel merito eccepisce la carenza di legittimazione e/o di titolarità passiva di DI s.r.l. e/o attiva
di LA RA e ciò in quanto DI s.r.l. non sarebbe il produttore del vetro in questione, ma una
mera rivenditrice, avendolo acquistato dalla RE AL Bò DO & FI s.r.l.. L'appellante si
sarebbe limitata a vendere il vetro alla F.LL Bonato s.r.l. che lo aveva a sua volta rivenduto alla cliente
finale Villa Vega B&B. Sostiene di non avere mai ricevuto la richiesta ex art. 116 Codice Consumo
volta ad ottenere i dati del produttore né di avere avuto la possibilità di visionare il prodotto;

2.3. mancanza di prova del fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria – incapacità a
testimoniare dei genitori della danneggiata (proprietari dell'immobile e quindi responsabili ex art.
2051 c.c.
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