Corte d'Appello Messina, sentenza 07/11/2024, n. 776

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 07/11/2024, n. 776
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 776
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

N° 848/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. B C Presidente
2 Dott. C Z Consigliere
3 Dott. F C Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 22 ottobre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 848/23 R.G.L. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
F A c.f. , fax 0909240442, pec .- CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo Email_2 studio in Messina via Centonze 137 -Appellante
CONTRO
in persona del Sindaco, con sede in Messina, Controparte_1
Corso Cavour 87 (c.f ), elettivamente domiciliata in Messina viale P.IVA_1
Principe U is. 238/C n. 79/d presso lo studio dell'avv. A S,
C.F. che la rappresenta e difende. –Appellata CodiceFiscale_3
OGGETTO: mansioni superiori- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Messina n° 1288 pubblicata in data 21 giugno 2023
CONCLUSIONI
D'Onofrio: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che l'appellante, nell'arco temporale 28 settembre 2017 – 19 novembre 2019, ha svolto mansioni di fatto superiori rientranti nella categoria C e condannare la controparte a corrispondergli a titolo di differenze stipendiali 2.969,24 euro e per indennità di vigilanza 1.365,63 euro, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa an- che a seguito di eventuale CTU. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese di ambo i gradi da liquidare in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
: 1) Dichiarare inammissibile l'appello e Controparte_1
comunque rigettarlo nel merito;
2) Rigettare la richiesta di acquisizione ex art. 437 comma 2 c.p.c. della documentazione offerta dall'appellante (ai nn. 2-3-4-5-6), non ricorrendo il carattere dell' indispensabilità;
3) Condannare l'appellante al


N° 848/23 r.g.l.
pagamento delle spese e compensi del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato il 20 febbraio 2022,
, dipendente della Città Metropolitana (ex Provincia) di Parte_1 Contr Messina (di seguito nquadrato in cat. B3, deduceva di avere svolto in realtà mansioni ascrivibili alla cat. C dal 28 settembre 2017 al 19 novembre 2019 e chie- deva la condanna dell'amministrazione a pagargli le differenze sulla retribuzione nonché l'indennità di vigilanza, indicandone i relativi importi con riferimento alle tabelle contrattuali.
Resistendo CM, depositate note, con sentenza n° 1288 depositata in data 21 giugno 2023 il giudice di primo grado ha rigettato le domande condannando il ri- corrente a rimborsare alla resistente le spese di lite.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 1 dicembre Parte_1
2023. Nella resistenza di CM, la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter
c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 22 ottobre 2024 con l'assegnazione di ter- mine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestiva- mente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note art. 127ter c.p.c. l'appellante chiede che sia concesso rinvio con ter- mini per note conclusive. Le note art.127ter da lui depositate contengono già tutta- via un ampio tentativo di confutazione delle difese che CM ha adottato in questo grado, e non le sole "istanze e conclusioni". Una volta che questa Corte tenga conto di esse nel loro insieme, in luogo di considerarle inammissibili come richiesto da
CM, la concessione di un nuovo termine sarebbe un'inutile duplicazione in spregio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

1- ha narrato in primo grado che, con deliberazione 36/CM Parte_1 del 2 novembre 2016, CM modificò il proprio regolamento del corpo di polizia metropolitana inserendo all'art. 13 le figure di "collaboratore di polizia metropoli- tana" cat. B3 e di "esecutore di polizia metropolitana" cat. B1, inserendo in pianta organica 19 posti per i primi e 20 per i secondi, da coprire con procedure di mobilità orizzontale.
Il ricorrente, giudicato idoneo in esito alle procedure, veniva inserito nel profilo di esecutore a decorrere dal 28 settembre 2017 svolgendo i relativi compiti fin quando, con deliberazione 27 del 31 ottobre 2019, le figure di istruttore PM ed ese- cutore PM non venivano soppresse in quanto non rientranti fra quelle previste dall'all. A CCNL 31 marzo 1999, cat. D e cat. C.. CM lo riassegnava a partire dal
19 novembre 2019 alle mansioni di esecutore stradale.
L'appellante ha evidenziato in primo grado di avere concretamente svolto, fino al novembre 2019, mansioni proprie degli ufficiali e degli agenti, che possono essere assegnate solo a personale appartenente alle cat. C e D, mentre il personale in cat.
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B avrebbe potuto essere impegnato
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