Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/01/2025, n. 8
CA Ancona
Sentenza
8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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CA Ancona
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8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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Testo completo
N. R.G. 45/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.45/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
AR SS, C.F.: [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela
Busini (C.F.: [...]) del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano (AN), Via Cappuccini 71, Tel/Fax: 0732.251266, pec: raffaela.busini@pec- ordineavvocatiancona.it;
appellante principale – appellato incidentale contro
NA (C.F.: 01165400589) con il patrocinio dell'avv. BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA NA DI ANCONA ANCONA appellata
AR &
AN NC (P.I.:02088370412) con il patrocinio dell'avv. GALANTI
FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P. FERRARI 2/A MAROTTA DI
MONDOLFO
Appellata e appellante incidentale
SU FA (C.F.: [...]) con il patrocinio dell'avv. DI MARIA ENZO, elettivamente domiciliato in VIA ARCANGELI 14 61122 PESARO
pagina 1 di 20 appellato e appellante incidentale
LL RK (C.F.: [...]) con il patrocinio dell'avv. VALENTINI
ALDO, elettivamente domiciliato in VIA GIANNELLI N. 36 60100 ANCONA appellato e appellante incidentale
E CONTRO
AN MU (C.F.: [...]) con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDE
MONTESI LORIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Terzo chiamato- appellato – appellante incidentale
CNA Insurance (P.I.: 01610800995) contumace
Terza chiamata - appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023 AR SS ha proposto appello avverso la sentenza n.43/2022, depositata il 24 agosto 2022, con la quale il Tribunale di Pesaro in funzione di
Giudice del Lavoro, in accoglimento parziale della domanda di regresso esperita dall'NA, lo ha condannato al pagamento in solido con la società AR &
AN NC, con l'ing. SU
FA e con il curatore del fallimento dott. LL RK della somma di euro 35.307,00 oltre accessori di legge in favore dell'NA, a titolo di regresso delle somme versate dal medesimo Ente, per l'infortunio occorso al lavoratore AN MU. La controversia trae origine, infatti, dall'incidente occorso in data 15.09.2016 a AN MU, socio lavoratore della società edile
AR &
AN NC, quando in occasione di un sopralluogo richiesto dall'ing. SU FA su un cantiere in stato di fallimento, lo stesso, camminando su una passatoia in legno posta nel vano ascensore, precipitava a causa del cedimento delle assi, riportando plurime fratture.
Il Tribunale pesarese nel dichiarare la responsabilità, in pari quota, di AR SS,
AR &
AN NC, SU FA e LL RK nella causazione dell'infortunio, ha altresì respinto le domande riconvenzionali formulate da SU FA e LL RK nei confronti di AN MU tese a sentir dichiarare il concorso di colpa attribuibile a quest'ultimo nella causazione dell'evento, in ragione della violazione degli obblighi di diligenza. Ritiene, infatti, il primo Giudice che la condotta del AN non presenti alcun profilo di abnormità e che l'eventuale negligenza del lavoratore che abbia dato occasione all'evento non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando l'infortunio sia comunque riconducibile all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante da tale comportamento imprudente. Di contro, ha accolto, in parte, la domanda riconvenzionale formulata da AN MU
pagina 2 di 20
nei confronti di SU FA e LL RK volta a sentirne dichiarare la responsabilità nella causazione dell'infortunio per violazione degli obblighi datoriali ex art. 2087 c.c. e artt.96, 97 e 100 del
Dlgs n.81/2008 e/o ex art. 2043 c.c., condannando i medesimi al pagamento in solido della somma di euro 16.990,50 a titolo dei soli danni complementari (ossia danno biologico temporaneo e danno morale), non ritenendo invece provata alcuna voce di danno differenziale.
Il Tribunale ha in definitiva accertato e dichiarato che sussiste la responsabilità di LL
RK, curatore del fallimento, in quanto incaricando l'ing. SU di redigere la relazione a strutture ultimate, implicante l'esecuzione di interventi edili all'interno del cantiere (di cui aveva la custodia ex art. 42, LF), ha assunto il ruolo di committente, secondo la previsione dell'art. 89, c. 1, del
d.lgs. 81/2008 (soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione). In quanto tale, il resistente avrebbe dovuto nominare il Coordinatore per la progettazione (o il responsabile dei lavori), previsto dai commi comma 3 e 4 dell'art. 90 perché nel cantiere erano chiamate ad operare più imprese esecutrici.
Suusiste la responsabilità dell'ing. SU FA che risponde del sinistro in quanto “datore di lavoro” dell'impresa affidataria ossia, secondo la nomenclatura del d.lgs. 81/2009, dell'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici e di lavoratori autonomi. Egli era tenuto, a norma dell'art. 97, comma 1, a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento. L'ing. SU non ha proceduto ad alcun verifica preventiva della sicurezza del cantiere, come dimostra la circostanza che l'impresa del AN, già prima dell'infortunio aveva proceduto all'esecuzione di alcuni lavori. In tal modo ha chiaramente contribuito alla verificazione del sinistro.
Sussiste la responsabilità di AR SS, socio della AR SS e AN
MU snc, deve rispondere dell'infortunio in qualità amministratore e quindi di “datore di lavoro” dell'impresa esecutrice, secondo la previsione dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. 81/2008 e che, a norma dell'art. 96, comma 1, lettera g), del d.lgs. 81/2008 era tenuto a predisporre il Piano operativo di sicurezza (POS). Non avendovi provveduto ha dato anch'egli causa all'infortunio, omettendo totalmente ogni verifica sui rischi connessi alle lavorazioni da svolgere nell'ambito di un cantiere vetusto e privo di alcuna documentazione aggiornata inerente la sicurezza, tra cui, essendo coinvolte più imprese, il piano di sicurezza e coordinamento. L'assenza di qualunque documentazione obbligatoria in materia di sicurezza avrebbe imposto alla ditta di non accedere al cantiere, evitando la produzione del sinistro.
pagina 3 di 20
Sussiste la responsabilità della società MU &
AN snc, quale “responsabile civile” dei danni conseguenti all'infortunio causato dal reato di lesioni colpose gravi, perseguibile d'ufficio (non rileva perciò l'estinzione della contravvenzione a norma dell'art. 24, d.lgs. 7585/1994) e imputabile al proprio amministratore (art. 10, comma 3, e 11, d.p.r. 1124/1965). La circostanza che l'infortunato sia socio della convenuta e che nei suoi confronti non possa esercitarsi il regresso a norma dell'art. 11,
d.p.r., cit., (salvo il caso di dolo) non esclude la sua configurabilità nei confronti dei responsabili
(società e amministratori). Parimenti non impedisce il regresso dell'assicuratore il fatto che
l'infortunato fosse un socio lavoratore e amministratore che, anzi integra la tutela assicurativa (tra i soggetti tutelati rientrano i “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale…” (art. 4, comma 1, n.
7, d.p.r. 1124/1965). L'infortunio ha integrato i presupposti della tutela assicurativa e quindi, nel concorso degli altri presupposti richiesti dall'art. 11, cit., il diritto di regresso dell'assicuratore nei confronti dei soggetti civilmente responsabili.
Il primo Giudice ha infine accolto l'eccezione riconvenzionale di annullabilità dell'assicurazione, terza chiamata, ritenendo integrato il profilo di dolo e, comunque, di colpa grave richiesta dall'art. 1892 cc. su circostanze idonee ad influire in maniera determinante o incidente sul consenso dell'assicuratore.
L'appellante AR SS ha articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili:
1) error in giudicando, per avere il giudice respinto l'eccezione di difetto di sua legittimazione passiva, nonché contraddittorietà e/o illogicità della sentenza e omessa disamina di elementi decisivi;
2) insussistenza dei requisiti per esercitare nei suoi confronti azione di regresso, anche per carenza della sussistenza della condizione di reato perseguibile d'ufficio ed omessa valutazione delle prove;
3) ulteriore error in giudicando per errata valutazione della responsabilità in capo a se medesimo e omessa disamina di elementi decisivi.
Sostiene il AR che, in riferimento alle specifiche domande proposte dall'NA, sarebbe stata da considerare carente la sua legittimazione passiva anche qualora chiamato in qualità di socio della AR &
AN NC, erroneamente ritenuta datore di lavoro del socio AN.
Erronea altresì la sentenza laddove, a pag. 21, il Giudice afferma: “relativamente al riparto di responsabilità nei rapporti interni tra corresponsabili, pare al decidente che nel caso in esame sia giustificata una ripartizione paritaria delle quote di responsabilità per l'infortunio tra tutti i responsabili”.
Il Giudice di prime cure non avrebbe minimamente tenuto in considerazione che il AR è socio illimitatamente responsabile della società AR &
AN NC, con la conseguenza che egli sarebbe stato dichiarato "responsabile due volte" e costretto a rispondere personalmente ed in qualità di
pagina 4 di 20
socio illimitatamente responsabile e privato anche del beneficio di avvalersi del beneficium excussionis.
