Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/05/2024, n. 172

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/05/2024, n. 172
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 172
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 287/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 287 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2022, promossa con ricorso in appello depositato il 12/10/2022 da:
IN CI rappresentato e difeso dall'avv. DROGHETTI GLORIA elett.te dom.to in VIA
DURASTANTE N. 2 62015 MONTE SAN GIUSTO
APPELLANTE contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI rappresentato e difeso dall'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE elett.te dom.to in VIA PISACANE, 1 81031 AVERSA
APPELLATO avverso la sentenza n. 105/2022 emessa dal Tribunale di Macerata- sez. lavoro- in data 25.6.2022.
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
PR LI impugna la sentenza sopra citata, ritenendola errata in fatto ed in diritto nella parte in cui il Giudice - condividendo l'assunto difensivo della C.I.P.A.G - ha ritenuto legittimo il provvedimento di
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liquidazione di pensione contributiva, calcolata in via provvisoria sulle sole annualità regolari, emesso a favore del ricorrente per l'importo annuo di €.815,54.
Secondo il Giudice di primo grado, infatti, per maturare il diritto a pensione occorre l'integrale adempimento della propria obbligazione contributiva, che PR non avrebbe, invece, eseguito, avendo, da un lato, effettuato versamenti irregolari e incompleti, e dall'altro, avendo, per alcune annualità pagato unicamente contributi di solidarietà, non utili ai fini del calcolo della pensione e non rimborsabili. Inoltre, nel periodo dal 1977 al 1981, il ricorrente sarebbe stato solo iscritto all'albo senza pagare alcuna contribuzione alla cassa.
Assume, in sintesi, l'appellante l'erroneità di tale sentenza per i seguenti motivi che reiterarano le tesi esposte in primo grado: 1) Ai fini dell'anzianità contributiva sono valide anche le annualità di pagamenti contributivi incompleti per cui l'anzianità contributi di PR LI è maggiore di quella calcolata dalla
SS ed va dai 35 anni ai 43 dal 1974 al 2020;
2) L'estratto contributivo della SS geometri relativo a
PR LI certifica che nel periodo di cosiddetta iscrizione di solidarietà dal 1982 al 2002 PR ha pagato contributi soggettivi;
3) Illegittimità' del regolamento della cassa che all'art. 50 non prevede il riscatto per gli anni d'iscrizione di solidarietà;
4) Rivendica il diritto alla pensione retributiva;
5) Rivendica il diritto ai trattamenti minimi;
6) Eccepisce Vizi ed illegittimità del calcolo della pensione contributiva, nella denegata ipotesi che PR non possa ottenere la pensione retributiva;
7) Rivendica il diritto al calcolo della pensione mista o contributiva nella denegata ipotesi che PR non possa ottenere la pensione retributiva;
8) In subordine rivendica il diritto a riavere l'importo dei contributi pagati che non danno diritto a trattamento pensionistico.
Si è costituita in questo grado la SS Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti (C.I.P.A.G.) insistendo per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, appare parzialmente fondato.
I primi sette motivi di appello, come rilevato da parte appellata, possono trattarsi unitariamente.
Nella sostanza, secondo la tesi dell'appellante la SS, sulla base di propri regolamenti ed in violazione della Legge n.773/1982, avrebbe arbitrariamente escluso dal computo le annualità in cui risultava iscritto al solo albo, quelle in cui risultava iscritto di solidarietà nonché quelle risultanti irregolari in conseguenza dei versamenti solo parziali o del tutto omessi, considerando validi ai fini pensionistici solo
7 annualità anziché 43 anni;
ritiene pertanto errato il criterio di calcolo contributivo adottato dalla SS in quanto, avendo maturato più di trentacinque anni di iscrizione e contribuzione alla SS sostiene di avere diritto alla pensione di vecchiaia con calcolo retributivo, o in subordine, con calcolo misto e/o contributivo,
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o comunque di avere diritto alla integrazione al minimo del trattamento in suo godimento dal 01/04/2020.
Come dedotto e comprovato dallo stesso ricorrente ed emerge dalla situazione storica anagrafica e contributiva del EO, dal documento estratto dal Consiglio Nazionale dei Geometri, ed infine dall'attestazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Istruttoria Prestazioni di C.I.P.A.G. (ALL. 2 – 5 fasc.
I grado), l'appellante è iscritto all'Albo dei Geometri di Macerata dal 01/01/1974 al numero di matricola
455 ed alla SS Geometri (al numero di matricola 579755J) nelle seguenti posizioni:
o dal 01/01/1974 al 31/12/1977 come “iscritto obbligatorio”, con tutti i conseguenti oneri contributivi e dichiarativi in favore dell'Ente;

o dal 01/01/1978 al 1981 è stato “iscritto al solo albo” e non alla SS (dall'estratto contributivo – all.6 fasc. I grado - negli anni di riferimento risulta “Non contribuente” (ed infatti le ricevute di pagamento prodotte dal PR per gli anni 1978-1981 attengono, in realtà, alle quote associative dovute al Collegio dei Geometri in qualità di iscritto all'albo);

o dal 01/01/1982 al 31/12/2002, avendo autocertificato il NON esercizio della libera professione ha assunto la posizione di “iscritto di solidarietà”, ossia iscritto al solo Albo, non tenuto all'iscrizione alla
SS, ma obbligato a versare alla C.I.P.A.G. il cd. contributo di solidarietà, ex art.10, comma 6, Legge
773/822 (oltre al contributo integrativo ex art.11 Legge 773/82), determinato mediante applicazione di una percentuale sul reddito professionale prodotto nell'anno precedente (2 L'art. 10, comma 6, Legge 773/1982 dispone: “Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla SS e non siano tenuti alla iscrizione sono obbligati a versare alla SS un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito
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