Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/12/2024, n. 2238
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Testo completo
N. R.G. 1573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1573/2022 promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carrettieri, 30, con il patrocinio dell'avv. Elena Natti ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in
Vicolo Quartirolo 5 - San Giovanni In Persiceto
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1
nato ad [...] il [...] Controparte_2
entrambi residenti a [...]
APPELLATI CONTUMACI
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 739/2022 del Tribunale di Bologna nella causa civile n.
R.G. 11231/2018, depositata e pubblicata in data il 22 marzo 2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 24 luglio – 9 agosto 2024, all'esito di trattazione scritta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9
Per parte appellante, come da note scritte depositate il 1° luglio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza n. 739/2022 del 22 marzo 2022, non notificata, il Tribunale di Bologna – all'esito dell'istruttoria espletata, oltre che documentalmente, anche con l'escussione di testi e con
l'espletamento di una CTU - ha accolto le domande con le quali nato a [...] il Controparte_2
22 settembre 1999, e nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
Saarinen n. 9, così disponendo:
“Accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], Parte_1
codice fiscale , residente a [...], è il padre di C.F._1 [...]
nato il [...] ad [...], residente a [...], codice CP_2
fiscale , con ogni conseguenza di legge;
dispone la comunicazione del presente C.F._2 provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oristano (luogo di nascita) e di Pesaro
(luogo di residenza), per quanto di competenza;
2 - dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno [...]
3 – accertato il diritto dell'attrice ad ottenere dal convenuto il pagamento pro-quota, in ragione del
50%, di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, sostenute per il mantenimento del figlio, dalla nascita fino all'introduzione del presente giudizio, per l'effetto condanna il convenuto a versare all'attrice la somma di euro 56.250 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
8 – compensa integralmente fra le parti le spese di ctu;
9 – condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese legali che si liquidano in euro 545 per spese, euro 7.254 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.”
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , non Parte_1
contestando la statuizione relativa alla propria paternità e neppure la debenza dell'importo mensile di
150,00 euro quale contributo al mantenimento del giovane ma chiedendo la riforma della CP_2
decisione per un duplice ordine di motivi, quanto al diritto al pregresso riconosciuto alla madre
[...]
, sia sotto il profilo dell'“an” , che del “quantum”, e quanto alla regolamentazione delle CP_1
spese.
pagina 2 di 9
Quanto al primo motivo, l'appellante ha espressamente censurato la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha affermato che ““nel caso di specie, non vi è dubbio che la madre si sia sempre fatta carico, senza alcun aiuto da parte del padre, di tutte le esigenze del figlio, dalla nascita e fino all'introduzione del presente giudizio (giugno 2018), per un periodo totale di 18 anni e 9 mesi;
circa il quantum, si può ritenere che ella abbia speso in media una somma di circa euro 500 mensili, comprensiva anche delle spese straordinarie, il che corrisponde, per il suddetto periodo, alla somma di euro 112.500, dei quali il convenuto deve quindi essere condannato a rimborsare la metà, pari ad euro
56.250, già comprensivi del danno da ritardo rappresentato dal mancato tempestivo soddisfacimento del proprio credito, subito dall'attrice, in quanto somma liquidata con criterio equitativo;
su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo”.
Al riguardo la difesa di , premesso di non essere stato a conoscenza del concepimento e della Pt_1
nascita di lamenta la violazione dei principi di cui agli artt. 148, 316 bis, 337 ter, 261, 1226 e CP_2
1299 c.c., tenuto conto dell'estrema genericità della domanda di rimborso proposta dalla
[...]
(“condannare al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
di quella somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di rimborso delle spese Controparte_3 sostenute, sin dal momento della nascita, per il mantenimento del figlio ), senza fornire le CP_2
precise indicazioni probatorie per consentire l'apprezzamento equitativo del giudice e circa
l'ammontare delle spese sostenute, e neppure di averle sostenute per il periodo dalla nascita del figlio
(1999) fino al 2008, nel corso del quale ella aveva vissuto presso i propri genitori, come confermato dal padre dell'attrice, sentito come teste all'udienza del 23 settembre 2021. Per tale Persona_1 periodo, dunque l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva d di Controparte_1
con riguardo agli esborsi effettuati dal nonno per il mantenimento del nipote.
In via subordinata l'appellante afferma comunque che, qualora ritenuto sussistente il diritto al pregresso in capo all'appellata, esso potrebbe essere riconosciuto soltanto per il periodo di dieci anni dal 2008
(anno del trasferimento di madre e figlio presso una propria e autonoma abitazione, peraltro fatta costruire ad hoc) e tenendo conto delle diverse condizioni delle parti, in particolare delle proprie condizioni lavorative (saltuarie nonostante l'impegno ) e di salute.
Quale secondo motivo d'impugnazione l'appellante contesta la propria condanna alle spese e ne chiede la compensazione, in virtù della reciproca soccombenza, essendo stata respinta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare a causa dell'assenza della figura paterna ed essendo stata riconosciuto il contributo al mantenimento in capo al padre in misura assai ridotta (150 euro al mese) rispetto a quanto richiesto (400 euro mensili)
Ha quindi così concluso:
pagina 3 di 9 “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 739/2022 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al n. 11231/2018 R.G., in data 22.03.2022 (data della pubblicazione) e non notificata, in accoglimento del presente appello, con ogni pronunzia connessa:
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito, in via
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1573/2022 promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carrettieri, 30, con il patrocinio dell'avv. Elena Natti ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in
Vicolo Quartirolo 5 - San Giovanni In Persiceto
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1
nato ad [...] il [...] Controparte_2
entrambi residenti a [...]
APPELLATI CONTUMACI
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 739/2022 del Tribunale di Bologna nella causa civile n.
R.G. 11231/2018, depositata e pubblicata in data il 22 marzo 2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 24 luglio – 9 agosto 2024, all'esito di trattazione scritta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9
Per parte appellante, come da note scritte depositate il 1° luglio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza n. 739/2022 del 22 marzo 2022, non notificata, il Tribunale di Bologna – all'esito dell'istruttoria espletata, oltre che documentalmente, anche con l'escussione di testi e con
l'espletamento di una CTU - ha accolto le domande con le quali nato a [...] il Controparte_2
22 settembre 1999, e nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
Saarinen n. 9, così disponendo:
“Accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], Parte_1
codice fiscale , residente a [...], è il padre di C.F._1 [...]
nato il [...] ad [...], residente a [...], codice CP_2
fiscale , con ogni conseguenza di legge;
dispone la comunicazione del presente C.F._2 provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oristano (luogo di nascita) e di Pesaro
(luogo di residenza), per quanto di competenza;
2 - dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno [...]
3 – accertato il diritto dell'attrice ad ottenere dal convenuto il pagamento pro-quota, in ragione del
50%, di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, sostenute per il mantenimento del figlio, dalla nascita fino all'introduzione del presente giudizio, per l'effetto condanna il convenuto a versare all'attrice la somma di euro 56.250 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
8 – compensa integralmente fra le parti le spese di ctu;
9 – condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese legali che si liquidano in euro 545 per spese, euro 7.254 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.”
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , non Parte_1
contestando la statuizione relativa alla propria paternità e neppure la debenza dell'importo mensile di
150,00 euro quale contributo al mantenimento del giovane ma chiedendo la riforma della CP_2
decisione per un duplice ordine di motivi, quanto al diritto al pregresso riconosciuto alla madre
[...]
, sia sotto il profilo dell'“an” , che del “quantum”, e quanto alla regolamentazione delle CP_1
spese.
pagina 2 di 9
Quanto al primo motivo, l'appellante ha espressamente censurato la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha affermato che ““nel caso di specie, non vi è dubbio che la madre si sia sempre fatta carico, senza alcun aiuto da parte del padre, di tutte le esigenze del figlio, dalla nascita e fino all'introduzione del presente giudizio (giugno 2018), per un periodo totale di 18 anni e 9 mesi;
circa il quantum, si può ritenere che ella abbia speso in media una somma di circa euro 500 mensili, comprensiva anche delle spese straordinarie, il che corrisponde, per il suddetto periodo, alla somma di euro 112.500, dei quali il convenuto deve quindi essere condannato a rimborsare la metà, pari ad euro
56.250, già comprensivi del danno da ritardo rappresentato dal mancato tempestivo soddisfacimento del proprio credito, subito dall'attrice, in quanto somma liquidata con criterio equitativo;
su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo”.
Al riguardo la difesa di , premesso di non essere stato a conoscenza del concepimento e della Pt_1
nascita di lamenta la violazione dei principi di cui agli artt. 148, 316 bis, 337 ter, 261, 1226 e CP_2
1299 c.c., tenuto conto dell'estrema genericità della domanda di rimborso proposta dalla
[...]
(“condannare al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
di quella somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di rimborso delle spese Controparte_3 sostenute, sin dal momento della nascita, per il mantenimento del figlio ), senza fornire le CP_2
precise indicazioni probatorie per consentire l'apprezzamento equitativo del giudice e circa
l'ammontare delle spese sostenute, e neppure di averle sostenute per il periodo dalla nascita del figlio
(1999) fino al 2008, nel corso del quale ella aveva vissuto presso i propri genitori, come confermato dal padre dell'attrice, sentito come teste all'udienza del 23 settembre 2021. Per tale Persona_1 periodo, dunque l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva d di Controparte_1
con riguardo agli esborsi effettuati dal nonno per il mantenimento del nipote.
In via subordinata l'appellante afferma comunque che, qualora ritenuto sussistente il diritto al pregresso in capo all'appellata, esso potrebbe essere riconosciuto soltanto per il periodo di dieci anni dal 2008
(anno del trasferimento di madre e figlio presso una propria e autonoma abitazione, peraltro fatta costruire ad hoc) e tenendo conto delle diverse condizioni delle parti, in particolare delle proprie condizioni lavorative (saltuarie nonostante l'impegno ) e di salute.
Quale secondo motivo d'impugnazione l'appellante contesta la propria condanna alle spese e ne chiede la compensazione, in virtù della reciproca soccombenza, essendo stata respinta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare a causa dell'assenza della figura paterna ed essendo stata riconosciuto il contributo al mantenimento in capo al padre in misura assai ridotta (150 euro al mese) rispetto a quanto richiesto (400 euro mensili)
Ha quindi così concluso:
pagina 3 di 9 “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 739/2022 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al n. 11231/2018 R.G., in data 22.03.2022 (data della pubblicazione) e non notificata, in accoglimento del presente appello, con ogni pronunzia connessa:
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito, in via
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