Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 17
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 17
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 7 agosto 2024 e vertente
TRA
NO OS (c.f.: [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Galloni
APPELLANTE
E
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma (c.f.: 80197350582)
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (c.f.: 97532760580)
APPELLATO CONTUMACE

1
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NO OS ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16 gennaio 2020 emessa nel procedimento iscritto al n.r.g. 37678/2019, che ha rigettato la domanda formulata dal ricorrente nei confronti della Prefettura di Roma e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per effetto del diniego di rilascio del titolo abilitativo della patente di guida di categoria
“C” disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione di Roma con provvedimento del 1° dicembre 2018.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale non ha fatto corretta applicazione dei princìpi che regolano il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dal legislatore “nel senso di evitare che il ricorrente sia costretto a fornire prove particolarmente rigorose (spesso in tutto o in parte defatigatorie) in ordine a circostanze su cui il convenuto, per disinteresse o per mancanza di argomenti, abbia omesso di contraddire”;

2) il tribunale ha erroneamente rigettato la domanda risarcitoria del ricorrente, nonostante l'illegittimità del provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida sia già stata accertata con sentenza del Tribunale di Roma n. 7666/2019 e senza tenere conto del fatto che il conseguimento di una patente di categoria superiore consente di ricevere offerte qualitativamente ed economicamente migliori;

3) il tribunale ha escluso la rilevanza probatoria della scrittura privata del 30 novembre
2018 – contenente un'offerta di lavoro che la Globus Consorzio di Cooperative a r.l. ha formulato a NO OS per la guida di automezzi pesanti conducibili con la patente C – in quanto priva di data certa.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma dell'ordinanza impugnata,
l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati nella misura 43.200,00 €.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Roma non si sono costituiti in giudizio.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
2
Il tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno affermando che:
a) il danno lamentato da NO OS va correttamente qualificato come danno da perdita di chance, perché il provvedimento di diniego adottato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha impedito all'attore di sostenere la prova pratica per il conseguimento della patente di categoria “C”, al cui effettivo superamento era subordinata la possibilità di lavorare come conducente di mezzi pesanti;

b) premesso che nel caso di specie il danno astrattamente risarcibile consiste nella perdita della possibilità di conseguire il risultato utile sperato, NO OS non ha fornito una prova adeguata del risultato utile sperato
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