Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 285/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 16-17/7/24
promossa da

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Rosa Sciatta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Vittorio Veneto 7 come da mandato in atti
– appellante –
contro
CASA S. CHIARA Soc. Coop. Sociale-Onlus rappresentata e difesa dagli avv.ti Lisa Sartorio e
Leonardo Silvestri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, Via Garibaldi 7
(Studio Legale Santangelo) come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 54/22 emessa il 30.12.21 e pubblicata il
12.1.22.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Asl opponeva il decreto ingiuntivo n. 1832/19 chiesto dalla Casa Santa Chiara per la somma di €
90.489,96 in sorte capitale, quale corrispettivo per prestazioni erogate a favore di NG IO dal luglio 2015 alla fine del 2018 in cui era stato degente presso il “Gruppo Appartamento di Via Saragozza 71” Bologna, essendo la ASL di residenza del paziente al momento del ricovero di struttura territoriale extra ospedaliera.
Eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore del tribunale di Rieti. Nel merito esponeva che a partire dall'1.1.15 il ricoverato era stato collocato in una struttura di accoglienza dove era stato trattato in modalità di mantenimento a titolo socio/assistenziale mentre fino a tale epoca aveva ricevuto prestazioni anche di natura sanitaria: in conseguenza di ciò onerato al pagamento sarebbe il Comune di Bologna o il paziente stesso, come previsto dall'art. 26 L.33/78.
Vi sarebbe la mancata prova del fondamento della domanda in carenza di titolo dell'accreditamento e di accordo con la ASL competente ai sensi dell'art. 8 D. lgs. 502/92 non potendo applicarsi l'art.
26 della L. 833/78 (che si riferiva prestazioni di riabilitazione);
in ogni caso le prestazioni erogate non sarebbero state di tipo sanitario.
Erronea sarebbe altresì la somma pretesa con l'ingiunzione di pagamento. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta rilevando l'inammissibilità di eccezione di competenza per territorio poiché proposta in modo generico e la competenza del Tribunale di
Bologna anche ex art. 1182 c.c.
Nel merito faceva rilevare che le prestazioni di natura sanitaria a rilevanza sociale erogate all'NG erano sempre rimaste le stesse sin dall'inizio del ricovero avvenuto nel 1977 presso la struttura Santa Chiara, regolate dall'art. 26 L. 833/78 e dall'intesa Stato/Regioni raggiunta in data 7 maggio 2015. In aggiunta l'onere a carico della ASL di residenza del paziente era stato affermato in un parere datato 20.1.17 della Presidenza del Consiglio (Dipartimento Affari Regionali) e da Nota del Ministero della Salute datata 9 gennaio 2017.
Chiedeva quindi la conferma dell'ingiunzione anche in virtù della natura sanitaria della prestazione resa.
Il tribunale istruiva la causa anche oralmente e, all'esito, accoglieva la domanda, compensando le spese di lite, previa reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio l'appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 16-17/7/24 la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta erroneo mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale. A suo dire sin dall'atto di citazione ed anche nei successivi scritti difensivi avrebbe rappresentato in maniera specifica i motivi per cui si riteneva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna a vantaggio di quello di Rieti e ciò sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c., avendo la ASL sede legale in Rieti, che dell'art. 20 c.p.c. non essendo l'obbligazione di pagamento sorta nel circondario di Bologna perché nessun contratto sarebbe intervenuto tra le parti e neppure a Bologna doveva essere eseguita l'obbligazione di pagamento poiché trattandosi di una ASL le obbligazioni delle stesse vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore e quindi ove essa ASL aveva la Tesoreria.
Ingiusta quindi la sentenza anche nella parte in cui ha rigettato l'eccezione sulla base che l'appellante non aveva fornito alcun elemento a sostegno della sua affermazione, non indicando il
luogo della tesoreria, dal momento che “ha la stessa sede (ovviamente) della sede legale dell'Azienda Sanitaria (ovvero Rieti)” (pag. 14 appello). Il motivo è infondato.
Costituisce ormai jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui
“nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo dell'adempimento delle obbligazioni in quello della sede di
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