Secondo il AR è erronea altresì l'affermazione del Giudice secondo cui egli stesso, in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.45/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
AR SS, C.F.: [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela
Busini (C.F.: [...]) del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano (AN), Via Cappuccini 71, Tel/Fax: 0732.251266, pec: raffaela.busini@pec- ordineavvocatiancona.it;
appellante principale – appellato incidentale contro
NA (C.F.: 01165400589) con il patrocinio dell'avv. BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA NA DI ANCONA ANCONA appellata
AR &
AN NC (P.I.:02088370412) con il patrocinio dell'avv. GALANTI
FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P. FERRARI 2/A MAROTTA DI
MONDOLFO
Appellata e appellante incidentale
SU FA (C.F.: [...]) con il patrocinio dell'avv. DI MARIA ENZO, elettivamente domiciliato in VIA ARCANGELI 14 61122 PESARO
pagina 1 di 20 appellato e appellante incidentale
LL RK (C.F.: [...]) con il patrocinio dell'avv. VALENTINI
ALDO, elettivamente domiciliato in VIA GIANNELLI N. 36 60100 ANCONA appellato e appellante incidentale
E CONTRO
AN MU (C.F.: [...]) con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDE
MONTESI LORIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Terzo chiamato- appellato – appellante incidentale
CNA Insurance (P.I.: 01610800995) contumace
Terza chiamata - appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023 AR SS ha proposto appello avverso la sentenza n.43/2022, depositata il 24 agosto 2022, con la quale il Tribunale di Pesaro in funzione di
Giudice del Lavoro, in accoglimento parziale della domanda di regresso esperita dall'NA, lo ha condannato al pagamento in solido con la società AR &
AN NC, con l'ing. SU
FA e con il curatore del fallimento dott. LL RK della somma di euro 35.307,00 oltre accessori di legge in favore dell'NA, a titolo di regresso delle somme versate dal medesimo Ente, per l'infortunio occorso al lavoratore AN MU. La controversia trae origine, infatti, dall'incidente occorso in data 15.09.2016 a AN MU, socio lavoratore della società edile
AR &
AN NC, quando in occasione di un sopralluogo richiesto dall'ing. SU FA su un cantiere in stato di fallimento, lo stesso, camminando su una passatoia in legno posta nel vano ascensore, precipitava a causa del cedimento delle assi, riportando plurime fratture.
Il Tribunale pesarese nel dichiarare la responsabilità, in pari quota, di AR SS,
AR &
AN NC, SU FA e LL RK nella causazione dell'infortunio, ha altresì respinto le domande riconvenzionali formulate da SU FA e LL RK nei confronti di AN MU tese a sentir dichiarare il concorso di colpa attribuibile a quest'ultimo nella causazione dell'evento, in ragione della violazione degli obblighi di diligenza. Ritiene, infatti, il primo Giudice che la condotta del AN non presenti alcun profilo di abnormità e che l'eventuale negligenza del lavoratore che abbia dato occasione all'evento non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando l'infortunio sia comunque riconducibile all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante da tale comportamento imprudente. Di contro, ha accolto, in parte, la domanda riconvenzionale formulata da AN MU
pagina 2 di 20
nei confronti di SU FA e LL RK volta a sentirne dichiarare la responsabilità nella causazione dell'infortunio per violazione degli obblighi datoriali ex art. 2087 c.c. e artt.96, 97 e 100 del
Dlgs n.81/2008 e/o ex art. 2043 c.c., condannando i medesimi al pagamento in solido della somma di euro 16.990,50 a titolo dei soli danni complementari (ossia danno biologico temporaneo e danno morale), non ritenendo invece provata alcuna voce di danno differenziale.
Il Tribunale ha in definitiva accertato e dichiarato che sussiste la responsabilità di LL
RK, curatore del fallimento, in quanto incaricando l'ing. SU di redigere la relazione a strutture ultimate, implicante l'esecuzione di interventi edili all'interno del cantiere (di cui aveva la custodia ex art. 42, LF), ha assunto il ruolo di committente, secondo la previsione dell'art. 89, c. 1, del
d.lgs. 81/2008 (soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione). In quanto tale, il resistente avrebbe dovuto nominare il Coordinatore per la progettazione (o il responsabile dei lavori), previsto dai commi comma 3 e 4 dell'art. 90 perché nel cantiere erano chiamate ad operare più imprese esecutrici.
