Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/01/2025, n. 116

CA Ancona
Sentenza
23 gennaio 2025
0
0
05:06:40
CA Ancona
Sentenza
23 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/01/2025, n. 116
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 116
Data del deposito : 23 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 683/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 683/2021
promosso da
PO RE (c.f.[...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Bompadre ed elettivamente domiciliato in Morrovalle, Via XXV aprile n. 67 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. c.f./p.i. 00818570012, con sede legale e direzione in Bologna (BO), via
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. Dario Spertini, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 26/05/2020 in autentica Notaio Dott. Tommaso
Gherardi di Bologna, ai nn. 93925/10524 di rep./fasc., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Netti ed elettivamente domiciliata in Macerata alla via G. Carducci n. 63 presso lo studio del difensore
APPELLATA
Nonché la ALLIANZ S.P.A. (C.F. e P.IVA 05032630963) quale impresa designata per la Regione Marche alla gestione del Fondo di garanzia vittime della strada, con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, in persona dei suoi legali rappresentanti pro – tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Egidi ed elettivamente domiciliata in Ancona alla via Barilari n. 37 presso lo studio del difensore
APPELLATA
GA MA ( Cf [...]) rappresentato e difeso dall' Laura GA ed elettivamente domiciliato in Fermo, Via Prosperi n° 33/A presso lo studio del difensore
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
ET PO residente a Monte San Giusto (MC)
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. MA GA, proprietario e conducente di una moto da cross Kawasaki, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata i sigg. PO
ET e PO RE nonché la compagnia assicuratrice Unipolsai Assicurazioni Spa per chiedere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 18.3.2010 alle ore 19.00 in Via Amendola in Monte San Giusto, quando , alla guida della propria autovettura “Kawasaki” telaio
JKAKX125LLA031595 veniva urtato dal sig. PO RE che invadeva la propria corsia alla guida di un ciclomotore Piaggio Energy di proprietà di PO ET ed assicurato con la compagnia Unipolsai.
Si costituiva PO RE, contestando la domanda evidenziando che l'impatto era avvenuto nella propria corsia, e che, tra l' altro, la moto da cross era priva di immatricolazione, dispositivi luminosi, di assicurazione e che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi al GA MA.
Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni tutti subiti chiedendo di chiamare in causa Allianz s.p.a. quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Si costituiva la compagnia Unipolsai Assicurazioni s.p.a., contestando l' an ed il quantum. Si costituiva anche Allianz s.p.a., su autorizzazione del Tribunale, eccependo la mancanza della negoziazione assistita e l'insussistenza di un suo obbligo ex art. 283 Cod. assicurazioni. Rimaneva contumace PO
ET. Veniva quindi esperita la negoziazione e atteso l'esito negativo, all'esito della espletata istruttoria ( prova orali, CTU cinematica e CTU medico-legali su entrambi i conducenti-danneggiati ) il
Tribunale di Macerata con sentenza n. 231/2021 emessa in data 05.03.2021 nel procedimento RG
3585/2014, così decideva: “1) Condanna PO ET, PO RE e la compagnia Unipolsai
Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al risarcimento dei danni sofferti da GA MA per le causali di cui in parte motiva, che,
considerata la percentuale di responsabilità ascritta e detratto l'acconto di euro 200,00, liquida in euro € 29.662,29 (attuali), oltre interessi nella misura legale dalla sentenza e fino al soddisfo;
2)
Condanna GA MA e la convenuta Compagnia di Assicurazioni Allianz S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di PO RE, considerata la percentuale di responsabilità ascritta, delle seguenti somme: - per invalidità temporanea: euro
19.242,30 oltre accessori come in parte motiva - per danno biologico permanente: euro 62.782,20 oltre accessori come in parte motiva - per pregiudizio biologico futuro: euro 6.000,00 (attuali) oltre interessi legali dalla sentenza e fino al soddisfo - per spese mediche: euro 728,34 oltre accessori come in parte motiva - per compromissione capacità lavorativa specifica: euro 34.889,40 oltre accessori come in parte motiva 3) Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti in causa”.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello PO RE chiedendo, in parziale riforma, sentir “ - accertare e dichiarare che il danno da compromissione della capacità lavorativa specifica riportato dal signor PO RE in conseguenza del sinistro occorso in data 18.03.2010 era pari, nella sua interezza, ad €. 91.644,00= e, per l'effetto, tenuto conto della corresponsabilità nella misura del 40% del medesimo signor PO RE nella causazione di tale sinistro, condannare il signor
GA MA e la Allianz s.p.a., quale Compagnia designata dal F.G.V.S., in solido tra loro, al pagamento in favore del primo, a titolo di risarcimento di detto danno, della somma di €. 54.986,40=, oltre accessori come da parte motiva della sentenza gravata;
- accertare l'integrale soccombenza della
Allianz s.p.a. nei confronti del signor PO RE e, per l'effetto, condannare la prima all'integrale rifusione delle spese di lite sopportate dal secondo nel giudizio di primo grado e da liquidare, alla luce del decisum (scaglione tra €. 52.000,00= ed €. 260.000,00=), in €. 759,00= per esborsi, ed €.
13.430,00= per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge, ed oltre rimborso di spese di c.t.u., c.t.p. e registrazione, ovvero, in subordine, accertare la soccombenza prevalente del signor GA MA e della Allianz s.p.a. nei confronti del signor PO
RE, e per l'effetto, compensare tra dette parti le spese di lite nella misura del 40% e condannare il signor GA MA e la Allianz s.p.a., in solido tra loro, a rifondere nella misura del 60% al signor PO RE le spese di lite del giudizio di primo grado, sulla base di una individuazione, nel loro importo totale, nella misura sopra indicata. Con vittoria di spese”.
Si costituivano: l'ALLIANZ spa chiedendo “respingere la impugnazione avverso la sentenza n.
231/2021 del Tribunale di Macerata proposta da RE PO in quanto infondata in fatto e diritto
e condannare il medesimo RE PO a restituire ad Allianz s.p.a. quanto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi