Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1123

CA Napoli
Sentenza
7 marzo 2025
0
0
05:06:40
CA Napoli
Sentenza
7 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1123
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1123
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa
AR Capua Vetere, pubblicata in data 11/07/2022 e contraddistinta dal n.2758/2022,
iscritto al n.749/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in deci-
sione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente tra
MI AR, C.F. [...], rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato dell'avv. Antonietta Friello C.F.[...]uni-
tamente e/o disgiuntamente agli avv.ti Lorenzo Russo C.F.[...]ed
Eugenio Insogna C.F.N[...], p.e.c.: antoniettafriello@avvocatina-
poli.legalmail.it e/o lorenzo.russo@avvocatismcv.it e/o eugenio.insogna@avvocati-
smcv.it,
-appellante-
e
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Edilfutura s.a.s. di IT IO
-appellato contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.2.2023, tramite p.e.c. all'indi-
rizzo del procuratore costituito in primo grado per Edilfutura s.a.s., tratto dal pubblico registro Inipec, MI AR proponeva appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del Tribunale di Santa AR Capua Vetere, resa nella causa civile iscritta al n.5532/2017 del R.G., terminata con la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta dall'attore, Edilfutura s.a.s., con compensazione di spese, nei confronti di
MI AR.
2. L'attore aveva agito in giudizio allegando di essere creditore, quale appalta-
tore, nei confronti di MI AR, committente, in virtù di un contratto di appalto.
Il credito asseritamente vantato era di € 12.480,00 contestato dalla convenuta che si costituiva in giudizio sostenendo di aver pagato quanto dovuto, tenuto anche conto dell'esistenza di vizi realizzativi dell'opera edificata contestati all'appaltatore.
Il Giudice, alla prima udienza, onerava l'attrice di promuovere la negoziazione assistita obbligatoriamente da esperirsi, per il valore della controversia, ed Edilfutura s.a.s esperiva invece un tentativo di mediazione. Mutato il giudice istruttore era espletata l'attività istruttoria all'esito della quale il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza con la quale era dichiarata l'improcedibilità perché l'art. 3 del D. L. n. 132 del 12.9.2014
dispone il procedimento di negoziazione assistita nelle controversie in materia di ri-
sarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei giudizi in cui viene pro-
posta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti €
50.000,00, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale, da eccepirsi dal convenuto o rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza.
3. MI AR proponeva quindi gravame contestando la sentenza di primo
Pagina 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
grado
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi