Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2024, n. 282
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 gennaio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1949/2022 del Ruolo Generale
TRA
AM IL, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Metafora, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Giovanni Bausan, n. 36
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-già APPELLANTE
E
I.N.P.S., in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
RESISTENTE-già APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il //22 l'avv. AM IL ha riassunto dinanzi a questa Corte, in seguito a rinvio da Cassazione, il giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la sua opposizione all'iscrizione alla Gestione separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 per l'attività professionale svolta nell'anno 2009 ed al conseguente avviso di addebito n. 371 2016 00223233 74000, notificato in data 23.01.2017, per il pagamento dei contributi e sanzioni di pertinenza della predetta gestione per l'anno 2009.
La stessa, esposte le ragioni poste alla base dei due ricorsi riuniti e, sulla scorta del principio di diritto fissato da giudici di legittimità con l'ordinanza n.19834/22, pubblicata il 20.06.2022, ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello
proposto avverso la sentenza n.1355/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.02.2018, per tutti i motivi esposti nel ricorso in appello, con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Ricostituito il contraddittorio l'Inps ha chiesto il rigetto del ricorso per le ragioni esposte in memoria.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva rigettato il gravame proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza di primo grado.
Si legge nell'ordinanza di rinvio n. 19832/2022 della Suprema Corte di Cassazione quanto segue:
”La Corte di appello di Napoli ha respinto l'appello proposto dall'avv. IL AM avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli, reputando doverosa l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l'attività svolta dalla professionista nell'anno 2009, «considerato che risulta pacifica la circostanza che nel 2009 l'appellante abbia prodotto reddito quale avvocato pari ad euro 3.000,00»;
con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto sufficiente a giustificare l'iscrizione alla gestione separata l'oggettivo ed incontestato dato di fatto della produzione di un reddito di circa 3.000,00 euro, frutto dello svolgimento in modo non abituale dell'attività di avvocato, e ciononostante l'ente previdenziale, su cui gravava l'onere della prova dell'abitualità dell'esercizio della professione, non avesse fornito prova della sussistenza dei presupposti della debenza del contributo;
con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di esaminare il terzo motivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per aver respinto l'eccezione di prescrizione dei contributi, e ciononostante il primo atto interruttivo addotto dall'Istituto previdenziale risalisse al 30 giugno 2015 rispetto alla data del 16 giugno 2010, da individuare quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi all'anno 2009;
con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di esaminare anche il quarto motivo di appello, con il quale era stata contestata l'illegittima irrogazione delle sanzioni civili, motivata con l'erroneo convincimento che la professionista avrebbe dolosamente occultato il debito mediante una infedele redazione della dichiarazione dei redditi, e ciononostante l'I.N.P.S. non avesse specificamente indicato in quale comportamento si fosse concretizzato il ritenuto dolo a fronte della rituale presentazione della dichiarazione dei redditi;
il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, per le