Suusiste la responsabilità dell'ing. SU FA che risponde del sinistro in quanto “datore di lavoro” dell'impresa affidataria ossia, secondo la nomenclatura del d.lgs. 81/2009, dell'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici e di lavoratori autonomi. Egli era tenuto, a norma dell'art. 97, comma 1, a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento. L'ing. SU non ha proceduto ad alcun verifica preventiva della sicurezza del cantiere, come dimostra la circostanza che l'impresa del AN, già prima dell'infortunio aveva proceduto all'esecuzione di alcuni lavori. In tal modo ha chiaramente contribuito alla verificazione del sinistro.
Sussiste la responsabilità di AR SS, socio della AR SS e AN
MU snc, deve rispondere dell'infortunio in qualità amministratore e quindi di “datore di lavoro” dell'impresa esecutrice, secondo la previsione dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. 81/2008 e che, a norma dell'art. 96, comma 1, lettera g), del d.lgs. 81/2008 era tenuto a predisporre il Piano operativo di sicurezza (POS). Non avendovi provveduto ha dato anch'egli causa all'infortunio, omettendo totalmente ogni verifica sui rischi connessi alle lavorazioni da svolgere nell'ambito di un cantiere vetusto e privo di alcuna documentazione aggiornata inerente la sicurezza, tra cui, essendo coinvolte più imprese, il piano di sicurezza e coordinamento. L'assenza di qualunque documentazione obbligatoria in materia di sicurezza avrebbe imposto alla ditta di non accedere al cantiere, evitando la produzione del sinistro.
pagina 3 di 20
Sussiste la responsabilità della società MU &
AN snc, quale “responsabile civile” dei danni conseguenti all'infortunio causato dal reato di lesioni colpose gravi, perseguibile d'ufficio (non rileva perciò l'estinzione della contravvenzione a norma dell'art. 24, d.lgs. 7585/1994) e imputabile al proprio amministratore (art. 10, comma 3, e 11, d.p.r. 1124/1965). La circostanza che l'infortunato sia socio della convenuta e che nei suoi confronti non possa esercitarsi il regresso a norma dell'art. 11,
d.p.r., cit., (salvo il caso di dolo) non esclude la sua configurabilità nei confronti dei responsabili
(società e amministratori). Parimenti non impedisce il regresso dell'assicuratore il fatto che
l'infortunato fosse un socio lavoratore e amministratore che, anzi integra la tutela assicurativa (tra i soggetti tutelati rientrano i “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale…” (art. 4, comma 1, n.
7, d.p.r. 1124/1965). L'infortunio ha integrato i presupposti della tutela assicurativa e quindi, nel concorso degli altri presupposti richiesti dall'art. 11, cit., il diritto di regresso dell'assicuratore nei confronti dei soggetti civilmente responsabili.
Il primo Giudice ha infine accolto l'eccezione riconvenzionale di annullabilità dell'assicurazione, terza chiamata, ritenendo integrato il profilo di dolo e, comunque, di colpa grave richiesta dall'art. 1892 cc. su circostanze idonee ad influire in maniera determinante o incidente sul consenso dell'assicuratore.
L'appellante AR SS ha articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili:
1) error in giudicando, per avere il giudice respinto l'eccezione di difetto di sua legittimazione passiva, nonché contraddittorietà e/o illogicità della sentenza e omessa disamina di elementi decisivi;
2) insussistenza dei requisiti per esercitare nei suoi confronti azione di regresso, anche per carenza della sussistenza della condizione di reato perseguibile d'ufficio ed omessa valutazione delle prove;
3) ulteriore error in giudicando per errata valutazione della responsabilità in capo a se medesimo e omessa disamina di elementi decisivi.
Sostiene il AR che, in riferimento alle specifiche domande proposte dall'NA, sarebbe stata da considerare carente la sua legittimazione passiva anche qualora chiamato in qualità di socio della AR &
AN NC, erroneamente ritenuta datore di lavoro del socio AN.
Erronea altresì la sentenza laddove, a pag. 21, il Giudice afferma: “relativamente al riparto di responsabilità nei rapporti interni tra corresponsabili, pare al decidente che nel caso in esame sia giustificata una ripartizione paritaria delle quote di responsabilità per l'infortunio tra tutti i responsabili”.
Il Giudice di prime cure non avrebbe minimamente tenuto in considerazione che il AR è socio illimitatamente responsabile della società AR &
AN NC, con la conseguenza che egli sarebbe stato dichiarato "responsabile due volte" e costretto a rispondere personalmente ed in qualità di
pagina 4 di 20
socio illimitatamente responsabile e privato anche del beneficio di avvalersi del beneficium excussionis.
Secondo il AR è erronea altresì l'affermazione del Giudice secondo cui egli stesso, in
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